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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26854/2022

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1982 avverso la sentenza n. 169/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 27 gennaio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 1° aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 gennaio 2020 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 12 dicembre 2017 dal Tribunale di Pesaro, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per il delitto di rapina aggravata in anni tre di reclusione ed euro 800 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. / 9Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e dei criteri ermeneutici elaborati in tema di valutazione della prova indiziaria nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte d'appello ha ritenuto che gli esiti dei tabulati telefonici dell'apparecchio, usato dall'imputato, fossero un indizio da valutare congiuntamente ad altri.

In particolare, posto che alle 19.41 la cella attivata dal telefono in uso all'imputato era quella di Senigalliai mentre la rapina era avvenuta a Pesaro alle 19,45, la Corte d'appello ha affermato che l'imputato avrebbe lasciato il telefono a Senigallia durante la rapina, per poi riprenderlo ed effettuare una telefonata un'ora dopo i fatti.

Secondo il ricorrente, il dato, riscontrabile dal tabulato telefonico, sarebbe solo la collocazione di un telefono all'interno di un'area geografica, più o meno estesa e diversa da quella in cui si era consumata la rapina.

Da esso non si potrebbe ricavare altro; tantomeno una circostanza negativa, in assenza di altri indizi univoci e concordanti.

La Corte d'appello avrebbe poi valorizzato il transito del veicolo, in uso all'imputato, al casello autostradale di Pesaro, trascurando però che non vi erano altri elementi idonei ad affermare che l'imputato era a Pesaro all'interno di quell'auto, poi utilizzata per la commissione del delitto in questione nei giorni precedenti il delitto o lo stesso giorno.

Neanche il rilievo sugli abiti, indossati dal rapinatore e immortalati dall'impianto di videosorveglianza, "identici per caratteristiche a quelli sequestrati all'imputato 10 giorni dopo i fatti", sarebbero un indizio, in difetto di altri elementi di natura più obiettiva, quali, ad esempio, le caratteristiche antropometriche del rapinatore o un'immagine del viso, che avrebbero consentito di ritenere l'imputato come soggetto almeno fisicamente somigliante all'uomo ripreso dall'impianto di videosorveglianza della farmacia nel mentre la rapinava; 2) violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità, fondata sull'ammontare del danno, cagionato alla farmacia, pari ad euro 750,00; 3) violazione dell'art. 62 bis cod. pen., per non avere la Corte d'appello, al fine della concessione delle attenuanti generiche, valutato elementi positivi, quali il difetto di violenza nello svolgimento dell'azione e la disponibilità dell'imputato a sottoporsi ad esame, rilasciando dichiarazioni al giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 21.1 Deve premettersi che questa Corte (Sez.

U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8) ha chiarito .che la valutazione della prova indiziaria «si articola in due distinti momenti.

Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.

Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto».

Si è precisato (Sez. 5, n. 1987 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280414 in motivazione) che nella prima fase vengono in rilievo la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi, fissati dalla norma codicistica.

In sintesi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e l'insuscettibilità di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597).

Sono dunque gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, 3 dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Bizzantino, Rv. 187113).

La precisione dell'indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, Martinese, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto), Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003). 3Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a- porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez.

U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.

U, n. 6682 del 1992, Musumeci, Rv. 191230). 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la Corte territoriale è incorsa in vizi della motivazione, associati anche alla diretta violazione dei canoni dettati in tema di valutazione della prova indiziaria dall'art. 192 cod. proc. pen..

La Corte d'appello, nel confermare la condanna dell'imputato per il delitto di rapina aggravata, perpetrata ai danni della farmacia comunale "Soria" di Pesaro il 12 gennaio 2016, ha richiamato la motivazione della sentenza del giudice di primo grado, che aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità per il suddetto reato sui seguenti elementi: - le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e della sua dipendente [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano riferito che la rapina era stata effettuata da due soggetti, uno dei quali aveva un accento meridionale e indossava un berretto di lana, un maglione di colore blu con collo alto e toppe chiare all'altezza dei gomiti, un jeans chiaro e scarponi chiari; - l'analogia del modus operandi della rapina del 12 gennaio 2016 e di altre rapine, che avevano visto il coinvolgimento dell'imputato.

In particolare, il 23 gennaio 2016 erano state consumate altre rapine a due farmacie, l'una di Imola e l'altra di Bertinoro, con "modalità identiche", per le quali i Carabinieri di Imola avevano arrestato tre soggetti catanesi, tra cui l'imputato; - il rinvenimento nella casa dell'imputato di scarponcini Timberland e jeans, risultati identici "per tipologia, colore e dislocazione delle scoloriture sugli indumenti"a quelli ritratti nei filmati della videosorveglianza; - l'entrata della vettura, in uso all'imputato nelle due successive rapine del 23 gennaio 2016, al casello autostradale di Pesaro in orario di poco successivo alla rapina del 12 gennaio 2016, per dirigersi verso Senigallia, dove l'imputato aveva dichiarato di aver trascorso l'intera giornata; 4- l'aggancio da parte del telefono in uso all'imputato della cella telefonica di Senigallia, luogo non distante dal luogo della rapina; - l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato, emerse solo in sede di esame ed inspiegabilmente mai fatte nel corso delle indagini, secondo cui egli aveva commesso le altre due rapine ma non quella del 12 gennaio e aveva prestato il veicolo ad una persona diversa.

A fronte dell'indicazione di tali elementi, tuttavia, deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambi i giudici del merito hanno attribuito valenza indiziaria ai risultati dei tabulati telefonici, i quali - nel segnalare che l'utenza in uso all'imputato alle ore 19.41 agganciava la cella di Senigallia mentre la rapina era avvenuta a Pesaro alle 19,45 - documentano un dato neutro, se non addirittura favorevole alla tesi dell'imputato relativa alla sua permanenza a Senigallia nella giornata della rapina.

Come rilevato dal ricorrente, infatti, il dato, riscontrabile dal tabulato telefonico, in difetto di ulteriori indicazioni (quale, ad esempio, la possibilità dell'aggancio della cella di Senigallia pur in caso di telefono presente a Pesaro), è solo la collocazione del telefono all'interno di un'area geografica diversa da quella in cui si è consumata la rapina.

A fronte di esso l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui l'imputato aveva lasciato il telefono a Senigallia nel mentre operava la rapina a Pesaro, non è sorretta da alcun necessario riscontro e non si pone in rapporto di stretta connessione logica.

Al di là, poi, del rilievo che non può annettersi valenza di indizio grave al rinvenimento a casa dell'imputato degli scarponcini e del jeans, atteso che tali indumenti non erano connotati di segni particolari e sono di uso comune, deve evidenziarsi che i giudici del merito hanno conferito valore di indizio grave alle "identiche modalità" con cui sono state commesse la rapina in oggetto e quelle del 23 gennaio 2016, senza, però, specificare quale fosse "il comportamento, posto in essere dai rapinatori del 12 gennaio 2016, del tutto sovrapponibile agli altri due episodi criminosi verificatisi nello stesso periodo" (v. f. 4 sentenza di primo grado).

Difatti, il primo giudice ha affermato soltanto che le modalità esecutive delle tre rapine erano identiche "sia per tipologia di esercizio commerciale, in cui era stato consumato il reato, sia per condotte concretamente realizzate dai malviventi"; la Corte d'appello, pur a fronte del motivo di gravame, ha osservato che l'analogia della rapina in esame con quelle commesse il 23 gennaio 2016 non risultava "limitata all'identificazione di un soggetto quale ipotetico complice ma era specialmente individuata nella tipologia delle rapine aventi ad oggetto farmacie". 5In tal modo, tuttavia, le sentenze del merito si sono limitate a effettuare un riferimento generico alle identiche modalità esecutive delle rapine, senza porre in evidenza determinate e peculiari circostanze di fatto idonee a collegare la rapina del 12 gennaio 2016 alle altre due successive, per le quali l'imputato ha ammesso il suo coinvolgimento.

In altri termini, i giudici del merito avrebbero dovuto evidenziare degli elementi caratterizzanti le modalità di esecuzione delle rapine in questione, così da diversificarle da quelle generalmente adoperate per la commissione delle rapine alle farmacie e da rendere riferibile tutte e tre le rapine allo stesso "gruppetto di malviventi".

Peraltro, dalla lettura delle sentenze del merito emerge che le rapine del 23 gennaio 2016 sono state commesse da tre agenti, mentre la rapina del 12 gennaio 2016 è stata perpetrata da due persone, così che il rilievo delle identiche modalità esecutive risulta contraddetto sulla base della diversa composizione soggettiva del "gruppetto di malviventi", che ha posto in essere le menzionate rapine.

Né infine può trascurarsi che i giudici del merito hanno valutato come inverosimile la versione dell'imputato sul prestito dell'autovettura a un soggetto, di cui aveva fornito il nome, in quanto intervenuta solo nel corso dell'esame dibattimentale e finalizzata all'improvvida tutela dell'altro soggetto, che aveva partecipato alla rapina del 12 gennaio 2016.

Così motivando, però, la Corte territoriale non ha spiegato perché la versione dell'imputato fosse tesa alla tutela del complice e ha fondato la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato solo su un mero elemento temporale, pur essendo previsto dall'ordinamento che l'imputato possa essere esaminato e rendere spontanee dichiarazioni nel corso del giudizio e pur avendo l'imputato ammesso di avere commesso le altre due rapine ed indicato il nome del destinatario del prestito dell'autovettura.

Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la trama argomentativa della sentenza impugnata risulta lacunosa, oltre che carente con riguardo alla valutazione della gravità degli indizi, così da non potere supportare la condanna dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

In presenza di tali vizi si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

2. Gli altri motivi del ricorso sono assorbiti. 6 P.Q.MIl Ce% C ; udia 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1982 avverso la sentenza n. 169/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 27 gennaio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 1° aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 gennaio 2020 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 12 dicembre 2017 dal Tribunale di Pesaro, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per il delitto di rapina aggravata in anni tre di reclusione ed euro 800 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. / 9Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e dei criteri ermeneutici elaborati in tema di valutazione della prova indiziaria nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello ha ritenuto che gli esiti dei tabulati telefonici dell'apparecchio, usato dall'imputato, fossero un indizio da valutare congiuntamente ad altri. In particolare, posto che alle 19.41 la cella attivata dal telefono in uso all'imputato era quella di Senigalliai mentre la rapina era avvenuta a Pesaro alle 19,45, la Corte d'appello ha affermato che l'imputato avrebbe lasciato il telefono a Senigallia durante la rapina, per poi riprenderlo ed effettuare una telefonata un'ora dopo i fatti. Secondo il ricorrente, il dato, riscontrabile dal tabulato telefonico, sarebbe solo la collocazione di un telefono all'interno di un'area geografica, più o meno estesa e diversa da quella in cui si era consumata la rapina. Da esso non si potrebbe ricavare altro; tantomeno una circostanza negativa, in assenza di altri indizi univoci e concordanti. La Corte d'appello avrebbe poi valorizzato il transito del veicolo, in uso all'imputato, al casello autostradale di Pesaro, trascurando però che non vi erano altri elementi idonei ad affermare che l'imputato era a Pesaro all'interno di quell'auto, poi utilizzata per la commissione del delitto in questione nei giorni precedenti il delitto o lo stesso giorno. Neanche il rilievo sugli abiti, indossati dal rapinatore e immortalati dall'impianto di videosorveglianza, "identici per caratteristiche a quelli sequestrati all'imputato 10 giorni dopo i fatti", sarebbero un indizio, in difetto di altri elementi di natura più obiettiva, quali, ad esempio, le caratteristiche antropometriche del rapinatore o un'immagine del viso, che avrebbero consentito di ritenere l'imputato come soggetto almeno fisicamente somigliante all'uomo ripreso dall'impianto di videosorveglianza della farmacia nel mentre la rapinava; 2) violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità, fondata sull'ammontare del danno, cagionato alla farmacia, pari ad euro 750,00; 3) violazione dell'art. 62 bis cod. pen., per non avere la Corte d'appello, al fine della concessione delle attenuanti generiche, valutato elementi positivi, quali il difetto di violenza nello svolgimento dell'azione e la disponibilità dell'imputato a sottoporsi ad esame, rilasciando dichiarazioni al giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 21.1 Deve premettersi che questa Corte (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8) ha chiarito .che la valutazione della prova indiziaria «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto». Si è precisato (Sez. 5, n. 1987 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280414 in motivazione) che nella prima fase vengono in rilievo la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi, fissati dalla norma codicistica. In sintesi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e l'insuscettibilità di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597). Sono dunque gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, 3 dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, Martinese, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto), Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003). 3Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a- porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, Rv. 191230). 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la Corte territoriale è incorsa in vizi della motivazione, associati anche alla diretta violazione dei canoni dettati in tema di valutazione della prova indiziaria dall'art. 192 cod. proc. pen.. La Corte d'appello, nel confermare la condanna dell'imputato per il delitto di rapina aggravata, perpetrata ai danni della farmacia comunale "Soria" di Pesaro il 12 gennaio 2016, ha richiamato la motivazione della sentenza del giudice di primo grado, che aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità per il suddetto reato sui seguenti elementi: - le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e della sua dipendente [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano riferito che la rapina era stata effettuata da due soggetti, uno dei quali aveva un accento meridionale e indossava un berretto di lana, un maglione di colore blu con collo alto e toppe chiare all'altezza dei gomiti, un jeans chiaro e scarponi chiari; - l'analogia del modus operandi della rapina del 12 gennaio 2016 e di altre rapine, che avevano visto il coinvolgimento dell'imputato. In particolare, il 23 gennaio 2016 erano state consumate altre rapine a due farmacie, l'una di Imola e l'altra di Bertinoro, con "modalità identiche", per le quali i Carabinieri di Imola avevano arrestato tre soggetti catanesi, tra cui l'imputato; - il rinvenimento nella casa dell'imputato di scarponcini Timberland e jeans, risultati identici "per tipologia, colore e dislocazione delle scoloriture sugli indumenti"a quelli ritratti nei filmati della videosorveglianza; - l'entrata della vettura, in uso all'imputato nelle due successive rapine del 23 gennaio 2016, al casello autostradale di Pesaro in orario di poco successivo alla rapina del 12 gennaio 2016, per dirigersi verso Senigallia, dove l'imputato aveva dichiarato di aver trascorso l'intera giornata; 4- l'aggancio da parte del telefono in uso all'imputato della cella telefonica di Senigallia, luogo non distante dal luogo della rapina; - l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato, emerse solo in sede di esame ed inspiegabilmente mai fatte nel corso delle indagini, secondo cui egli aveva commesso le altre due rapine ma non quella del 12 gennaio e aveva prestato il veicolo ad una persona diversa. A fronte dell'indicazione di tali elementi, tuttavia, deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambi i giudici del merito hanno attribuito valenza indiziaria ai risultati dei tabulati telefonici, i quali - nel segnalare che l'utenza in uso all'imputato alle ore 19.41 agganciava la cella di Senigallia mentre la rapina era avvenuta a Pesaro alle 19,45 - documentano un dato neutro, se non addirittura favorevole alla tesi dell'imputato relativa alla sua permanenza a Senigallia nella giornata della rapina. Come rilevato dal ricorrente, infatti, il dato, riscontrabile dal tabulato telefonico, in difetto di ulteriori indicazioni (quale, ad esempio, la possibilità dell'aggancio della cella di Senigallia pur in caso di telefono presente a Pesaro), è solo la collocazione del telefono all'interno di un'area geografica diversa da quella in cui si è consumata la rapina. A fronte di esso l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui l'imputato aveva lasciato il telefono a Senigallia nel mentre operava la rapina a Pesaro, non è sorretta da alcun necessario riscontro e non si pone in rapporto di stretta connessione logica. Al di là, poi, del rilievo che non può annettersi valenza di indizio grave al rinvenimento a casa dell'imputato degli scarponcini e del jeans, atteso che tali indumenti non erano connotati di segni particolari e sono di uso comune, deve evidenziarsi che i giudici del merito hanno conferito valore di indizio grave alle "identiche modalità" con cui sono state commesse la rapina in oggetto e quelle del 23 gennaio 2016, senza, però, specificare quale fosse "il comportamento, posto in essere dai rapinatori del 12 gennaio 2016, del tutto sovrapponibile agli altri due episodi criminosi verificatisi nello stesso periodo" (v. f. 4 sentenza di primo grado). Difatti, il primo giudice ha affermato soltanto che le modalità esecutive delle tre rapine erano identiche "sia per tipologia di esercizio commerciale, in cui era stato consumato il reato, sia per condotte concretamente realizzate dai malviventi"; la Corte d'appello, pur a fronte del motivo di gravame, ha osservato che l'analogia della rapina in esame con quelle commesse il 23 gennaio 2016 non risultava "limitata all'identificazione di un soggetto quale ipotetico complice ma era specialmente individuata nella tipologia delle rapine aventi ad oggetto farmacie". 5In tal modo, tuttavia, le sentenze del merito si sono limitate a effettuare un riferimento generico alle identiche modalità esecutive delle rapine, senza porre in evidenza determinate e peculiari circostanze di fatto idonee a collegare la rapina del 12 gennaio 2016 alle altre due successive, per le quali l'imputato ha ammesso il suo coinvolgimento. In altri termini, i giudici del merito avrebbero dovuto evidenziare degli elementi caratterizzanti le modalità di esecuzione delle rapine in questione, così da diversificarle da quelle generalmente adoperate per la commissione delle rapine alle farmacie e da rendere riferibile tutte e tre le rapine allo stesso "gruppetto di malviventi". Peraltro, dalla lettura delle sentenze del merito emerge che le rapine del 23 gennaio 2016 sono state commesse da tre agenti, mentre la rapina del 12 gennaio 2016 è stata perpetrata da due persone, così che il rilievo delle identiche modalità esecutive risulta contraddetto sulla base della diversa composizione soggettiva del "gruppetto di malviventi", che ha posto in essere le menzionate rapine. Né infine può trascurarsi che i giudici del merito hanno valutato come inverosimile la versione dell'imputato sul prestito dell'autovettura a un soggetto, di cui aveva fornito il nome, in quanto intervenuta solo nel corso dell'esame dibattimentale e finalizzata all'improvvida tutela dell'altro soggetto, che aveva partecipato alla rapina del 12 gennaio 2016. Così motivando, però, la Corte territoriale non ha spiegato perché la versione dell'imputato fosse tesa alla tutela del complice e ha fondato la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato solo su un mero elemento temporale, pur essendo previsto dall'ordinamento che l'imputato possa essere esaminato e rendere spontanee dichiarazioni nel corso del giudizio e pur avendo l'imputato ammesso di avere commesso le altre due rapine ed indicato il nome del destinatario del prestito dell'autovettura. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la trama argomentativa della sentenza impugnata risulta lacunosa, oltre che carente con riguardo alla valutazione della gravità degli indizi, così da non potere supportare la condanna dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In presenza di tali vizi si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). 2. Gli altri motivi del ricorso sono assorbiti. 6 P.Q.MIl Ce% C ; udia 7
Sentenza Cassazione n. 26854/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris