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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08801/2026

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corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Perugia - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Perugia,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato,-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1656/2022 depositata il24.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Polizia stradale di Perugia il 13 ed il 30.4.2018 rilevava, sul raccordoautostradale Bettolle-Perugia, in territorio del Comune di Corciano, inorario notturno, con un'apparecchiatura temporanea Telelaser, collocata aldi fuori della sede stradale in un'insenatura interdetta al traffico deputataa deposito dell'Anas, dopo una curva, il superamento del limite di velocitàin misura variabile tra 10 e 40 km/h da parte del veicolo di proprietà diBeatrice Meniconi, applicandole la sanzione pecuniaria complessiva di€482,92 e la decurtazione di sei punti sulla patente di guida.Proposta opposizione con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 contro idue verbali di accertamento del 18.4.2018 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della PoliziaStradale di Perugia al Giudice di Pace di Perugia nei confronti dell'UfficioTerritoriale del Governo di Perugia, la Meniconi ne chiedeval'annullamento, dolendosi della mancanza di visibilità della postazionetemporanea di controllo, di adeguata cartellonistica di presegnalazione edei certificati di taratura/omologazione dell'apparecchio di rilevazione,della mancata contestazione immediata, che se effettuata avrebbeconsentito di rilevare il guasto al contachilometri del suo autoveicolo, dellamancanza di idonee certificazioni di regolarità dell'apparecchio telelaser(omologazione, taratura, collaudo e funzionalità) e della scarsa visibilitàdell'autoveicolo nella buia documentazione fotografica prodotta.Si costituiva tramite un dirigente l'UTG di Perugia, che chiedeva il rigettodell'opposizione e produceva la relazione dei verbalizzanti, corredata dafotogrammi.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Perugia, con la sentenza n. 750/2018, accoglieval'opposizione ai suddetti verbali, qualificandoli come in odore diillegittimità, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti dellaresponsabilità della Meniconi sul piano oggettivo e soggettivo rinviandoalle deduzioni ed argomentazioni contenute nel ricorso, sufficientementeprovate, e sostenendo che la postazione di rilevamento della velocità e lasua collocazione non fossero corrette e consone al corretto svolgimentoNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026del servizio, ed annullava i due verbali di accertamento, compensando lespese processuali.Nelle more del giudizio la stessa sezione della Polizia stradale di Perugianotificava alla Meniconi altri due verbali, del 3.9.2018 e del 27.9.2018,conseguenti ai due verbali impugnati, e con essi sanzionava la Meniconiper la mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo ex art.126 bis comma 2 CdS.Dopo la pronuncia di primo grado, su istanza della Meniconi del23.10.2018, in sede di autotutela, il Prefetto di Perugia, previo parerefavorevole dell'organo accertatore, archiviava i suddetti verbali diaccertamento, ritenendoli non fondati a seguito dell'annullamento deiverbali presupposti.Il 28.3.2019 l'UTG di Perugia appellava la sentenza del Giudice di Pacedavanti al Tribunale di Perugia, lamentando la carenza di motivazione esostenendo la piena legittimità della postazione di controllo dalla quale glieccessi di velocità erano stati rilevati.Si costituiva in secondo grado l'originaria opponente, che eccepival'inammissibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza della Prefetturaalla sentenza di primo grado, per tardività del ricorso rispetto alla notificadella stessa e per la mancata effettuazione della notifica entro il termine didieci giorni allo scopo concesso alla controparte dopo il deposito delricorso in appello, e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per leragioni già vittoriosamente fatte valere in primo grado ed il risarcimentodei danni morali e materiali.Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 1656/2022 del 24.11.2022,accoglieva l'appello, respingendo le eccezioni preliminari dell'originariaopponente, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettaval'opposizione, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali delgrado.Numero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con unmotivo formalmente unico, ma in realtà articolato in sei motivi,contrassegnati da lettere e tra loro autonomi, e l'UTG di Perugia é rimastaintimata.La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, contraddistinto con la lettera a) ed articolato inriferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., la ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione del D.M.

Trasporti ([OSCURATO:PERSONA]) n.282 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017, anche ai finidell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), perl’assenza dei requisiti di legittimità del dispositivo [OSCURATO:PERSONA], quali il regolare certificato di taratura, i verbali delle verificheiniziali e periodiche di funzionalità ed il verbale di inizio attività, nonché icertificati di omologazione periodica e di revisione.Ai fini dell'autosufficienza la ricorrente ha precisato che le carenze di talicircostanze di fatto decisive erano state allegate alla pagina 8 del ricorsoin opposizione iniziale, alle pagine 6-7 della memoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], allepagine 1 e 2 punto 8 delle note di trattazione scritta in appello e nelverbale di udienza del 25.5.2021, ed ha altresì rappresentato la diversitàdegli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di primo e di secondogrado.Il motivo é fondato nei termini che seguono.La sentenza impugnata, dopo aver escluso l'acquiescenza e riconosciuto ilvizio di motivazione della sentenza di primo grado, ha trattato dellapresegnalazione della postazione mobile e della sua visibilità ed haspiegato le ragioni giustificative della mancata contestazione immediatadelle infrazioni, ma non ha minimamente esaminato le questioni decisiveNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026della taratura dell'apparecchio rilevatore e dei certificati di omologazioneperiodica e revisione, che pure erano state poste con l'opposizione dallaMeniconi.La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, riconosce che intema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento dellaviolazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature dimisurazione della velocità devono essere periodicamente tarate everificate (vedi in tal senso Corte Cost. n. 113/2015), indipendentementedal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori o,ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, e che in caso di contestazione daparte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positivadell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass.n. 11776/2020; Cass. n.32369/2018); non è invece necessario che ilverbale di contestazione contenga una specifica menzione del certificato ditaratura periodica, potendo essere la relativa prova diversamente fornita(vedi Cass. 6.7.2022 n. 21327; Cass. n. 3538/2021; Cass. n.10463/2020;Cass. n. 22499/2018).Le contestazioni dell'opponente circa la mancanza delle verifiche ditaratura e dell'iniziale omologazione afferiscono direttamente all'idoneitàdella fonte di prova impiegata per l'accertamento delle infrazioni, idoneitàche l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, e solo ove tale prova siastata acquisita, l'opponente, per ottenere l'annullamento della sanzione,sarà tenuto a dimostrare che l'apparecchiatura era comunquemalfunzionante (Cass. 8.1.2025 n. 427; Cass. n. 5527/2018; Cass.n.14040/2007; Cass. n.15324/2006; Cass. n. 9441/2001; Cass.n.8515/2001).2) Con il secondo motivo, contraddistinto con la lettera b), la ricorrente siduole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in quanto la PrefetturaNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026di Perugia avrebbe prestato acquiescenza tacita e senza riserve allasentenza di primo grado.Il secondo motivo deve ritenersi infondato, in quanto la sentenzaimpugnata ha correttamente valutato che l'avere la [OSCURATO:PERSONA] di Perugiaarchiviato, in sede di autotutela, i due verbali di accertamento con i qualila [OSCURATO:PERSONA] di Perugia aveva sanzionato la Meniconi per la mancataindicazione del nominativo del conducente del veicolo sul presupposto deidue verbali d'infrazione impugnati giudizialmente, non potessero essereintesi come volontà di acquiescenza volontaria e quindi di implicitarinuncia all'impugnazione della sentenza di primo grado, trattandosi di attidoverosi alla luce del fatto che i due verbali presupposto erano statiannullati dal Giudice di Pace di Perugia, per cui era venuto a mancare, siapure provvisoriamente, il fondamento delle contestazioni.3) Con il terzo motivo, contraddistinto dalla lettera c), la ricorrente siduole della violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. e118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. edanche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., mancandoun’espressa pronuncia sulla questione dell’impossibilità per un merodifensore, ovvero l’Avvocatura distrettuale dello Stato, di disporre deldiritto sostanziale controverso, in contrasto con la pacifica volontàmanifestata dalla P.A. di fare acquiescenza alla sentenza e dunque dirinunciare alla pretesa impositiva derivante dai quattro verbali emessidalla Polizia stradale.Il motivo, relativo alla violazione del principio della corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato e vizio di motivazione in punto di acquiescenza éassorbito per effetto del rigetto del secondo motivo.4) Con il quarto motivo, contraddistinto dalla lettera d), la ricorrente siduole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 10, del D. Lgs. 1.9.2011n. 150, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto la motivazione di primeNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026cure non idonea ad esternare l’iter logico-giuridico seguito dal primogiudice, nonostante quest’ultimo avesse correttamente fondato la suadecisione sul predetto art. 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150/2011, il qualeimpone l’accoglimento dell’opposizione quando non vi siano provesufficienti della responsabilità dell’opponente.Il motivo é inammissibile, in quanto ad essere impugnata non é più lasentenza di primo grado, che ha ritenuto insufficienti le prove dellaresponsabilità della Meniconi, ma quella di appello e le motivazioni da essafornite.5) Con il quinto motivo, contraddistinto con la lettera e), la ricorrente siduole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del D .L.gs.30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e della normativasecondaria attuativa (D.M. [OSCURATO:PERSONA] n. 282 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; D.M.Trasporti 15.8.2007; [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017; [OSCURATO:PERSONA]Interno n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 in data 7.8.2017), anche perl’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c., avendo ilTribunale ritenuto la cartellonistica “fissa” presente da anni sul postoidonea a segnalare la postazione “temporanea” telelaser, attraverso ilrichiamo di una normativa obsoleta (D.M. 15.8.2007), superata da quellasuccessiva applicabile ratione temporis (D.M. n. 282 del 13.6.2017).Il motivo é inammissibile perché l'idoneità della segnaletica fissa é statavalutata dal giudice di secondo grado e non é sindacabile in sede dilegittimità, ed il difetto di autorizzazione prefettizia all'uso dei cartelli fissié circostanza nuova non trattata dall'impugnata sentenza e dedotta per laprima volta in sede di legittimità.6) Con il sesto motivo, contraddistinto con la lettera f), la ricorrente siduole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., dellaNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 6 bis, C.d.S., nonchédegli articoli 38, 39 e 40 del D. L.gs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. ([OSCURATO:PERSONA]) e della normativa attuativa (D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice dellaStrada, voce “ALLEGATI-Segnaletica e tabelle”, “Segnali di obbligo” di cuialla Figura II 80/a, Art. 122), anche per l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, primo comma, n. 5), atteso che la sentenza gravata haconsiderato visibile una postazione di rilevamento collocata in un luogoche sarebbe caratterizzato da scarsa visibilità e sprovvisto di segnalazioniluminose, omettendo altresì di valutare i fotogrammi notturni depositati.Il motivo é inammissibile, perché la visibilità della postazione é statavalutata nel merito alla pagina 6 dalla sentenza impugnata, che sulla basedella documentazione fotografica acquisita, raffigurante l'ubicazione delcartello ben prima della curva e della postazione su un tratto di stradarettilineo, ha escluso che vi fosse un problema di visibilità della postazionee non può essere richiesta una rivalutazione in fatto delle risultanzeprobatorie nel giudizio di legittimità.Sulle spese processuali, anche del giudizio di legittimità, provvederà inbase all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua in undiverso magistrato del Tribunale di Perugia P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo, respinti irestanti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accoltoe rinvia al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato, cheprovvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio partecipata del 26.3.2026Il PresidenteMauro MocciNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Perugia - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Perugia,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato,-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1656/2022 depositata il24.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Polizia stradale di Perugia il 13 ed il 30.4.2018 rilevava, sul raccordoautostradale Bettolle-Perugia, in territorio del Comune di Corciano, inorario notturno, con un'apparecchiatura temporanea Telelaser, collocata aldi fuori della sede stradale in un'insenatura interdetta al traffico deputataa deposito dell'Anas, dopo una curva, il superamento del limite di velocitàin misura variabile tra 10 e 40 km/h da parte del veicolo di proprietà diBeatrice Meniconi, applicandole la sanzione pecuniaria complessiva di€482,92 e la decurtazione di sei punti sulla patente di guida.Proposta opposizione con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 contro idue verbali di accertamento del 18.4.2018 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della PoliziaStradale di Perugia al Giudice di Pace di Perugia nei confronti dell'UfficioTerritoriale del Governo di Perugia, la Meniconi ne chiedeval'annullamento, dolendosi della mancanza di visibilità della postazionetemporanea di controllo, di adeguata cartellonistica di presegnalazione edei certificati di taratura/omologazione dell'apparecchio di rilevazione,della mancata contestazione immediata, che se effettuata avrebbeconsentito di rilevare il guasto al contachilometri del suo autoveicolo, dellamancanza di idonee certificazioni di regolarità dell'apparecchio telelaser(omologazione, taratura, collaudo e funzionalità) e della scarsa visibilitàdell'autoveicolo nella buia documentazione fotografica prodotta.Si costituiva tramite un dirigente l'UTG di Perugia, che chiedeva il rigettodell'opposizione e produceva la relazione dei verbalizzanti, corredata dafotogrammi.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Perugia, con la sentenza n. 750/2018, accoglieval'opposizione ai suddetti verbali, qualificandoli come in odore diillegittimità, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti dellaresponsabilità della Meniconi sul piano oggettivo e soggettivo rinviandoalle deduzioni ed argomentazioni contenute nel ricorso, sufficientementeprovate, e sostenendo che la postazione di rilevamento della velocità e lasua collocazione non fossero corrette e consone al corretto svolgimentoNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026del servizio, ed annullava i due verbali di accertamento, compensando lespese processuali.Nelle more del giudizio la stessa sezione della Polizia stradale di Perugianotificava alla Meniconi altri due verbali, del 3.9.2018 e del 27.9.2018,conseguenti ai due verbali impugnati, e con essi sanzionava la Meniconiper la mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo ex art.126 bis comma 2 CdS.Dopo la pronuncia di primo grado, su istanza della Meniconi del23.10.2018, in sede di autotutela, il Prefetto di Perugia, previo parerefavorevole dell'organo accertatore, archiviava i suddetti verbali diaccertamento, ritenendoli non fondati a seguito dell'annullamento deiverbali presupposti.Il 28.3.2019 l'UTG di Perugia appellava la sentenza del Giudice di Pacedavanti al Tribunale di Perugia, lamentando la carenza di motivazione esostenendo la piena legittimità della postazione di controllo dalla quale glieccessi di velocità erano stati rilevati.Si costituiva in secondo grado l'originaria opponente, che eccepival'inammissibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza della Prefetturaalla sentenza di primo grado, per tardività del ricorso rispetto alla notificadella stessa e per la mancata effettuazione della notifica entro il termine didieci giorni allo scopo concesso alla controparte dopo il deposito delricorso in appello, e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per leragioni già vittoriosamente fatte valere in primo grado ed il risarcimentodei danni morali e materiali.Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 1656/2022 del 24.11.2022,accoglieva l'appello, respingendo le eccezioni preliminari dell'originariaopponente, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettaval'opposizione, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali delgrado.Numero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con unmotivo formalmente unico, ma in realtà articolato in sei motivi,contrassegnati da lettere e tra loro autonomi, e l'UTG di Perugia é rimastaintimata.La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, contraddistinto con la lettera a) ed articolato inriferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., la ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. Trasporti ([OSCURATO:PERSONA]) n.282 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017, anche ai finidell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), perl’assenza dei requisiti di legittimità del dispositivo [OSCURATO:PERSONA], quali il regolare certificato di taratura, i verbali delle verificheiniziali e periodiche di funzionalità ed il verbale di inizio attività, nonché icertificati di omologazione periodica e di revisione.Ai fini dell'autosufficienza la ricorrente ha precisato che le carenze di talicircostanze di fatto decisive erano state allegate alla pagina 8 del ricorsoin opposizione iniziale, alle pagine 6-7 della memoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], allepagine 1 e 2 punto 8 delle note di trattazione scritta in appello e nelverbale di udienza del 25.5.2021, ed ha altresì rappresentato la diversitàdegli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di primo e di secondogrado.Il motivo é fondato nei termini che seguono.La sentenza impugnata, dopo aver escluso l'acquiescenza e riconosciuto ilvizio di motivazione della sentenza di primo grado, ha trattato dellapresegnalazione della postazione mobile e della sua visibilità ed haspiegato le ragioni giustificative della mancata contestazione immediatadelle infrazioni, ma non ha minimamente esaminato le questioni decisiveNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026della taratura dell'apparecchio rilevatore e dei certificati di omologazioneperiodica e revisione, che pure erano state poste con l'opposizione dallaMeniconi.La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, riconosce che intema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento dellaviolazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature dimisurazione della velocità devono essere periodicamente tarate everificate (vedi in tal senso Corte Cost. n. 113/2015), indipendentementedal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori o,ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, e che in caso di contestazione daparte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positivadell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass.n. 11776/2020; Cass. n.32369/2018); non è invece necessario che ilverbale di contestazione contenga una specifica menzione del certificato ditaratura periodica, potendo essere la relativa prova diversamente fornita(vedi Cass. 6.7.2022 n. 21327; Cass. n. 3538/2021; Cass. n.10463/2020;Cass. n. 22499/2018).Le contestazioni dell'opponente circa la mancanza delle verifiche ditaratura e dell'iniziale omologazione afferiscono direttamente all'idoneitàdella fonte di prova impiegata per l'accertamento delle infrazioni, idoneitàche l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, e solo ove tale prova siastata acquisita, l'opponente, per ottenere l'annullamento della sanzione,sarà tenuto a dimostrare che l'apparecchiatura era comunquemalfunzionante (Cass. 8.1.2025 n. 427; Cass. n. 5527/2018; Cass.n.14040/2007; Cass. n.15324/2006; Cass. n. 9441/2001; Cass.n.8515/2001).2) Con il secondo motivo, contraddistinto con la lettera b), la ricorrente siduole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in quanto la PrefetturaNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026di Perugia avrebbe prestato acquiescenza tacita e senza riserve allasentenza di primo grado.Il secondo motivo deve ritenersi infondato, in quanto la sentenzaimpugnata ha correttamente valutato che l'avere la [OSCURATO:PERSONA] di Perugiaarchiviato, in sede di autotutela, i due verbali di accertamento con i qualila [OSCURATO:PERSONA] di Perugia aveva sanzionato la Meniconi per la mancataindicazione del nominativo del conducente del veicolo sul presupposto deidue verbali d'infrazione impugnati giudizialmente, non potessero essereintesi come volontà di acquiescenza volontaria e quindi di implicitarinuncia all'impugnazione della sentenza di primo grado, trattandosi di attidoverosi alla luce del fatto che i due verbali presupposto erano statiannullati dal Giudice di Pace di Perugia, per cui era venuto a mancare, siapure provvisoriamente, il fondamento delle contestazioni.3) Con il terzo motivo, contraddistinto dalla lettera c), la ricorrente siduole della violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. e118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. edanche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., mancandoun’espressa pronuncia sulla questione dell’impossibilità per un merodifensore, ovvero l’Avvocatura distrettuale dello Stato, di disporre deldiritto sostanziale controverso, in contrasto con la pacifica volontàmanifestata dalla P.A. di fare acquiescenza alla sentenza e dunque dirinunciare alla pretesa impositiva derivante dai quattro verbali emessidalla Polizia stradale.Il motivo, relativo alla violazione del principio della corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato e vizio di motivazione in punto di acquiescenza éassorbito per effetto del rigetto del secondo motivo.4) Con il quarto motivo, contraddistinto dalla lettera d), la ricorrente siduole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 10, del D. Lgs. 1.9.2011n. 150, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto la motivazione di primeNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026cure non idonea ad esternare l’iter logico-giuridico seguito dal primogiudice, nonostante quest’ultimo avesse correttamente fondato la suadecisione sul predetto art. 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150/2011, il qualeimpone l’accoglimento dell’opposizione quando non vi siano provesufficienti della responsabilità dell’opponente.Il motivo é inammissibile, in quanto ad essere impugnata non é più lasentenza di primo grado, che ha ritenuto insufficienti le prove dellaresponsabilità della Meniconi, ma quella di appello e le motivazioni da essafornite.5) Con il quinto motivo, contraddistinto con la lettera e), la ricorrente siduole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 6 bis, del D .L.gs.30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e della normativasecondaria attuativa (D.M. [OSCURATO:PERSONA] n. 282 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; D.M.Trasporti 15.8.2007; [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017; [OSCURATO:PERSONA]Interno n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 in data 7.8.2017), anche perl’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c., avendo ilTribunale ritenuto la cartellonistica “fissa” presente da anni sul postoidonea a segnalare la postazione “temporanea” telelaser, attraverso ilrichiamo di una normativa obsoleta (D.M. 15.8.2007), superata da quellasuccessiva applicabile ratione temporis (D.M. n. 282 del 13.6.2017).Il motivo é inammissibile perché l'idoneità della segnaletica fissa é statavalutata dal giudice di secondo grado e non é sindacabile in sede dilegittimità, ed il difetto di autorizzazione prefettizia all'uso dei cartelli fissié circostanza nuova non trattata dall'impugnata sentenza e dedotta per laprima volta in sede di legittimità.6) Con il sesto motivo, contraddistinto con la lettera f), la ricorrente siduole, sempre in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., dellaNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 6 bis, C.d.S., nonchédegli articoli 38, 39 e 40 del D. L.gs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. ([OSCURATO:PERSONA]) e della normativa attuativa (D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice dellaStrada, voce “ALLEGATI-Segnaletica e tabelle”, “Segnali di obbligo” di cuialla Figura II 80/a, Art. 122), anche per l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, primo comma, n. 5), atteso che la sentenza gravata haconsiderato visibile una postazione di rilevamento collocata in un luogoche sarebbe caratterizzato da scarsa visibilità e sprovvisto di segnalazioniluminose, omettendo altresì di valutare i fotogrammi notturni depositati.Il motivo é inammissibile, perché la visibilità della postazione é statavalutata nel merito alla pagina 6 dalla sentenza impugnata, che sulla basedella documentazione fotografica acquisita, raffigurante l'ubicazione delcartello ben prima della curva e della postazione su un tratto di stradarettilineo, ha escluso che vi fosse un problema di visibilità della postazionee non può essere richiesta una rivalutazione in fatto delle risultanzeprobatorie nel giudizio di legittimità.Sulle spese processuali, anche del giudizio di legittimità, provvederà inbase all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua in undiverso magistrato del Tribunale di Perugia P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo, respinti irestanti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accoltoe rinvia al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato, cheprovvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio partecipata del 26.3.2026Il PresidenteMauro MocciNumero registro generale 2927/2023Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 8801/2026Data pubblicazione 08/04/2026
Sentenza Cassazione n. 08801/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris