CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25816/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 897/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 3771/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 marzo 2024, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 22.03.2023 dal Tribunale di Bari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché quale titolare dell’omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di n. 10 fatture per operazioni inesistenti, indicava nelle dichiarazioni ai fini IVA e IRPEF per l’anno 2013, elementi passivi fittizi per euro 20.146,80. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25816/2025 Roma, lì, 14/07/2025 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod.proc.pen. 2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 179, comma 1 e 601 cod.proc.pen. La difesa lamenta come nonostante il decreto di citazione per il giudizio di appello disponesse la trattazione della causa in forma orale, ritualmente notificato a mezzo pec in data 28/12/2023, il processo era stato definito con il rito cartolare. La trattazione avvenuta in forma cartolare, in assenza del difensore, in assenza di qualsivoglia indicazione dei motivi di disapplicazione del rito ordinario, come previsto dal Decreto di Citazione, avrebbe determinato una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, comma 1, cod.proc.pen. 2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), per prescrizione del reato contestato. La mancata partecipazione del difensore alla trattazione della causa, così come lamentato con il primo motivo di ricorso, avrebbe impedito allo stesso di eccepire l’intervenuta prescrizione decennale del reato contestato. L’emissione di fatture per operazioni inesistenti, avendo natura di reato istantaneo, si consumerebbe al momento dell’emissione delle fatture, non rilevando invece in alcun modo, né il momento di accertamento dello stesso, né qualsiasi altro profilo non strettamente inerente alla materiale formazione delle fatture. Poiché l’ultima fattura è stata emessa nel dicembre del 2013, il termine di prescrizione sarebbe maturato in data 31 dicembre 2023, ossia una data antecedente rispetto al giudizio d’appello celebrata in data 19.03.2024. 2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. Si deduce l’illogicità della motivazione in punto affermazione di responsabilità dal momento che il Giudice di merito avrebbe accertato l’esistenza delle operazioni commerciali tra la ditta Mancini e la ditta [OSCURATO:SOCIETA], così come dimostrato in secondo luogo dalla rivendita, effettuata dal Mancini, a terzi, del materiale acquistato dalla seconda società, sicchè non sarebbe stata raggiunta la prova dell’inesistenza di rapporti commerciali tra emittente e utilizzatore delle fatture. Il procedimento aveva preso avvio dall’Avviso di Accertamento n. TVF010903404/2018, notificato in data 23/10/2018, mediante il quale, in assoluta mancanza di motivazione formale e sostanziale, in rettifica di quanto precedentemente accertato in via definitiva in sede di accertamento con adesione, avrebbe ulteriormente ed illegittimamente rideterminato il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2013 in euro 38.852,00, eccependo la non deducibilità dei costi e dell’IVA, in relazione alle fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], argomenta il ricorrente, l’irrevocabilità dell’atto finale del procedimento con adesione acquisterebbe efficacia definitiva e vincolante. I noltre, contrariamente a quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, si evidenzia come non sarebbe possibile sostenere che il contribuente abbia operato la detrazione delle somme imponibili e dell’IVA in mancanza di fatture passive regolarmente registrate, a seguito dell’intercorso disconoscimento e della mancata registrazione delle stesse, da parte del cedente, non avendo tale disconoscimento effetti assimilabili a quelli riconosciuti dal codice di procedura civile nell’ipotesi di disconoscimento della scrittura privata. Tale disconoscimento non farebbe dunque in questo caso venire meno la fattura, quale documento giustificativo della detrazione operata dal contribuente. Né, si ricorda infine, sarebbe stata mai accertata l’inesistenza del rapporto di fornitura alla base delle singole fatture, che ove mai sussistente, avrebbe senz’altro richiesto la necessità di avviare il procedimento, previsto dal codice di rito civile, della querela di falso. 2.4. Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. La difesa contesta il mancato accertamento dell’effettiva esistenza del sottostante rapporto commerciale.Si evidenzia come il rapporto commerciale intercorso tra l’imputato e la ditta [OSCURATO:SOCIETA]., sia avvenuto sempre mediante denaro contante, con emissione di fattura a cadenza mensile. Tale rapporto commerciale, confermato anche dalle operazioni di rivendita poste in essere dall’imputato a terze persone, aventi ad oggetto le stesse quantità e qualità di materiali, e dalle fatture attive da egli emesse, sarebbe stato altresì linearmente e correttamente rappresentato dal Mancini in sede di esame avvenuto in udienza tenutasi in data 04/05/2022. Elementi questi, che risulterebbero dunque idonei a superare la presunzione semplice di inesistenza delle operazioni commerciali. I Giudici di merito avrebbero ritenuto la colpevolezza dell’imputato sulla base di presunzioni semplici, che non offrirebbero alcuna certezza tecnico-giuridica, e che, in ogni caso, non avrebbero giustificato una condanna connotata da tale gravità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile. Assume il ricorrente la nullità della sentenza emessa con procedimento cartolare, là dove il decreto di citazione avrebbe indicato che il procedimento sarebbe stato trattato in presenza all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sotto un primo profilo va rilevato che la disciplina del processo di appello, applicabile ratione temporis (l'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall'art.5- duodecies I.n. 199 del 2022, ha stabilito che per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 30 giugno 2024 giusta provvedimento di proroga del pregresso termine del 31 dicembre 2023), cioè entro il 15 luglio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020) è regolata dalla norma emergenziale dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 introdotta, in sede di conversione, dalla l. n. 176 del 2020 e che riproduce il testo del previgente art. 23 d.l. n. 149 del 2020, contestualmente abrogato. L’art. 23 bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, prevedeva che a decorrere dal 9 novembre 2020 «…fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire». Sotto altro profilo, la dicitura contenuto nel decreto di citazione in appello “onde trovarsi presente alla trattazione dell’appello”, che già dal punto di vista lessicale non autorizza l’interpretazione datane dall’imputato, deve essere necessariamente letto in combinato disposto con le disposizioni normative che regolano il giudizio di appello, e cioè l’art. 23 bis citata. Non solo non risulta che l’imputato o il suo difensore abbiano chiesto la discussione in presenza secondo il dettato del citato art. 23 bis, ma non risulta neppure, dalla lettura del verbale di udienza, che il medesimo, sul ritenuto presupposto della celebrazione del processo in presenza, si fosse presentato all’udienza fissata per la celebrazione del giudizio di appello per la -ritenuta - celebrazione in presenza. Nessuna violazione del diritto di difesa risulta sussistente. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato. Deve infatti rammentarsi come, tenuto conto della disciplina applicabile ratione temporis (segnatamente L. 14 settembre 2011, n. 148) per il reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il termine ordinario di prescrizione risulta essere pari ad anni otto, aumentati fino ad anni 10, in presenza di atti interruttivi. Nello specifico, il Giudice di primo grado ha dato atto del rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore, con conseguente sospensione dei termini della prescrizione fino al 15.02.2023, data in cui il giudice di primo grado dichiarava chiuso il dibattimento» (v. p. 1 della sentenza di secondo grado). Considerato che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno e dalla data di emissione delle fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pascali, Rv. 267659 – 01), si deve dunque concludere che la prescrizione del reato, pari a dieci anni dalla data di consumazione che coincide con la data della presentazione della dichiarazione, unitamente al periodo di sospensione del corso della prescrizione, è maturata in data 14/11/2024 in epoca successiva alla sentenza impugnata. Anche gli altri motivi di ricorso risultano inammissibili. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto viziato da genericità intrinseca e anche versato in fatto. Il ricorso della difesa, non si confronta appieno con le argomentazioni espresse nelle motivazioni delle sentenze di merito, in particolar modo in quella di primo grado. Sia il giudice di primo grado che la Corte d’appello hanno infatti chiarito come, non risulti in alcun modo dirimente la circostanza che vi fossero concreti rapporti commerciali tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. La contestazione, risulta infatti fondarsi non sull’asserita mancanza assoluta di rapporti commerciali, ma piuttosto sulla falsità di alcune fatture desunta dalla mancata coincidenza di alcuni dati di alcune di queste (nello specifico dodici fatture, per un ammontare complessivo di euro 24.421,10), così come accertato a seguito del deposito delle fatture, posto in essere dalle parti a seguito di invito. In particolare, a seguito di controllo delle fatture, sono state accertate le seguenti difformità: «timbro con carattere differente; calligrafia differente; non coincidenza del numero di fattura 02, 04, 05, 06, 10, 12, 14 per indicazione di altro acquirente; non coincidenza del numero di fattura 17, 20, 24, 27, 30, in quanto ultima fattura emessa dalla società Sica è la n. 16; bollettario con codice n. 1641C rispetto al n.5273 CT utilizzato dalla Sica» (v.p. 2 sentenza di primo grado). Poi il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., emittente le fatture, aveva disconosciuto le fatture. Da tali elementi i giudici territoriali hanno argomentato l’inesistenza delle prestazioni ivi indicate. Risulta del tutto incongruente e dunque è manifestamente infondato il richiamo alla efficacia definitiva e vincolante dell’accertamento con adesione a seguito di accertamento di maggiori redditi per l’anno 2013. Quand’anche si volesse ritenere l’applicazione della disposizione prevista nella materia tributaria al processo penale, va rilevato che pur avendo previsto il legislatore tale richiamata efficacia, lo stesso ha tuttavia chiarito all’art. 2, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come «la definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all’accertamento delle imposte sui redditi, e dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’imposta sul valore aggiunto: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire». Dunque non è esclusa la rideterminazione del reddito già in sede tributaria. Ma in ogni caso, ribadita l’autonomia dell’accertamento del giudice penale, a corretta decisione sono pervenuti i giudici del merito, i quali hanno argomentato, sulla scorta degli accertamenti espletati in sede tributaria, con autonomia di giudizio, che l’imputato quale legale rappresentante aveva utilizzato nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta 2013, elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti. Nel resto il motivo di ricorso propone censure in fatto, mentre è generica la censura secondo cui la condanna sarebbe fondata su presunzioni semplici. 3. L’ultimo motivo di ricorso, rubricato violazione del principio di certezza della prova, risulta anch’esso non confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di primo grado, limitandosi ad estrapolare unicamente un frammento della motivazione contenuta nella stessa («l’Agenzia delle Entrate non aveva ritenuto necessario procedere alla verifica circa la reale esistenza delle operazioni sottostanti» v. p. 2 sentenza di primo grado), e travisandone il significato e dunque in quanto censura in fatto non è proponibile in questa sedei [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha argomentato che l’inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture utilizzate nella dichiarazione fiscale era dimostrata dalla divergenza tra le fatture rivenute nella contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]., quel soggetto emittente, e di quelle utilizzate dal Mancini. La colpevolezza dell’imputato, contrariamente da quanto lamentato dalla difesa, risulta dunque fondata su elementi indiziari dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, valevoli dunque a fondare legittimamente il convincimento del giudice: come osservato nella motivazione della sentenza di primo grado «è pacifica, infatti, la falsità degli elementi indicati nella dichiarazione, come si desume dal complesso delle difformità rilevate in sede di controllo […]. Né tanto meno l’imputato ha fornito la prova contraria circa la legittimità della fonte della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente a tal fine la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di circostanze a loro volta facilmente falsificabili» (v. p. 3 sentenza di primo grado), giudizio condiviso dalla corte territoriale, la cui motivazione, in presenza del c.d. doppia conforme si salda con quella di primo grado costituendo un unico complesso argomentativo. 4. Va, infine, rilevato che un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]