CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a UDINE avverso la sentenza in data 09/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- STE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 09/02/2021 della Corte di appello di Trieste che ha riformato la sentenza in data 06.6.2018 del Tribunale di Udine, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati ai capi a) e b) perché estinti per prescrizione; ha dunque confermato la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestatogli al capo 9 (art. 4 decreto legislativo n. 74/2000). Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] Sandro.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha disapplicato l'art. 507 cod. proc. pen., non avendo considerato che la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] veniva assunta in maniera irrituale e tardiva. A tale riguardo fa presente che il testeveniva escusso all'udienza del 10 marzo 2017, ma il Pubblico ministero dimenticava di rivolgere le domande relative al capo 9. Per tale ragione il Pubblico ministero alla successiva udienza del 20 aprile 2017 chiedeva e otteneva la nuova audizione del testimone, nonostante le opposizioni della difesa. Secondo il ricorrente il Pubblico ministero sarebbe oramai decaduto dalla prova, che non può essere recuperata dal Giudice. Deduce l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'attivazione dei poteri d'integrazione previsti dall'art. 507 cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in relazione a quanto dedotto in riferimento alle circostanze attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] Federico. 3.1. In relazione ai capi A) e B) dell'imputazione, violazione degli artt. 640 e 640-bis cod.pen. e dell'art. 522 cod.proc.pen. con particolare riferimento agli artifizi e raggiri, nonché vizio motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che le circostanze esposte nei capi d'imputazione non sono risultate provate e, comunque, non sono risultate ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA], che quindi è stato condannato per condotte che non erano state indicate nei capi d'imputazione medesimi. 3.2. In relazione ai capi A) e B) dell'imputazione, violazione degli artt. 640 e 640-bis cod.pen. e degli artt. 530 e 533 cod.proc.pen. con particolare riferimento all'induzione in errore e al profitto, nonché vizio di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria sul punto. A questo proposito lamenta un'inversione dell'onere della prova, là dove la Corte di appello ha ritenuto che dovesse essere la difesa a dimostrare che -in assenza delle spese ritenute falsamente esposte- i progetti sarebbero stati comunque approvati con conseguente erogazione dei previsti contributi. Secondo la difesa tale circostanza andava provata dall'accusa. 3.3. Mancanza o contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova circa l'ascrivibilità delle condotte a [OSCURATO:PERSONA].In questo caso si sostiene che, sulla base delle risultanze dibattimentali, non poteva ritenersi la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte contestate. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti dell'appello e compendiate le emergenze dibattimentali. 3.4. Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 578-bis cod. proc. pen., 2, 640-quater e 322-ter cod.pen., dell'art. 25 Cost., degli artt. 7 e 10 della CEDU, con riguardo alla conferma della confisca disposta in primo grado, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce che l'art. 578- bis cod. proc. pen. non è applicabile al caso in esame, ratione temporis, in quanto l'istituto è stato introdotto in un tempo successivo alla commissione dei fatti. Deduce, poi, la sproporzione della somma confiscata, in quanto: in relazione al capo B), le somme erano state restituite con la prestazione della fideiussione assicurativa; con riguardo al capo A), precisa che la confisca poteva essere applicara al solo prezzo, ma non anche al profitto del reato sul rilievo che l'ablazione del profitto sarebbe stata prevista sulla base delle modifiche apportate all'art. 322-ter cod. pen. dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ratione temporis non vigente al momento della commissione dei fatti. Infine, lamenta la mancata esplorazione della misura del profitto. 3.5. In relazione al capo A), violazione degli artt. 640 e 640-bis cod.pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. A tale proposito si assume la mancanza della prova con riguardo all'ingiusto profitto e si evidenzia l'irrisorietà degli importi di che trattasi rispetto alle cifre dell'operazione complessivamente considerata. 3.6. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 640 e 640-bis cod.pen. e dell'art. 522 cod. proc. pen. per quanto concerne l'individuazione del beneficiario del ritenuto ingiusto profitto, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. In questo caso si assume che la beneficiaria dell'ingiusto profitto era la società SATA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di cui [OSCURATO:PERSONA] era dipendente. Precisa che il profitto del dipendente deve essere dimostrato e -comunque- l'effettivo beneficiario del profitto del reato deve essere indicato nell'imputazione. 3.7. In relazione al capo B), violazione degli artt. 640 e 640-bis cod.pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. Vengono sostanzialmente richiamate le argomentazioni del motivo precedente.À n51 .1', v.,. ,.. 3.8. Violazione degli artt. 640 e 640-bis cod.pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. Il motivo si rivolge alla sussistenza di elementi di prova idonei a fondare l'affermazione di responsabilità con riguardo al capo B). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Sandro. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In base all'art. 507 cod. proc. pen. "terminata l'acquisizione delle prove il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova". Va precisato che il requisito della novità si riferisce indifferentemente a un mezzo già assunto o a un mezzo ancora da assumere, ma che appare indispensabile per decidere, nel senso della condanna o dell'assoluzione, per l'apporto conoscitivo che deriva dalla sua assunzione (in tal senso, in motivazione, con orientamento assolutamente consolidato a partire da Sez. U, Sentenza n. 11227 del 06/11/1992, Martin). In coerenza con tale principio, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che «in tema di ammissione di nuove prove, è esercitabile il potere d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento al nuovo esame di un testimone già sentito, purché su circostanze diverse da quelle già oggetto di prova, poiché il requisito della "novità" si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate ma su circostanze e contenuti differenti», (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Altana, Rv. 268857 — 01). Dalla lettera della norma si evince, altresì, che l'ammissione d'ufficio di nuovi mezzi di prova in base all'art. 507 cod. proc. .pen. può conseguire sia a un'iniziativa autonoma del giudice, sia a una richiesta di parte affinché il giudice provveda in tal senso. L'unico requisito richiesto dalla norma quale parametro di legittimazione del giudice al ricorso al potere di integrazione è costituito dalla "assoluta necessità" della prova da assumere al fine dell'accertamento dei fatti. A tale ultimo proposito è intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 73 del 2010, ha affermato che al termine del dibattimento, se risulta assolutamente necessario assumere altre prove, il giudice non ha il potere discrezionale di scegliere se ammettere la prova o decidere sulla base dei risultati dell'istruttoria probatoria condotta fino a quel momento; in questi casi -precisa la Corte costituzionale- specialmente se la prova è richiesta dalla parti, il giudice ha il potere-dovere di ammettere la prova, ove soddisfi i requisiti stabiliti dalla norma (non manifesta superfluità o irrilevanza). In coerenza con ciò, la Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che il giudice ha l'obbligo di motivare quando ritenga di non acquisire un mezzo istruttorio ritenuto indispensabile ai fini della decisione. Deve, altresì, precisarsi che «il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643 - 01). E' stato ulteriormente specificato che: «il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale)» Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217 - 01); «il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove alla cui ammissione le parti hanno rinunciato», (Sez. 2, n. 30662 del 14/06/2019, Sansone, Rv. 276577 - 01); . Da tutto ciò discende che il giudice di primo grado ha legittimamente (e doverosamente) fatto ricorso ai poteri riconosciutogli dall'art. 507 cod. proc. pen., atteso che la mancata formulazione delle domande relative al capo 9) aveva lasciato completamente inesplorati i fatti quivi contestati, così emergendo già dalle stesse deduzioni difensive come l'escussione del teste fosse assolutamente necessaria per l'accertamento di quei fatti, rimanendo ininfluente un'eventuale decadenza della prova. Da qui l'infondatezza del primo motivo. 1.2. La corretta instaurazione del rapporto processuale porta a rilevare la prescrizione del residuo reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] allo stesso capo 9). La data di commissione del reato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è stata indicata nel 30/09/2011. Ciò premesso, avendo riguardo al massimo edittale della pena comminata e tenendo conto dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 161 cod. pen., il tempo necessario alla prescrizione, in presenza di atti interruttivi, è pari a sette anni e sei mesi, che vanno a scadere il 30/03/2019.Vanno aggiunti complessivamente due mesi e dieci giorni di sospensione per il rinvio delle udienze del 5/5/2017 e del 14/07/2017, così pervenendosi alla data del 10/05/2019, quando il reato si è estinto per prescrizione. La sentenza va dunque annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Federico. 2.1. I motivi diretti a negare la responsabilità del ricorrente (primo, secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo) sono inammissibili. La Corte di appello ha rilevato che i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] erano prescritti alla data di pronuncia della sentenza e per tale ragione ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti. In presenza di una sentenza di prescrizione, si profilano peculiari ragioni di specificità dei motivi d'impugnazione, dovendosi ricordare che «in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata», (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01), ovvero che «è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.», (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131 - 01). Invero, «la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, altresì, in conformità con il dettato di riferimento di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressocché avvenire mediante semplice constatazione. In altri termini, posto che in presenza della intervenuta estinzione per prescrizione del reato oggetto di valutazione da parte del giudice, la decisione di quest'ultimo può e deve tradursi nelle prevalenti (rispetto al rilievo della prescrizione) formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato solo quando i relativi presupposti siano emergenti ictu ocu/i, la critica alla mancata rilevazione degli stessi deve muovere nel quadro ristretto e invalicabile di una rappresentazione della evidenza della loro sussistenza, di talché ogni censura formulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza esula dai predetti binari logico - giuridici e ricade nell'ambito dell'inammissibilità dell'impugnazione», (Sez. 4 , n. 8135 del 31/01/2019, cit., in motivazione). Si tratta, in altri termini, di un particolare profilo di specificità, per quanto qui interessa, del ricorso in cassazione (ma di portata generale sul piano delle impugnazioni), che in casi come quello in esame, di intervenuta estinzione per prescrizione, al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, del reato oggetto della decisione della Corte di appello contestata, impone anche l'adozione di una rappresentazione del vizio dedotto nella prospettiva dell'evidenza degli elementi che lo giustifichino. Circostanza, quest'ultima, in alcun modo presente nel ricorso in esame, siccome formulato attraverso la descrizione di articolate considerazioni giuridiche e fattuali, alternative rispetto alla valutazione dei giudici di merito quanto controvertibili, e come tali del tutto eccentriche rispetto al necessario giudizio di "evidenza" degli elementi fondanti il vizio dedotto. Da qui l'inammissibilità dei motivi in esame. 2.2. I motivi di impugnazione riferiti alla confisca sono, invece, fondati, nei termini che si vanno a specificare. 2.2.1. Va anzitutto rilevato come la questione relativa al perimetro temporale di applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. (risolta da Sezioni Unite, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01) sia non conferente rispetto al caso in esame. L'art. 578-bis cod.proc.pen., invero, si riferisce alla confisca di valore, mentre la confisca in esame è una confisca diretta, in quanto oggetto di ablazione sono somme di denaro. A tale proposito le Sezioni Unite hanno chiarito che «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione», (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). 2.2.2. Ciò premesso, va rilevato come la Corte di appello sia rimasta silente rispetto al quarto motivo di appello, con il quale l'odierno ricorrente censurava la sentenza di primo grado, cui addebitava di essersi limitata a ritenere applicabile la confisca, senza nulla precisare con riguardo all'entità del profitto confiscabile e delle ragioni della individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario della confisca e non della società SATA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che -si assume- avrebbe ricevuto le erogazioni non dovute; e di non avere considerato che le somme erano state - asseritamente- restituite con l'escussione di una polizza fideiussoria. Da ciò discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata n