Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:83
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
16 maggio 2007
Causa F‑100/05 DEP
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Procedura – Liquidazione delle spese»
Oggetto:
Ricorso con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in applicazione dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica, in
forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale
della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di
quest’ultimo, una domanda di liquidazione delle spese relative alla sentenza 14 novembre 2006, causa F‑100/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. FP pagg. I-A-1-129 e II-A-1-487).
Decisione:
L’ammontare delle spese ripetibili da parte della ricorrente nella causa F‑100/05 è fissato in EUR 10 222.
Massime
Procedura – Spese – Liquidazione – Aspetti da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 91, lett. b); decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4]
Per quanto riguarda la stima, in vista della valutazione dell’ammontare delle spese ripetibili, dell’entità del lavoro connesso
al procedimento contenzioso, spetta al giudice comunitario tener conto del numero totale di ore di lavoro che possono apparire
obiettivamente indispensabili ai fini di tale procedimento. Al riguardo, l’importo degli onorari di un difensore non può dipendere
dal volume delle memorie prodotte da quest’ultimo. Infatti, la concisione delle memorie può essere tanto il riflesso delle
qualità di sintesi del loro autore, che fa risparmiare tempo di lavoro al giudice e alla controparte, quanto il segno di un
lavoro rapido. La concisione di una memoria non può, in linea di massima, essere interpretata come un riflesso di un lavoro
sbrigativo o sommario del suo autore.
(v. punti 23 e 24)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 30 ottobre 1998, causa T‑290/94 DEP, Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4105, punto 20); 20
novembre 2002, causa T‑171/00 DEP, Spruyt/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑1127, punto 29)