CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 1977
Cassazione n. 36723/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1977 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato aggravato di furto ritenendo altresì sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. per essere stato commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato con due motivi, deducendo, con il primo, inosservanza della legge penale con riguardo al divieto di reformatio in peius per essere stata l'aggravante di cui all'art. 625 co. 7 c.p. ritenuta insussistente in primo grado e successivamente riconosciutagli con la pronuncia di appello onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato pur essendo stato il primo provvedimento impugnato dal solo imputato e, con il secondo, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. 3. Il ricorso è fondato alla luce delle questioni giuridiche poste con il primo motivo di ricorso, dovendosi invero ritenere che la Corte territoriale abbia indebitamente riformato, in senso peggiorativo per l'imputato, la pronuncia resa in primo grado, procedendo invero al riconoscimento di una circostanza attenuante già esclusa in tale sede al solo fine di ottenerne la procedibilità d'ufficio. Occorre quindi ribadire il principio secondo cui viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare la procedibilità d'ufficio del reato contestato. (Sez. 4, n. 9123 del 08/11/2017, dep. 2018, Pati, Rv. 272188). Conseguentemente, in mancanza di querela sporta dalla persona offesa, il reato in oggetto va dichiarato non perseguibile per difetto di una condizione di procedibilità. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per difetto di querela ex art. 129 co. 1 c.p.p.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difet