CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15605/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto pronunciato il 14 dicembre 2020 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca di un terreno. Il procedimento è originato da un'istanza del 24 maggio 2019 con la quale Giammanco aveva esposto che il Tribunale di Palermo, con decreto del 21 luglio 2006, aveva disposto nei suoi confronti la confisca di vari beni, tra i quali un terreno sito a Bagheria per il quale era stata indicata, erroneamente, la data di acquisto del 22 settembre 1989 invece di quella corretta del 22 settembre 1988. Nel corso di quel procedimento, la Corte di appello aveva individuato il momento in cui l'impresa del ricorrente era divenuta «mafiosa» in quello tra la fine del 1988 e l'inizio di 1989, sicchè la confisca dei beni acquistati in epoca precedente era stata revocata. Poiché solo con il provvedimento della Corte di appello Giannmanco si era reso conto dell'errata indicazione, aveva proposto la richiesta di revoca dichiarata inammissibile escludendo che quanto addotto dall'istante costituisse «prova nuova» e rilevando, comunque, che la data di stipula del contratto di acquisto del terreno era comunque prossima alla pericolosità sociale del proposto. Quanto alla richiesta di correzione dell'errore materiale, il Tribunale aveva rilevato che la stessa andava proposta alla Corte di appello. Il ricorso per cassazione avverso quel provvedimento è stato qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte territoriale. Con altra istanza Giammanco aveva proposto incidente di esecuzione per chiedere la correzione dell'errore materiale del decreto in relazione alla data di stipula del contratto di compravendita ed il relativo procedimento era stato riunito a quello relativo all'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca. L'inammissibilità del ricorso è stata pronunciata dalla Corte di appello sul presupposto che Giamnnanco aveva proposto altra istanza nel procedimento n. 33/2019 definito con decreto del 30 settembre 2019 con il quale era stata disposta la correzione dell'errore materiale al quale si è fatto riferimento e dichiarata inammissibile la richiesta di revoca della confisca. Pertanto, in applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., costituendo quella in decisione, la mera riproposizione di altra istanza precedentemente rigettata ed avanzata sulla base dei medesimi elementi, la Corte ha pronunciato nel senso predetto. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e b) in relazione all'art. 7, comma 2 e art. 4, commi 9 e 11, legge 1423/1956». Sarebbe stata fatta erronea applicazione del disposto dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto l'inammissibilità è stata dichiarata sulla base dell'assunto secondo cui si sarebbe formato un precedente giudicato in ragione dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 30 settembre 2019, pronunciata su ricorso ex art. 130 cod. proc. pen. Contestualmente, la richiesta di revoca della confisca è stata dichiarata inammissibile non essendo il relativo thema decidendum suscettibile di essere preso in considerazione nel procedimento di correzione di errore materiale. La decisione che ha preceduto quella oggetto di ricorso non ha pronunciato nel merito, essendosi limitata a rilevare una causa di inammissibilità per ragioni di natura processuale, omettendo di valutare la correzione del decreto quale nuovo elemento idoneo ad escludere l'inclusione del bene fra quelli confiscabili. 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 7, comma 2, legge 1423/1956 per erronea applicazione della norma penale». La Corte di appello avrebbe errato nel non prendere in considerazione la circostanza posta a fondamento della richiesta escludendola dal catalogo delle «prove nuove». Peraltro, nel merito, il Tribunale ha errato nell'affermare che, essendo prossima la data del 22 settembre 1988 all'epoca in cui risaliva la contaminazione mafiosa dell'impresa Giammanco, non poteva essere revocata la disposta confisca in quanto affermazione contrastante con il provvedimento definitivo della Corte di appello che ha confermato la confisca dei soli beni successivi al 1989. La Corte ha omesso di prendere in considerazione il provvedimento di correzione di errore materiale del 30 settembre 2019. 2.3. Con il terzo, subordinato, motivo ha rilevato «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 28 d.lgs. 159/2011 per erronea applicazione della norma penale e lett. c) in relazione agli artt. 11, 568, comma 5 e 633 cod. proc. pen.». Qualora la Corte di appello avesse qualificato la domanda della difesa quale revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, l'esito non avrebbe potuto essere diverso (nel senso di addivenire alla revoca) in ragione del medesimo ambito di applicazione dei due istituti. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso riguarda la mancanza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'istanza per integrare la stessa una mera riproposizione di altra richiesta precedentemente rigettata. La disposizione che prevede tale causa di inammissibilità è contenuta nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a mente del quale la mera riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta già rigettata, può essere definita con decreto motivato di inammissibilità. Presupposto per l'operatività della norma è che vi sia perfetta coincidenza tra l'oggetto della richiesta già decisa e quello sul quale il giudice dell'esecuzione è chiamato nuovamente a pronunciarsi. In particolare, deve ricorrere la corrispondenza dell'oggetto delle richieste e degli elementi posti a fondamento delle medesime. Ancora prima, deve essere identico anche lo strumento processuale potendo operare la preclusione specifica di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. unicamente tra provvedimenti assunti nell'omogeneo contesto di incidenti di esecuzione. L'ordinanza del 30 settembre 2019 ha dato atto, preliminarmente, dell'istanza presentata il 30 maggio 2019 nell'interesse di Giammanco con la quale è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto n. 108/2008 emesso dalla Corte di appello di Palermo, definitivo il 30 settembre 2011, in relazione alla data di conclusione del contratto di compravendita del terreno oggetto di confisca. Altra richiesta ha avuto riguardo alla revoca della confisca del predetto terreno. La Corte ha accolto l'istanza di correzione del decreto, avendo constatato, effettivamente, l'errore materiale in esso contenuto, con riguardo alla data di conclusione del contratto di compravendita. Ha, invece, ritenuto non suscettibile di essere presa in considerazione la richiesta di revoca della confisca essendo l'ambito cognitivo in sede di correzione preclusivo di qualsiasi indagine su elementi della pronuncia definitiva strettamente inerenti il thema decidendum e implicanti un riesame contenutistico 3 ; del medesimo del tutto estraneo allo schema legale dello strumento previsto dall'art. 130 c.p.p. 3. Come correttamente rilevato in ricorso, la Corte di appello ha preteso di fare discendere la declaratoria di inammissibilità ai sensi della norma sopra indicata per effetto non già di un precedente provvedimento di rigetto, ma da una declaratoria di inammissibilità pronunciata per motivi di natura processuale. Si tratta di una statuizione che, all'evidenza, non ha comportato alcuna valutazione di merito in relazione alla domanda di revoca della confisca e ciò comporta l'impossibilità di ritenere formata la preclusione per effetto del giudicato in sede esecutiva. Occorre dare seguito al consolidato orientamento secondo cui «la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva» (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786). Nel caso di specie, non opera la preclusione non essendo stata valutata la richiesta di revoca della confisca in occasione del procedimento ormai definito. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri. 4. Alla luce di quanto esposto, discende l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo affinchè si pronunci nel merito della richiesta di revoca della confisca. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nu