Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 24820/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18613-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Milano, via Scarlatti n. 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domicilio presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 38,come da procura speciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cod. fisc. e part. i.v.a. 01340740156), con sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza dei poteri a lui conferiti con procura generale a rogito del dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Milano, n. rep. 165.699 – n. 29.087 racc., del 28 giugno 2016 (All.

B), rappresentata e difesa, giusta procura ad litem in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viaLivorno n. 20. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 12.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 18.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –sostenendo di essere titolari presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di conti deposito a custodia ed amministrazione, sui quali la detta banca aveva effettuato alienazioni ed acquisti di titoli in mancanza di specifici ordini scritti e all’insaputa dei titolari -conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle predetteoperazioni di acquisto e di vendita di titoli effettuate dall’istituto bancario, in nome e per conto degli attori, senza dunquela loro previa autorizzazione.

2. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contestando l’avversa pretesa risarcitoria e ch iedendo, in via pregiudiziale, l’autorizzazione alla chiamata in causa del dott. [OSCURATO:PERSONA] per essere da questi manlevata, essendo stato questi – all’epoca dei fatti e sino al 30.7.2007 – dipendente con la qualifica di quadro della stessa banca e responsabile per l’operatività del conto di deposito titoli acceso dagli attori presso l’istituto di credito.

3. In corso di causa, parte attrice e convenuta si accordavano per la definizione transattiva del contenzioso, mediante il versamento di un indennizzo pattuito in euro 700.000,00, a fronte della maggior somma pari ad euro 847.603,41, accertata in sede di Ctu contabile quale danno patito dagli attori, per le variazioni intervenute nel loro portafoglio titoli senza il loro permesso: seguiva, poi, il deposito di formale rinuncia agli atti e relativa accettazione per intervenuto accordo, tra parte attrice e parte convenuta e per effetto di ciò il Tribunale dichiarava, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra attori e convenuta, rimanendo in essere la sola domanda di manleva svolta dalla banca nei confronti del Savi che medio tempore si era costituito in giudizio contestando integralmente il fondamento dell’azione promossa nei suoi confronti.

4. Con sentenza n. 13018/2015 del 18 novembre 2015, pubblicata il 19.11.2015, il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda di parziale manleva, condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’importo di euro 100.000, tale essendo la somma richiesta dalla banca, a parziale ristoro dunque di quanto dalla banca pagato a titolo risarcitorio transattivo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Avverso la predetta sentenza di primo grado, il Savi interponeva appello e la Corte di appello di Milano, con la sentenza sopra ricordata in epigrafe e qui ricorsa per cassazione, ha rigettato il gravame così proposto, così confermando la sentenza di primo grado.

La corte del merito ha ritenuto che: a) dovendosi trattare per ragioni di priorità logico-giuridica il terzo motivo di appello – con cui l’appellante censurava la statuizioni del giudice di appello laddove aveva confermato la sua competenza sulla domanda e dunque anche la non necessità della conversione del rito ordinario in quello lavoristico, nonostanteche, dopo la estinzione parziale del giudizio, la controversia tra la banca ed egli appellante dovesse essere considerata di natura prettamente lavoristica – era invero infondata, in quanto, per un verso, le censure così proposte non riuscivano a superareil profilo della eccepita tardività della relativa eccezione ex art. 428 c.p.c. e perché, per altro verso, lo svolgimento del giudizio con le forme del rito ordinario di cognizione aveva assicurato ampio contraddittorio ed esercizio del diritto di difesa,con la conseguente assenza di alcun pregiudizio per le prerogative difensive delle parti; b) il primo motivo di appello- con il quale si evidenziava che il comportamento omissivo della banca in ordine alla necessità di vendita in blocco dei titoli acquistati senza autorizzazione, avrebbe reciso il nesso di causalità tra inadempimento e danno, in ragione della possibilità di realizzo di plusvalenze – era infondato per le ragioni già evidenziate nella sentenza del giudice di prime cure, posto che nel momento in cui gli attori si erano accorti dell’acquisto dei predetti titoli senza il loro consenso, i titoli avevano già perso il loro valore, con la conseguenza che se pertanto non poteva pretendersi dai clienti la vendita in perdita dei titoli, senza, quantomeno, l’offerta di indennizzare tale perdita, a maggior ragione non poteva esigersi, come invece opinato dall’appellante, che fosse la banca stessa, di sua iniziativa a disporne la vendita, e ciò anche avuto riguardo alla insuperabile circostanza che il rapporto negoziale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non era un contratto di gestione, ma un rapporto di custodia ed amministrazione, senza contare che la sola circostanza fattuale degli ordini di acquisto firmati in bianco dai clienti non poteva avere l’effetto di trasformare il rapporto di custodia in una gestione patrimoniale, e con l’ultima conseguenza che non poteva essere addebitato alla banca un comportamento omissivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità; c) anche il terzo motivo di appello, relativo alla richiesta imputazione al solo istituto di credito della responsabilità dedotta in giudizio, per l’accertata inadeguatezza dei propri presidi di controllo e di sicurezza, non era fondato, in quanto, anche laddove fosse stata provata l’inefficienza dei sistemi di controllo interni alla banca, tale circostanza non avrebbe eliso comunque la responsabilità dello steso funzionario appellante, il quale aveva peraltro riconosciuto di aver utilizzato moduli firmati in bianco o con firma apocrifa, con la conseguenza che al più avrebbe potuto essere rilevata una responsabilità concorrente ovvero solidale, da apprezzarsi ai fini della ripartizione dell’onere risarcitorio e del quale la banca aveva peraltro tenuto conto, chiedendo la liquidazione della più contenuta somma di euro 100.000, rispetto a quella versata ai propri clienti in via transattiva; d) parimenti infondato doveva considerarsi anche il quarto motivo di appello –con il quale si contestava l’applicazione del regime di prescrizione ordinario decennale, anziché quello più breve quinquennale previsto per la responsabili aquiliana –in quanto l’azione di responsabilità intentata dai clienti nei confronti della banca non poteva che qualificarsi come azione da responsabilità contrattuale, fondandosi sulla infedele esecuzione del contratto, con la conseguenza che tale illecito si sarebbe in realtà consumato mercè l’attività del funzionario della banca convenuta Savi che, chiamato a parziale manleva,era a sua volta responsabile verso il datore di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale.2.

La sentenza, pubblicata il 12.2.2019, è stata impugnata da Umberto SAVI con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.

La società controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 c.p. e 1218 ,1223 c.c.,riguardo l’interruzione del nesso di causalità dovuto alle dimissioni a seguito di sospensione del ricorrente e contemporaneo comportamento negligente della Banca circa il monitoraggio e la difesa del portafoglio titoli custodito di proprietà dei clienti, dalla data successiva al 31.07.2007. 1.1 Il motivo così proposto è inammissibile. 1.1.1 Per un verso il ricorrente ripropone pedissequamente il motivo di doglianza già proposto come gravame alla sentenza di primo grado, in punto di interruzione del nesso di causalità determinato dal comportamento omissivo della banca (che non avrebbe venduto i titoli, così mancando la realizzazione di un plusvalenza), senza tuttavia premurarsi di censurare le rationes decidendiadottate dal giudice di appello per confutare la fondatezza del relativo motivo di gravame, e cioè che al momento della possibile vendita dei titoli non autorizzati quest’ultimi avevano perso già il loro valore e che peraltro la natura di contratto di custodia e di amministrazione, intercorso con la banca, e non già di gestione, non imponeva a quest’ultima alcun obbligo di tempestivo intervento per l’alienazione dei titoli sul mercato, per evitarne il deprezzamento. 1.1.2 Sotto altro profilo di riflessione, non si può evitare di evidenziare che l’ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente come dimostrazione dell’interruzione del nesso causale tra inadempimento lamentato e danno patito, e cioè l’intervenuta sua sospensione dal lavoro (e,poi, le dimissioni ) , neanche risulta che sia stata allegata e dedotta nel giudizio di appello, così precludendosene l’esame in questo giudizio di legittimità.1.1.3 A ciò deve aggiungersi che la Corte d’Appello di Milano, richiamando peraltro quanto già espresso in primo grado dal Tribunale di Milano, con valutazione di merito non più sindacabile in sede di legittimità(per lo meno tramite il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), ha rilevato che la presenza in portafoglio, nell’estate 2007,di titoli speculativi non voluti dai clienti doveva essere imputata soltanto alla condotta illegittima del Savi .

Quest’ultimo, peraltro,nel corso dei giudizi di merito, non ha mai contestato di aver utilizzato moduli d’ordine in bianco o con firma apocrifa dei Benzi e Realini per introdurre nel loro portafoglio titoli speculativi, senza di ciò informare i clienti e richiedere le dovute autorizzazioni, trattandosi di semplice rapporto di deposito e amministrazione titoli.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la “violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti del Dlgs 321/2001 e 2051 c.c., dove a causa della condotta omissiva della Banca, quale ente depositario di attività finanziarie dei clienti, soggetto a responsabilità, con obbligo di dotazione di modelli di organizzazione adeguati, non si è realizzata una plusvalenza al 31.8.2007 di € 398.096,73 accertata dalla perizia del CTU dott. [OSCURATO:PERSONA], bensì una perdita riscontrata alla data del 18.3.2011 di € 926.712,45, come da CTU del dott. [OSCURATO:PERSONA], per il crollo dei prezzi del mercato azionario, dovuto ad eventi successivi al 31.07.2007”. 2.1 Le doglianze, così proposte dal ricorrente, sono inammissibili per un duplice ordine di motivi.

Va infatti evidenziato che le censure proposte dal ricorrente dimenticano, ancora una volta, di confutare la ratio decidendiprincipale posta a sostegno della decisione impugnata, e cioè la sottoscrizione tra i clienti e l’istituto di credito di un contratto di deposito ed amministrazion e titoli e non già di gestione degli stessi, di talchè continuare ad imputare alla banca l’omessa vendita dei titoli come ragione di interruzione della catena causale conducente al danno lamentato (e di cui si chiede il ristoro risarcitorio), senza censurare contemporaneamente anche tale ratio, vuol dire condurre a sicuro insuccesso la presentazione delle ulteriori censure volte a dimostrare che sarebbe stata la banca l’unico soggetto responsabile del danno subito dai clienti.2.2 Senza contare che, ancora una volta, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si vorrebbe riproporre al giudice di legittimità un riesame della questio factiin punto di accertamento del nesso causale, invece inibito nel giudizio di cassazione. 2.2.1 Sul punto è utile ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 2.2.2 Né risulta apprezzabile il tentativo di dimostrare l’esistenza tra le parti di un contratto di gestione titoli.

Sostiene cioè il ricorrente che il ritrovamento nella sua postazione di ordini in bianco con firma originale del Benzi confermerebbe la trasformazione del rapporto di deposito e amministrazione in rapporto di gestione.

La censura non ha pregio se solo si considera che, ai sensi dell’art. 23 D. Lg.s 58/1998 (TUF): “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. […] Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.

Sicché, come correttamente statuito dal Tribunale di Milano in primo grado e confermato dalla Corte d’Appello meneghina, in mancanza della forma scritta è diritto dei clienti “denunciare la nullità di una operazione di investimento agli stessi non riconducibile”, che, in sostanza, è quanto avvenuto nel caso di specie, dove Benzi e Realini hanno contestato alla banca operazioni illegittime eseguite materialmente dal Savi e mai formalmente disposte (in violazione del contratto di deposito del 05.05.1999). 2.2.3 Le ulteriori censure, declinate come asserita violazione dell’art. 2051 c.c., sono inammissibili in quanto dedotte solo in questo giudizio di legittimità, non potendo le stesse neanche essere definite doglianze formulate solo in diritto, in quanto implicanti comunque accertamenti in fatto.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la “violazione e falsa applicazione dell’art. 409 n. 1 c.p.c. e seguenti, per l’incompetenza del Tribunale di Milano sez. sesta civile rispetto al Tribunale di Milano Sezione del lavoro, a seguito dell’estinzione del giudizio tra attori e convenuta per effetto della transazione avvenuta in corso di causa tra queste due parti”. 3.1 La doglianza è all’evidenza inammissibile in quanto, oltre che genericamente formulata (senza cioè l’indicazione del concreto pregiudizio determinato per l’asserita violazione della norma processuale), trascura di censurare la seconda ratio decidendi posta a sostegno della pronuncia di rigetto del relativo motivo di gravame, e cioè la tardività nella proposizione dell’eccezione nel corso del giudizio di primo grado.

4. Il quarto mezzo censura il provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione degli art. 2043, 2049 e 2104 c.c.” 4.1 Il motivo di censura è inammissibile perché genericamente formulato, incomprensibile nel suo svolgimento e comunquecompletamente decentrato rispetto alle rationes decidendi, già sopra indicate e qui di nuovo non correttamente impugnate. 4.2 Innanzitutto, non corrisponde al vero la circostanza secondo cui il giudice di primo grado si sarebbe limitato a definire genericamente quale “illecito” la condotta del Savie, ad ogni modo, ciò non comporterebbe comunque che la fattispecie debba essere inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2049 c.c. 4.2 Deve infatti ritenersi corretta la ricostruzione operata d a lla Corte territoriale – e prima ancora del Tribunale di Milano – secondo la quale si è precisato, in via preliminare, che il comportamento illecito contestato da Benzi e Realini alla Banca dovevaessere inquadrato nell’ambito dell’illecito contrattuale per “infedele esecuzione del conto deposito” e che la condotta illecita contestata dalla Banca al Savi riguardava proprio l’”infedele esecuzione dell’incarico”, c onferitogli quale dipendente.

Si tratta, cioè , di responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro danneggiato, derivante dal comportamento illecito del dipendente che aveva operato sul conto deposito dei clienti senza le prescritte autorizzazioni, a mezzo di ordini firmati in bianco e finanche a mezzo di disposizioni apocrife, circostanze mai contestate dal ricorrente in corso di causa.

5. Il quinto mezzo denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 395 n. 4 e 5 c.p.c., con richiesta di revocazione della sentenza impugnata per patologia processuale a seguito di presenza di due sentenze contrastanti che disquisiscono non solo sulla stessa fattispecie ma anche tra le stesse parti di convenuta e di terzo chiamato: Sentenza n. 3859/2016 del 25.03.2016, passata in giudicato emessa dal Tribunale di Milano, sezione sesta civile”.Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., la revocazione di una sentenza - qualunque sia la ragione tra qu elle disciplinate dall’art. 395 c.p.c. - deve essere proposta con atto di citazione innanzi allo stesso ufficio che ha pronunciato la sentenzaimpugnata.

Il tutto senza considerare che la sentenza richiamata da controparte n. 3859/2016 del Tribunale di Milano scaturisce da rapporti giuridici diversi rispetto a quello per cui è causa -riguardando, peraltro, un cliente diverso da Benzi e Realini e che neppure risulta alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione tra le due vicende riguardanti le due diverse pronunce.

6. L’ultimo motivo di doglianza proposto dal ricorrente riguarda l’asserita «Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c” poiché il giudice di prime cure non avrebbe accolto “l’opposizione da parte del terzo chiamato all’estinzione del giudizio tra attori e convenuta a seguito di transazione”.

Le ragioni di contestazione risultano espresse in termini poco comprensibili, posto che il Tribunale si è limitato a decretare la estinzione parziale del rapporto processuale e non già la estinzione dell’intero giudizio e perché il ricorrente neanche spiega quale sia stato il pregiudizio all’esercizio delle sue prerogative difensivediscendenti dal predetto provvedimento di estinzione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18613-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Milano, via Scarlatti n. 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domicilio presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 38,come da procura speciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cod. fisc. e part. i.v.a. 01340740156), con sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza dei poteri a lui conferiti con procura generale a rogito del dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Milano, n. rep. 165.699 – n. 29.087 racc., del 28 giugno 2016 (All. B), rappresentata e difesa, giusta procura ad litem in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viaLivorno n. 20. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 12.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 18.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –sostenendo di essere titolari presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di conti deposito a custodia ed amministrazione, sui quali la detta banca aveva effettuato alienazioni ed acquisti di titoli in mancanza di specifici ordini scritti e all’insaputa dei titolari -conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle predetteoperazioni di acquisto e di vendita di titoli effettuate dall’istituto bancario, in nome e per conto degli attori, senza dunquela loro previa autorizzazione. 2. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contestando l’avversa pretesa risarcitoria e ch iedendo, in via pregiudiziale, l’autorizzazione alla chiamata in causa del dott. [OSCURATO:PERSONA] per essere da questi manlevata, essendo stato questi – all’epoca dei fatti e sino al 30.7.2007 – dipendente con la qualifica di quadro della stessa banca e responsabile per l’operatività del conto di deposito titoli acceso dagli attori presso l’istituto di credito. 3. In corso di causa, parte attrice e convenuta si accordavano per la definizione transattiva del contenzioso, mediante il versamento di un indennizzo pattuito in euro 700.000,00, a fronte della maggior somma pari ad euro 847.603,41, accertata in sede di Ctu contabile quale danno patito dagli attori, per le variazioni intervenute nel loro portafoglio titoli senza il loro permesso: seguiva, poi, il deposito di formale rinuncia agli atti e relativa accettazione per intervenuto accordo, tra parte attrice e parte convenuta e per effetto di ciò il Tribunale dichiarava, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra attori e convenuta, rimanendo in essere la sola domanda di manleva svolta dalla banca nei confronti del Savi che medio tempore si era costituito in giudizio contestando integralmente il fondamento dell’azione promossa nei suoi confronti. 4. Con sentenza n. 13018/2015 del 18 novembre 2015, pubblicata il 19.11.2015, il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda di parziale manleva, condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’importo di euro 100.000, tale essendo la somma richiesta dalla banca, a parziale ristoro dunque di quanto dalla banca pagato a titolo risarcitorio transattivo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Avverso la predetta sentenza di primo grado, il Savi interponeva appello e la Corte di appello di Milano, con la sentenza sopra ricordata in epigrafe e qui ricorsa per cassazione, ha rigettato il gravame così proposto, così confermando la sentenza di primo grado. La corte del merito ha ritenuto che: a) dovendosi trattare per ragioni di priorità logico-giuridica il terzo motivo di appello – con cui l’appellante censurava la statuizioni del giudice di appello laddove aveva confermato la sua competenza sulla domanda e dunque anche la non necessità della conversione del rito ordinario in quello lavoristico, nonostanteche, dopo la estinzione parziale del giudizio, la controversia tra la banca ed egli appellante dovesse essere considerata di natura prettamente lavoristica – era invero infondata, in quanto, per un verso, le censure così proposte non riuscivano a superareil profilo della eccepita tardività della relativa eccezione ex art. 428 c.p.c. e perché, per altro verso, lo svolgimento del giudizio con le forme del rito ordinario di cognizione aveva assicurato ampio contraddittorio ed esercizio del diritto di difesa,con la conseguente assenza di alcun pregiudizio per le prerogative difensive delle parti; b) il primo motivo di appello- con il quale si evidenziava che il comportamento omissivo della banca in ordine alla necessità di vendita in blocco dei titoli acquistati senza autorizzazione, avrebbe reciso il nesso di causalità tra inadempimento e danno, in ragione della possibilità di realizzo di plusvalenze – era infondato per le ragioni già evidenziate nella sentenza del giudice di prime cure, posto che nel momento in cui gli attori si erano accorti dell’acquisto dei predetti titoli senza il loro consenso, i titoli avevano già perso il loro valore, con la conseguenza che se pertanto non poteva pretendersi dai clienti la vendita in perdita dei titoli, senza, quantomeno, l’offerta di indennizzare tale perdita, a maggior ragione non poteva esigersi, come invece opinato dall’appellante, che fosse la banca stessa, di sua iniziativa a disporne la vendita, e ciò anche avuto riguardo alla insuperabile circostanza che il rapporto negoziale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non era un contratto di gestione, ma un rapporto di custodia ed amministrazione, senza contare che la sola circostanza fattuale degli ordini di acquisto firmati in bianco dai clienti non poteva avere l’effetto di trasformare il rapporto di custodia in una gestione patrimoniale, e con l’ultima conseguenza che non poteva essere addebitato alla banca un comportamento omissivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità; c) anche il terzo motivo di appello, relativo alla richiesta imputazione al solo istituto di credito della responsabilità dedotta in giudizio, per l’accertata inadeguatezza dei propri presidi di controllo e di sicurezza, non era fondato, in quanto, anche laddove fosse stata provata l’inefficienza dei sistemi di controllo interni alla banca, tale circostanza non avrebbe eliso comunque la responsabilità dello steso funzionario appellante, il quale aveva peraltro riconosciuto di aver utilizzato moduli firmati in bianco o con firma apocrifa, con la conseguenza che al più avrebbe potuto essere rilevata una responsabilità concorrente ovvero solidale, da apprezzarsi ai fini della ripartizione dell’onere risarcitorio e del quale la banca aveva peraltro tenuto conto, chiedendo la liquidazione della più contenuta somma di euro 100.000, rispetto a quella versata ai propri clienti in via transattiva; d) parimenti infondato doveva considerarsi anche il quarto motivo di appello –con il quale si contestava l’applicazione del regime di prescrizione ordinario decennale, anziché quello più breve quinquennale previsto per la responsabili aquiliana –in quanto l’azione di responsabilità intentata dai clienti nei confronti della banca non poteva che qualificarsi come azione da responsabilità contrattuale, fondandosi sulla infedele esecuzione del contratto, con la conseguenza che tale illecito si sarebbe in realtà consumato mercè l’attività del funzionario della banca convenuta Savi che, chiamato a parziale manleva,era a sua volta responsabile verso il datore di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale.2. La sentenza, pubblicata il 12.2.2019, è stata impugnata da Umberto SAVI con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. La società controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 c.p. e 1218 ,1223 c.c.,riguardo l’interruzione del nesso di causalità dovuto alle dimissioni a seguito di sospensione del ricorrente e contemporaneo comportamento negligente della Banca circa il monitoraggio e la difesa del portafoglio titoli custodito di proprietà dei clienti, dalla data successiva al 31.07.2007. 1.1 Il motivo così proposto è inammissibile. 1.1.1 Per un verso il ricorrente ripropone pedissequamente il motivo di doglianza già proposto come gravame alla sentenza di primo grado, in punto di interruzione del nesso di causalità determinato dal comportamento omissivo della banca (che non avrebbe venduto i titoli, così mancando la realizzazione di un plusvalenza), senza tuttavia premurarsi di censurare le rationes decidendiadottate dal giudice di appello per confutare la fondatezza del relativo motivo di gravame, e cioè che al momento della possibile vendita dei titoli non autorizzati quest’ultimi avevano perso già il loro valore e che peraltro la natura di contratto di custodia e di amministrazione, intercorso con la banca, e non già di gestione, non imponeva a quest’ultima alcun obbligo di tempestivo intervento per l’alienazione dei titoli sul mercato, per evitarne il deprezzamento. 1.1.2 Sotto altro profilo di riflessione, non si può evitare di evidenziare che l’ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente come dimostrazione dell’interruzione del nesso causale tra inadempimento lamentato e danno patito, e cioè l’intervenuta sua sospensione dal lavoro (e,poi, le dimissioni ) , neanche risulta che sia stata allegata e dedotta nel giudizio di appello, così precludendosene l’esame in questo giudizio di legittimità.1.1.3 A ciò deve aggiungersi che la Corte d’Appello di Milano, richiamando peraltro quanto già espresso in primo grado dal Tribunale di Milano, con valutazione di merito non più sindacabile in sede di legittimità(per lo meno tramite il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), ha rilevato che la presenza in portafoglio, nell’estate 2007,di titoli speculativi non voluti dai clienti doveva essere imputata soltanto alla condotta illegittima del Savi . Quest’ultimo, peraltro,nel corso dei giudizi di merito, non ha mai contestato di aver utilizzato moduli d’ordine in bianco o con firma apocrifa dei Benzi e Realini per introdurre nel loro portafoglio titoli speculativi, senza di ciò informare i clienti e richiedere le dovute autorizzazioni, trattandosi di semplice rapporto di deposito e amministrazione titoli. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la “violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti del Dlgs 321/2001 e 2051 c.c., dove a causa della condotta omissiva della Banca, quale ente depositario di attività finanziarie dei clienti, soggetto a responsabilità, con obbligo di dotazione di modelli di organizzazione adeguati, non si è realizzata una plusvalenza al 31.8.2007 di € 398.096,73 accertata dalla perizia del CTU dott. [OSCURATO:PERSONA], bensì una perdita riscontrata alla data del 18.3.2011 di € 926.712,45, come da CTU del dott. [OSCURATO:PERSONA], per il crollo dei prezzi del mercato azionario, dovuto ad eventi successivi al 31.07.2007”. 2.1 Le doglianze, così proposte dal ricorrente, sono inammissibili per un duplice ordine di motivi. Va infatti evidenziato che le censure proposte dal ricorrente dimenticano, ancora una volta, di confutare la ratio decidendiprincipale posta a sostegno della decisione impugnata, e cioè la sottoscrizione tra i clienti e l’istituto di credito di un contratto di deposito ed amministrazion e titoli e non già di gestione degli stessi, di talchè continuare ad imputare alla banca l’omessa vendita dei titoli come ragione di interruzione della catena causale conducente al danno lamentato (e di cui si chiede il ristoro risarcitorio), senza censurare contemporaneamente anche tale ratio, vuol dire condurre a sicuro insuccesso la presentazione delle ulteriori censure volte a dimostrare che sarebbe stata la banca l’unico soggetto responsabile del danno subito dai clienti.2.2 Senza contare che, ancora una volta, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si vorrebbe riproporre al giudice di legittimità un riesame della questio factiin punto di accertamento del nesso causale, invece inibito nel giudizio di cassazione. 2.2.1 Sul punto è utile ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 2.2.2 Né risulta apprezzabile il tentativo di dimostrare l’esistenza tra le parti di un contratto di gestione titoli. Sostiene cioè il ricorrente che il ritrovamento nella sua postazione di ordini in bianco con firma originale del Benzi confermerebbe la trasformazione del rapporto di deposito e amministrazione in rapporto di gestione. La censura non ha pregio se solo si considera che, ai sensi dell’art. 23 D. Lg.s 58/1998 (TUF): “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. […] Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”. Sicché, come correttamente statuito dal Tribunale di Milano in primo grado e confermato dalla Corte d’Appello meneghina, in mancanza della forma scritta è diritto dei clienti “denunciare la nullità di una operazione di investimento agli stessi non riconducibile”, che, in sostanza, è quanto avvenuto nel caso di specie, dove Benzi e Realini hanno contestato alla banca operazioni illegittime eseguite materialmente dal Savi e mai formalmente disposte (in violazione del contratto di deposito del 05.05.1999). 2.2.3 Le ulteriori censure, declinate come asserita violazione dell’art. 2051 c.c., sono inammissibili in quanto dedotte solo in questo giudizio di legittimità, non potendo le stesse neanche essere definite doglianze formulate solo in diritto, in quanto implicanti comunque accertamenti in fatto. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la “violazione e falsa applicazione dell’art. 409 n. 1 c.p.c. e seguenti, per l’incompetenza del Tribunale di Milano sez. sesta civile rispetto al Tribunale di Milano Sezione del lavoro, a seguito dell’estinzione del giudizio tra attori e convenuta per effetto della transazione avvenuta in corso di causa tra queste due parti”. 3.1 La doglianza è all’evidenza inammissibile in quanto, oltre che genericamente formulata (senza cioè l’indicazione del concreto pregiudizio determinato per l’asserita violazione della norma processuale), trascura di censurare la seconda ratio decidendi posta a sostegno della pronuncia di rigetto del relativo motivo di gravame, e cioè la tardività nella proposizione dell’eccezione nel corso del giudizio di primo grado. 4. Il quarto mezzo censura il provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione degli art. 2043, 2049 e 2104 c.c.” 4.1 Il motivo di censura è inammissibile perché genericamente formulato, incomprensibile nel suo svolgimento e comunquecompletamente decentrato rispetto alle rationes decidendi, già sopra indicate e qui di nuovo non correttamente impugnate. 4.2 Innanzitutto, non corrisponde al vero la circostanza secondo cui il giudice di primo grado si sarebbe limitato a definire genericamente quale “illecito” la condotta del Savie, ad ogni modo, ciò non comporterebbe comunque che la fattispecie debba essere inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2049 c.c. 4.2 Deve infatti ritenersi corretta la ricostruzione operata d a lla Corte territoriale – e prima ancora del Tribunale di Milano – secondo la quale si è precisato, in via preliminare, che il comportamento illecito contestato da Benzi e Realini alla Banca dovevaessere inquadrato nell’ambito dell’illecito contrattuale per “infedele esecuzione del conto deposito” e che la condotta illecita contestata dalla Banca al Savi riguardava proprio l’”infedele esecuzione dell’incarico”, c onferitogli quale dipendente. Si tratta, cioè , di responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro danneggiato, derivante dal comportamento illecito del dipendente che aveva operato sul conto deposito dei clienti senza le prescritte autorizzazioni, a mezzo di ordini firmati in bianco e finanche a mezzo di disposizioni apocrife, circostanze mai contestate dal ricorrente in corso di causa. 5. Il quinto mezzo denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 395 n. 4 e 5 c.p.c., con richiesta di revocazione della sentenza impugnata per patologia processuale a seguito di presenza di due sentenze contrastanti che disquisiscono non solo sulla stessa fattispecie ma anche tra le stesse parti di convenuta e di terzo chiamato: Sentenza n. 3859/2016 del 25.03.2016, passata in giudicato emessa dal Tribunale di Milano, sezione sesta civile”.Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., la revocazione di una sentenza - qualunque sia la ragione tra qu elle disciplinate dall’art. 395 c.p.c. - deve essere proposta con atto di citazione innanzi allo stesso ufficio che ha pronunciato la sentenzaimpugnata. Il tutto senza considerare che la sentenza richiamata da controparte n. 3859/2016 del Tribunale di Milano scaturisce da rapporti giuridici diversi rispetto a quello per cui è causa -riguardando, peraltro, un cliente diverso da Benzi e Realini e che neppure risulta alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione tra le due vicende riguardanti le due diverse pronunce. 6. L’ultimo motivo di doglianza proposto dal ricorrente riguarda l’asserita «Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c” poiché il giudice di prime cure non avrebbe accolto “l’opposizione da parte del terzo chiamato all’estinzione del giudizio tra attori e convenuta a seguito di transazione”. Le ragioni di contestazione risultano espresse in termini poco comprensibili, posto che il Tribunale si è limitato a decretare la estinzione parziale del rapporto processuale e non già la estinzione dell’intero giudizio e perché il ricorrente neanche spiega quale sia stato il pregiudizio all’esercizio delle sue prerogative difensivediscendenti dal predetto provvedimento di estinzione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012