CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta alla revoca dell'ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 17/11/2021, che aveva dichiarato l'estinzione solo parziale della pena, di cui al cumulo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 17/02/2016, espiata dal condannato in affidamento in prova al servizio sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché travisamento dei fatti, quanto alla sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale del ricorrente. La dichiarazione di esito negativo dell'affidamento in prova era basata sulla pendenza - a carico del ricorrente - di un processo per il reato di truffa, incardinato dinanzi al Tribunale di Padova; tale processo, però, si è concluso con l'emissione di sentenza di estinzione, per intervenuta remissione di querela. Risulta venuto meno, pertanto, il presupposto stesso della avversata revoca, non potendosi più formulare - a carico del condannato - un giudizio di perdurante pericolosità. Il Tribunale di sorveglianza ha invece travisato il valore della remissione della querela, giungendo a formulare un erroneo giudizio, in ordine alla di lui pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale non ha presentato requisitoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha ritualmente rinunciato all'impugnazione, essendone intervenuta la scarcerazione in data 17/07/2023, ossia in pendenza del presente giudizio, come in effetti risulta dalla certificazione del DAP unita all'incarto processuale. Invero, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Padova ha emesso, nella data suddetta, decreto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, anch'esso in atti, in ragione del fatto che questa Corte, con sentenza del 24/05/2023, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 13/09/2022, che aveva a sua volta disatteso l'opposizione avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale del 17/11/2021, di estinzione solo parziale della pena espiata in affidamento in prova. Evidente appare dunque, indipendentemente anche dalla suddetta rinuncia, la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso; l'impugnazione, pertanto, va dichiarato inammissibile per tale causa.2. L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese del procedimento, né al pagamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, 19/09/2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308). Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 dicemb