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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29030/2026

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appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariaudito per la parte civile l’[OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostitutoprocessuale dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte,corredate da nota-spese alle quali si è riportato, insistendo per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;udito per il ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamentocon rinvio della sentenza impugnata in riferimento al secondo motivo di ricorso,riportandosi, nel resto, alle altre doglianze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Palermo in data 17 giugno 2025, che ha confermato la condannainflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di bancarotta fraudolentadocumentale (capo A), di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capoB) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare (capo D), commessi,nella qualità di amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l., dichiaratafallita il 28 febbraio 2017.1.1.

Affida l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.- Con il primo motivo censura, sotto l’egida formale della violazione dell’art.2639 cod. civ. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità per i reatiascrittigli, contestandone la riferibilità alla sua persona sulla base della ritenutaqualifica di amministratore di fatto della società fallita.

Deduce, a sostegno, che igiudici di merito di entrambi i gradi avrebbero omesso di individuare inequivocielementi sintomatici dell’attività gestoria dispiegata, della quale, peraltro, nonavrebbero neppure chiaramente delineato la continuità.

Gli elementi valorizzati ariscontro della fondatezza del postulato accusatorio sarebbero, in effetti, privi disignificatività rispetto al tema da provare, ossia il ruolo di sua direzione sostanzialedella società fallita, e, comunque, desunti da prove dichiarative delle quali nonsarebbe stata vagliata l’attendibilità.- Con il secondo motivo censura, sotto l’egida della violazione dell’art. 129-bis cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il rigetto della sua richiesta di accessoad un programma di giustizia riparativa.

Lamenta che la giustificazione addotta aragione del diniego, ossia, il dissenso espresso dalla parte civile, i cui interessisarebbero stati incompatibili con soluzioni perseguite fuori dal processo penale,non sarebbe in linea con i parametri cui il giudice deve attenersi nella valutazionedi ammissibilità della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa, percome delineati dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. e interpretati dal dirittovivente.2.

Il ricorso è stato trattato oralmente, avendone il difensore del ricorrenteavanzato tempestiva richiesta.3.

Le parti hanno depositato in Cancelleria le seguenti memorie:- in data 27 aprile 2026 sono pervenute note conclusive, corredate da nota-spese, a firma del difensore e procuratore speciale della parte civile costituita“[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].”;- nelle date del 4 e del 6 luglio 2026 sono pervenute note conclusive, corredateda documentazione a sostegno delle articolate deduzioni, a firma del difensore delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguitoindicate.1.

Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata, nel passare in rassegna gli indicatori fattualideponenti per l’esercizio continuativo e significativo da parte di [OSCURATO:PERSONA] funzione gestoria di fatto della fallita “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” e, in particolarele funzioni da lui espletate nell’ambito della relativa organizzazione aziendale neisettori cruciali dell’assunzione dei dipendenti e della cura dei rapporti con iprocacciatori d’affari (cfr. pagg. 3 e 4) – in disparte il rilievo assegnato ai rapporticommerciali e finanziari, definiti «equivoci», intercorsi dal 2013 sino alla data delfallimento, tra la società fallita, della quale era amministratrice di diritto la mogliee la ditta individuale a lui facente capo -, ha dato prova di essersi attenuta alpacifico principio di diritto secondo cui è amministratore di fatto della societàfallita, e come tale risponde del delitto di bancarotta, colui che, sulla base di indicisintomatici, risulti organicamente inserito nell’assetto gestionale societario, confunzioni direttive nella sequenza produttiva, organizzativa o commercialedell'attività sociale e in posizione assolutamente preminente rispetto ad altre figuredotate di poteri gestori (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 –01), senza che rilevi il concomitante esercizio delle funzioni gestorie di altrisoggetti formalmente rivestiti della qualifica di amministratore della società (Sez.5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).Peraltro, il giudizio rassegnato dalla Corte territoriale in ordineall’espletamento da parte del ricorrente delle suddette funzioni direttive, in quantosorretto da congrua e logica motivazione, non è sindacabile in questa sede, inquanto espressione di una valutazione di merito (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013,Tarantino, Rv. 256534 – 01; conf.

Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv.277540 – 01).2.

La non manifesta infondatezza del motivo esaminato nel punto che precedecomporta che si debba rilevare d’ufficio l’estinzione per prescrizione del reato dicui al capo B), maturata il 26 febbraio 2026.3.

Coglie, invece, nel segno il secondo motivo.3.1.

Va, preliminarmente, rilevato che lo stesso, nonostante la definitività delgiudizio sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi A) e D), èsostenuto dal necessario interesse di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.:infatti, l’accesso ad un programma di giustizia riparativa riferito a reati procedibilid’ufficio, ove concluso con esito positivo, può favorevolmente incidere sulladeterminazione del trattamento sanzionatorio.3.2.

Invero, il diniego espresso dalla Corte di appello di Palermo di invio diAndrea [OSCURATO:PERSONA] ad un Centro per la giustizia riparativa, in vista dell’ammissionead un eventuale programma, si pone in contrasto con la linea interpretativa diquesta Corte secondo cui, in tema di giustizia riparativa, non ostaall'autorizzazione giudiziale all'invio delle parti a un centro di mediazione ilmancato consenso della persona offesa, atteso che le uniche circostanze ostativepreviste dal disposto dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituitedalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamentodei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall'utilità rispetto alla risoluzionedelle questioni derivanti dal reato (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L.,Rv. 289378 - 01).

Si è, al riguardo, precisato che il mancato consenso dellapersona offesa non è idoneo a precludere l'accesso del richiedente al programmariparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd.

“vittima surrogata”, ossiacon la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l'obiettivo perseguitodal legislatore, ossia, quello di responsabilizzazione dell'autore del reato, infatti,ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato damediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dallaspecifica condotta per cui si procede (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv.289959 - 01).3.3.

Al lume dei superiori principi, dunque, la decisione sul punto merita diessere cassata, affinché il giudice del rinvio riesamini la richiesta avanzata daAndrea [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. valutandose la sua partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sia o meno utileai fini della risoluzione delle questioni derivanti dai reati commessi e se costituiscaun pericolo concreto per gli interessati.4.

Per le tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio agli effetti penali limitatamente al delitto contestato ai sensi dell'art.217 legge fall., perché il reato è estinto per prescrizione.

La stessa sentenza deveessere annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 129-bis cod. proc. pen. conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diPalermo.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

Consegue la dichiarazione diirrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrente sui delitti dibancarotta fraudolenta.L’imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che siliquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente aldelitto contestato ai sensi dell’art. 217 legge fall. perché il reato è estinto perprescrizione.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art.129-bis cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezionedella Corte di appello di Palermo.

Rigetta il ricorso nel resto.

Dichiaral'irrevocabilità della affermazione di responsabilità sui delitti di bancarottafraudolenta.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariaudito per la parte civile l’[OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostitutoprocessuale dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte,corredate da nota-spese alle quali si è riportato, insistendo per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;udito per il ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamentocon rinvio della sentenza impugnata in riferimento al secondo motivo di ricorso,riportandosi, nel resto, alle altre doglianze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Palermo in data 17 giugno 2025, che ha confermato la condannainflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di bancarotta fraudolentadocumentale (capo A), di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capoB) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare (capo D), commessi,nella qualità di amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]” S.r.l., dichiaratafallita il 28 febbraio 2017.1.1. Affida l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.- Con il primo motivo censura, sotto l’egida formale della violazione dell’art.2639 cod. civ. e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità per i reatiascrittigli, contestandone la riferibilità alla sua persona sulla base della ritenutaqualifica di amministratore di fatto della società fallita. Deduce, a sostegno, che igiudici di merito di entrambi i gradi avrebbero omesso di individuare inequivocielementi sintomatici dell’attività gestoria dispiegata, della quale, peraltro, nonavrebbero neppure chiaramente delineato la continuità. Gli elementi valorizzati ariscontro della fondatezza del postulato accusatorio sarebbero, in effetti, privi disignificatività rispetto al tema da provare, ossia il ruolo di sua direzione sostanzialedella società fallita, e, comunque, desunti da prove dichiarative delle quali nonsarebbe stata vagliata l’attendibilità.- Con il secondo motivo censura, sotto l’egida della violazione dell’art. 129-bis cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il rigetto della sua richiesta di accessoad un programma di giustizia riparativa. Lamenta che la giustificazione addotta aragione del diniego, ossia, il dissenso espresso dalla parte civile, i cui interessisarebbero stati incompatibili con soluzioni perseguite fuori dal processo penale,non sarebbe in linea con i parametri cui il giudice deve attenersi nella valutazionedi ammissibilità della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa, percome delineati dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. e interpretati dal dirittovivente.2. Il ricorso è stato trattato oralmente, avendone il difensore del ricorrenteavanzato tempestiva richiesta.3. Le parti hanno depositato in Cancelleria le seguenti memorie:- in data 27 aprile 2026 sono pervenute note conclusive, corredate da nota-spese, a firma del difensore e procuratore speciale della parte civile costituita“[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].”;- nelle date del 4 e del 6 luglio 2026 sono pervenute note conclusive, corredateda documentazione a sostegno delle articolate deduzioni, a firma del difensore delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguitoindicate.1. Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata, nel passare in rassegna gli indicatori fattualideponenti per l’esercizio continuativo e significativo da parte di [OSCURATO:PERSONA] funzione gestoria di fatto della fallita “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” e, in particolarele funzioni da lui espletate nell’ambito della relativa organizzazione aziendale neisettori cruciali dell’assunzione dei dipendenti e della cura dei rapporti con iprocacciatori d’affari (cfr. pagg. 3 e 4) – in disparte il rilievo assegnato ai rapporticommerciali e finanziari, definiti «equivoci», intercorsi dal 2013 sino alla data delfallimento, tra la società fallita, della quale era amministratrice di diritto la mogliee la ditta individuale a lui facente capo -, ha dato prova di essersi attenuta alpacifico principio di diritto secondo cui è amministratore di fatto della societàfallita, e come tale risponde del delitto di bancarotta, colui che, sulla base di indicisintomatici, risulti organicamente inserito nell’assetto gestionale societario, confunzioni direttive nella sequenza produttiva, organizzativa o commercialedell'attività sociale e in posizione assolutamente preminente rispetto ad altre figuredotate di poteri gestori (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 –01), senza che rilevi il concomitante esercizio delle funzioni gestorie di altrisoggetti formalmente rivestiti della qualifica di amministratore della società (Sez.5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).Peraltro, il giudizio rassegnato dalla Corte territoriale in ordineall’espletamento da parte del ricorrente delle suddette funzioni direttive, in quantosorretto da congrua e logica motivazione, non è sindacabile in questa sede, inquanto espressione di una valutazione di merito (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013,Tarantino, Rv. 256534 – 01; conf. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv.277540 – 01).2. La non manifesta infondatezza del motivo esaminato nel punto che precedecomporta che si debba rilevare d’ufficio l’estinzione per prescrizione del reato dicui al capo B), maturata il 26 febbraio 2026.3. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo.3.1. Va, preliminarmente, rilevato che lo stesso, nonostante la definitività delgiudizio sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi A) e D), èsostenuto dal necessario interesse di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.:infatti, l’accesso ad un programma di giustizia riparativa riferito a reati procedibilid’ufficio, ove concluso con esito positivo, può favorevolmente incidere sulladeterminazione del trattamento sanzionatorio.3.2. Invero, il diniego espresso dalla Corte di appello di Palermo di invio diAndrea [OSCURATO:PERSONA] ad un Centro per la giustizia riparativa, in vista dell’ammissionead un eventuale programma, si pone in contrasto con la linea interpretativa diquesta Corte secondo cui, in tema di giustizia riparativa, non ostaall'autorizzazione giudiziale all'invio delle parti a un centro di mediazione ilmancato consenso della persona offesa, atteso che le uniche circostanze ostativepreviste dal disposto dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituitedalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamentodei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall'utilità rispetto alla risoluzionedelle questioni derivanti dal reato (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L.,Rv. 289378 - 01). Si è, al riguardo, precisato che il mancato consenso dellapersona offesa non è idoneo a precludere l'accesso del richiedente al programmariparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. “vittima surrogata”, ossiacon la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l'obiettivo perseguitodal legislatore, ossia, quello di responsabilizzazione dell'autore del reato, infatti,ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato damediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dallaspecifica condotta per cui si procede (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv.289959 - 01).3.3. Al lume dei superiori principi, dunque, la decisione sul punto merita diessere cassata, affinché il giudice del rinvio riesamini la richiesta avanzata daAndrea [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. valutandose la sua partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sia o meno utileai fini della risoluzione delle questioni derivanti dai reati commessi e se costituiscaun pericolo concreto per gli interessati.4. Per le tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio agli effetti penali limitatamente al delitto contestato ai sensi dell'art.217 legge fall., perché il reato è estinto per prescrizione. La stessa sentenza deveessere annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 129-bis cod. proc. pen. conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diPalermo. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Consegue la dichiarazione diirrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrente sui delitti dibancarotta fraudolenta.L’imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che siliquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente aldelitto contestato ai sensi dell’art. 217 legge fall. perché il reato è estinto perprescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art.129-bis cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezionedella Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiaral'irrevocabilità della affermazione di responsabilità sui delitti di bancarottafraudolenta. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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