CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 06852/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 205/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38669/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio dibattimentale, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto in abitazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6852/2026 Roma, lì, 19/02/2026 2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo eccepisce la nullità (derivata) delle sentenze di primo e secondo grado per mancato accoglimento della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore in relazione all'udienza dell’8 marzo 2023. Denuncia, inoltre, sotto il medesimo profilo, anche vizio motivazionale, sulla esclusione del legittimo impedimento, nonostante che: l'8 marzo 2023 il difensore fosse impegnato in un'udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione; il difensore avesse ricevuto l'avviso di fissazione di quell'udienza dopo che il Tribunale di Macerata aveva fissato l'udienza dell'8 marzo 2023; entrambi i processi fossero delicati e richiedessero la presenza del difensore; l'imputato avesse espresso la volontà di essere assistito dal proprio difensore anche per la delicatezza dell'istruttoria, che prevedeva l'escussione del testimone di polizia giudiziaria (poi non sentito, perché il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ha concordato con l'accusa la rinuncia all’audizione del testimone). 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sostiene il difensore che gli elementi raccolti sarebbero insufficienti a fondare una pronuncia di colpevolezza: il riconoscimento fotografico è stato effettuato con modalità non idonee a garantirne la genuinità; in ogni caso si tratta di mezzo di prova atipico non dotato di valore probatorio pieno. La difesa osserva poi che il giudizio di condanna poggia esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA], acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e prive di elementi di conferma, in violazione dell'art. 6 CEDU e dei principi sanciti dalla Corte di cassazione anche a Sezioni Unite (sentenza n. 27918 del 14 luglio 2011). 2.3. Il terzo motivo contesta il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen., nonché la severità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo è infondato per almeno due ordini di ragioni. Anzitutto, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, non osta alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina di un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista un'insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (cfr. Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P., Rv. 273808 - 01). Inoltre all'udienza, celebrata in assenza del difensore di fiducia dell'imputato, non si è svolta alcuna attività istruttoria, poiché il Pubblico ministero ha rinunciato al testimone di polizia giudiziaria che è stato revocato, evidentemente per la superfluità del suo apporto (circostanza su cui il ricorso nulla osserva). Pertanto la eventuale nullità degli atti compiuti in quell’udienza non sarebbe in grado di riverberarsi sulla sentenza, in difetto del requisito della “dipendenza” ex art. 185 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. 3.1. Il giudice di merito riconduce all'imputato la responsabilità del furto esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA], madre della persona offesa, e del riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato in sede di indagini. Quegli atti di indagine sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per impossibilità sopravvenuta di procedere all'escussione dibattimentale della dichiarante. [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto in fotografia l'imputato come l'autore del furto, non la figlia della donna che, intervenuta in un momento successivo, ha dichiarato di non essere riuscita a vederlo in volto. In tale situazione il giudice di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza delle dichiarazioni predibattimentali e sul regime probatorio che le governa. 3.2. Il tema richiede alcune precisazioni. Con la sentenza n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D., Rv. 250199 (che il ricorso cita indicando la data di pubblicazione, 14 luglio 2011) le Sezioni Unite hanno stabilito che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale, perché ciò violerebbe le garanzie convenzionali. Tuttavia, a differenza di quanto opina la difesa, la successiva giurisprudenza di legittimità è intervenuta a riconsiderare il principio, sancito in termini così assoluti, alla luce della evoluzione della giurisprudenza sovranazionale. Invero con due note pronunce (sentenza del 15/12/2011, Al-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] e sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Schatschaschwili c. Germania) la Grande Camera della Corte Edu ha «ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) sia bilanciato da "adeguate garanzie procedurali"». Così, la sentenza Al-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che una condanna basata esclusivamente sulla dichiarazione di un testimone assente non comporta automaticamente una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto tale disposizione impone di valutare l'equità complessiva dei giudizi penali. A sua volta, la sentenza della Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania ha rimarcato che l'entità dei fattori di "controbilanciamento", necessari affinché la prova del testimone assente possa essere presa in considerazione, dipende dal "peso" della prova di detto testimone, ribadendo, comunque, la centralità dell'accertamento dell'imprevedibilità del mancato esame nel processo del teste assente. Inoltre ha indicato tre canoni processuali da verificare: a) l'esistenza di un valido motivo giustificativo dell'assenza del testimone, quale presupposto dell'ammissione delle dichiarazioni precedenti; b) l'accertamento che la dichiarazione cartolare sia stata determinante per la condanna; c) la presenza di sufficienti garanzie procedurali compensative, idonee a bilanciare le difficoltà causate alla difesa in conseguenza dell'ammissione di dette prove, al fine di garantire l'equità del processo. Come osservano le Sezioni Unite nella sentenza n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D.: «La più recente giurisprudenza della Corte EDU ha dunque ridimensionato il rigore interpretativo della regola basata sulla prova determinante, introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore della equità complessiva del processo, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull'esito del giudizio. Si è, quindi, precisato che i fattori compensativi, funzionali a far apprezzare l'equità del giudizio, sono in relazione con il valore riconosciuto alla prova dichiarativa non assunta, nel senso che più la prova ha carattere di decisività, maggiore deve essere la pregnanza dei fattori compensativi. Inoltre, si è rilevato che per determinare l'equità del processo assume rilievo centrale l'accertamento dell'imprevedibilità del mancato esame del teste (cfr., Corte EDU, 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia; nello stesso senso, di recente v., Corte EDU, 16/07/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda, e Corte EDU, 09/11/2021, Ignat c. Romania)». Nel medesimo senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità. La pronuncia delle Sezioni Unite Troise (n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018), nel richiamare gli approdi della giurisprudenza della Corte EDU, ha ribadito che la condanna che si fondi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare nel corso del dibattimento integra una violazione dell'art. 6 CEDU, ma solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti della difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti o da solide garanzie processuali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo complesso. E può dirsi ormai consolidato il principio per cui «le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c. Germania, la base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di "adeguate garanzie procedurali", individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata» (Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 - 01; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; Sez. 6, n. 50094 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 43899 del 28/06/2018, Tropeano, Rv. 274278). 3.3. Nella specie, la Corte di appello di Ancona non si è nemmeno posta la questione e nulla ha rilevato in punto di sufficienti garanzie procedurali compensative. Tale decisiva lacuna motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il terzo motivo, inerente alle circostanze attenuanti e alla entità della pena, è assorbito. 5. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]