CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37446/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 7 luglio 2020 del Tribunale di Brescia, che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto continuato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati amministrativi, condannandola alla pena di giustizia con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di appello, risulta condannata per avere, in qualità di medico del Servizio sanitario nazionale, falsamente attestato l'avvenuta valutazione fisiatrica per collaudo di protesi in relazione ad otto pazienti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.. Il Tribunale ha affermato che la causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione non è applicabile, trattandosi di condotte ripetute che costituiscono grave violazione dei doveri di medico operante nell'ambito del Servizio sanitario Nazionale ed anche la Corte di appello ha affermato che manca il requisito della non abitualità della condotta, trattandosi di plurimi reati, sebbene unificati dal vincolo della continuazione. Sostiene la ricorrente che la particolare tenuità dell'offesa va valutata in concreto tenendo conto di tutte le peculiarità della fattispecie e che nel caso de quo tali peculiarità deponevano a favore della particolare tenuità e consentivano di escludere gravi violazioni dei doveri del medico, tanto che la pena era stata quantificata in misura estremamente modesta. Quanto alla abitualità del comportamento secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) essa ricorre nel caso in cui l'imputato abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Tuttavia, questa Corte di cassazione, evidenzia la ricorrente, ha pure escluso che sia di ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità la circostanza che si proceda per un reato continuato (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397); in particolare, la causa di non punibilità potrebbe trovare applicazione laddove le singole condotte, isolatamente considerate, siano di lieve entità (Sez. 3, n. 45947 del 10/10/2019, Barzoi, Rv. 277277). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può trovare applicazione, atteso che non ricorre il requisito della non abitualità del comportamento. Difatti, la Gozzini è stata condannata, all'esito del giudizio, per otto reati della stessa indole, in quanto tutti integranti violazione della medesima disposizione di legge. Occorre ricordare che, in ordine all'abitualità del comportamento, le Sezioni 2 Unite hanno quindi affermato che «Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento» (vedi Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la causa ostativa scatterebbe a seguito della commissione del terzo reato. Peraltro, sempre stando a quanto affermato delle Sezioni Unite, non sarebbe necessario che i più reati siano stati commessi prima di quello oggetto del processo, «perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti». Questo principio è stato ribadito da altra sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017 - dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039). Nel caso di specie, ai sensi del principio sopra indicato, il comportamento deve ritenersi abituale. In relazione al reato continuato, questa Corte di cassazione ha affermato che non rileva ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità che i vari reati della stessa indole siano unificati dal vincolo della continuazione, in quanto la circostanza che essi siano stati ideati unitariamente può incidere sulla valutazione del complessivo disvalore della progressione criminosa, attenuandola, ma non elide la circostanza che osta al riconoscimento del beneficio, ovvero la «oggettiva» reiterazione di condotte penalmente rilevanti (vedi Cass. n. 1 del 2017, Sez. 5, n. 4852 del 14/11/2016, dep. 01/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269092; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Amodeo, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv. 264034). Ai fini dell'art. 131-bis c.p., ed in particolare della abitualità del comportamento, i singoli reati che compongono il reato continuato vanno quindi considerati separatamente. Più recentemente questa Corte di Cassazione ha affermato che non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva (Sez. 4, n. 4649 del 11/12/2018 - dep. 2019, Xhafa, Rv. 274959). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che il comportamento fosse abituale in considerazione del numero dei reati della stessa indole commessi, pari ad otto, pur dando atto della loro unificazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.. Avendo la Corte di appello ritenuto abituale la condotta ai fini di cui all'art.131-bis cod. pen., del tutto correttamente ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione. Né la ricorrente ha lamentato una carenza motivazionale in relazione a detto punto, per non avere la Corte di appello chiarito se i reati, unificati dalla continuazione, fossero manifestazione di una tendenza o inclinazione al crimine, come richiesto da parte della giurisprudenza di questa Corte di cassazione per ritenere abituale il comportamento. Peraltro, neppure risulta che gli otto reati di cui è autrice la ricorrente siano stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, cosicché non risulta che il principio di cui alla sentenza di questa Corte di cassazione citata poco sopra sia in concreto applicabile. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del