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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42960/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere sofferta dal 30/04/2020 sino al 23/12/2020 e agli arresti domiciliari da tale data sino al 21/10/2022, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante i delitti di rapina pluriaggravata (in danno di [OSCURATO:PERSONA]) e di detenzione e porto di una pistola, commessi il 16/12/2019; dal quale era stato assolto per non aver commesso i fatti con sentenza emessa il 21/10/2022 dalla Corte d'appello di Palermo, in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, divenuta irrevocabile.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o comunque dalla colpa grave del ricorrente.

In particolare, ha esposto come dagli atti emergesse che il provvedimento cautelare era stato fondato sugli accertati contatti telefonici (anche nei due giorni precedenti la rapina) tra il Gurrera e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - poi identificato come uno dei due autori della condotta sulla base delle videoriprese - sull'utilizzo, poche ore prima della rapina stessa, di una vettura in uso al Gurrera da parte dello Spanò, nonché sul ritrovamento nell'abitazione del ricorrente di un casco da motociclista e di una tuta da ginnastica del tutto identici, per disegni e colori, a quelli utilizzati dal secondo rapinatore.; tutti elementi che il giudice di appello aveva ritenuto peraltro non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.

La Corte ha quindi esposto che, anche sulla base di quanto argomentato nelle sentenze di merito, il Gurrera aveva detenuto presso la propria abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] un pantalone per tuta e un casco bianco identici a quelli utilizzati dai due rapinatori, poi trasportati presso l'abitazione dello stesso ricorrente sita in Mazara del Vallo, ove erano stati rinvenuti dagli inquirenti; la Corte ha quindi ritenuto che tale condotta si fosse posta in rapporto sinergico con l'adozione della misura cautelare e che la stessa dovesse essere connotata come idonea a indurre in errore l'autorità procedente sulla sussistenza dei gravi indizi di reità.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 314 cod.proc.pen..

Ha dedotto che la argomentazioni illustrate dal giudice di merito e poste alla base della pronuncia assolutoria avevano tratto spunto da quanto riferito dallo stesso Gurrera in sede dibattimentale in ordine alla effettiva provenienza del suddetto materiale, confortando il dato della sua assenza di concorso nel reato; argomentando, altresì, come il materiale stesso non fosse stato in alcun modo occultato atteso che i capi - al momento della perquisizione domiciliare - erano riposti ben in vista.

Ha quindi dedotto che le circostanze evidenziate dal giudice della riparazione non erano idonee a concretizzare l'elemento ostativo della colpa grave, non avendo il ricorrente posto in essere una condotta tale da costituire una prevedibile ragione di intervento da parte dell'autorità giudiziaria sulla base di una valutazione compiuta ex ante, pena una non ammissibile ricostruzione del predetto elemento ostativo in termini meramente oggettivi anziché soggettivi.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e della Finanze ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, n.34656 del , 3/6/2010, Davoli, RV. 248074; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, n. 28012 del 5/7/2022, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 3359 del 22/9/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 5/02/2019, Hosni, RV. 276458).

Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.

U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.27397 del 10/06/2010, Grillo, RV. 247867; Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., n.32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, RV. 247664).

Dovendosi altresì ricordare - con principio utilmente richiamabile nel caso di specie - che il diritto all'indennizzo spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen. e a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova (Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004, Zitello, Rv. 228791).

4. Ciò premesso, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata non si sia complessivamente ben raffrontata con i predetti principi - pure espressamente richiamati in sede di motivazione - finendo per incorrere nel denunciato vizio di carenza argomentativa.

Difatti, la Corte territoriale ha richiamato le circostanze di fatto già accertate dai giudici di merito e specificamente rappresentate dall'accertato possesso, in capo al Gurrera, di un paio di pantaloni identici a quelli indossati dai rapinatori in occasione dell'evento ascritto (e solo ipoteticamente ricondotti dal giudice della cognizione, nel secondo grado di giudizio, a un'eventuale condotta favoreggiatrice) e di un casco pure dalla foggia identica a quella utilizzata da uno dei rapinatori e ritenuto dalla Corte adita l in sede di impugnazione come insufficiente da solo, attesa la !abilità degli ulteriori elementi indiziari, a giustificare un giudizio di colpevolezza. 5 Peraltro, il giudice della riparazione si è limitato a richiamare i predetti elementi - pure ritenuti dal giudice della cognizione come di valenza indiziaria ma non sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità - nella loro mera consistenza oggettiva ma senza provvedere a calarli nel necessario esame della loro riconducibilità a una condotta colposa in riferimento al necessario giudizio sinergico imposto dai principi sopra richiamati.

In altri termini, non sono state esplicitate le ragioni per cui la condotta descritta può essere qualificata colposa e, più in particolare, gravemente colposa.

Dovendosi ribadire che compito del giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod.proc.pen. non è quello di rivalutare gli elementi emersi nel corso del giudizio di cognizione ai fini di delineare la loro astratta idoneità a fondare un giudizio di penale responsabilità ma se la condotta tenuta da parte dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale La motivazione dell'ordinanza impugnata appare quindi omissiva - e, pertanto, non in linea con la giurisprudenza di questa Corte prima riassunta - non avendo provveduto a coordinare i predetti elementi di fatto in ordine alla connotazione della condotta del ricorrente come gravemente colposa.

5. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che - colmata la lacuna sopra evidenziata - dovrà, eventualmente, anche dare adeguatamente conto dell'incidenza causale delle condotte ritenute dolose ovvero gravemente colpose sull'applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo.

Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere sofferta dal 30/04/2020 sino al 23/12/2020 e agli arresti domiciliari da tale data sino al 21/10/2022, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante i delitti di rapina pluriaggravata (in danno di [OSCURATO:PERSONA]) e di detenzione e porto di una pistola, commessi il 16/12/2019; dal quale era stato assolto per non aver commesso i fatti con sentenza emessa il 21/10/2022 dalla Corte d'appello di Palermo, in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, divenuta irrevocabile. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o comunque dalla colpa grave del ricorrente. In particolare, ha esposto come dagli atti emergesse che il provvedimento cautelare era stato fondato sugli accertati contatti telefonici (anche nei due giorni precedenti la rapina) tra il Gurrera e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - poi identificato come uno dei due autori della condotta sulla base delle videoriprese - sull'utilizzo, poche ore prima della rapina stessa, di una vettura in uso al Gurrera da parte dello Spanò, nonché sul ritrovamento nell'abitazione del ricorrente di un casco da motociclista e di una tuta da ginnastica del tutto identici, per disegni e colori, a quelli utilizzati dal secondo rapinatore.; tutti elementi che il giudice di appello aveva ritenuto peraltro non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza. La Corte ha quindi esposto che, anche sulla base di quanto argomentato nelle sentenze di merito, il Gurrera aveva detenuto presso la propria abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] un pantalone per tuta e un casco bianco identici a quelli utilizzati dai due rapinatori, poi trasportati presso l'abitazione dello stesso ricorrente sita in Mazara del Vallo, ove erano stati rinvenuti dagli inquirenti; la Corte ha quindi ritenuto che tale condotta si fosse posta in rapporto sinergico con l'adozione della misura cautelare e che la stessa dovesse essere connotata come idonea a indurre in errore l'autorità procedente sulla sussistenza dei gravi indizi di reità. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 314 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la argomentazioni illustrate dal giudice di merito e poste alla base della pronuncia assolutoria avevano tratto spunto da quanto riferito dallo stesso Gurrera in sede dibattimentale in ordine alla effettiva provenienza del suddetto materiale, confortando il dato della sua assenza di concorso nel reato; argomentando, altresì, come il materiale stesso non fosse stato in alcun modo occultato atteso che i capi - al momento della perquisizione domiciliare - erano riposti ben in vista. Ha quindi dedotto che le circostanze evidenziate dal giudice della riparazione non erano idonee a concretizzare l'elemento ostativo della colpa grave, non avendo il ricorrente posto in essere una condotta tale da costituire una prevedibile ragione di intervento da parte dell'autorità giudiziaria sulla base di una valutazione compiuta ex ante, pena una non ammissibile ricostruzione del predetto elemento ostativo in termini meramente oggettivi anziché soggettivi. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e della Finanze ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, n.34656 del , 3/6/2010, Davoli, RV. 248074; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, n. 28012 del 5/7/2022, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 3359 del 22/9/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 5/02/2019, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.27397 del 10/06/2010, Grillo, RV. 247867; Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., n.32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, RV. 247664). Dovendosi altresì ricordare - con principio utilmente richiamabile nel caso di specie - che il diritto all'indennizzo spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen. e a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova (Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004, Zitello, Rv. 228791). 4. Ciò premesso, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata non si sia complessivamente ben raffrontata con i predetti principi - pure espressamente richiamati in sede di motivazione - finendo per incorrere nel denunciato vizio di carenza argomentativa. Difatti, la Corte territoriale ha richiamato le circostanze di fatto già accertate dai giudici di merito e specificamente rappresentate dall'accertato possesso, in capo al Gurrera, di un paio di pantaloni identici a quelli indossati dai rapinatori in occasione dell'evento ascritto (e solo ipoteticamente ricondotti dal giudice della cognizione, nel secondo grado di giudizio, a un'eventuale condotta favoreggiatrice) e di un casco pure dalla foggia identica a quella utilizzata da uno dei rapinatori e ritenuto dalla Corte adita l in sede di impugnazione come insufficiente da solo, attesa la !abilità degli ulteriori elementi indiziari, a giustificare un giudizio di colpevolezza. 5 Peraltro, il giudice della riparazione si è limitato a richiamare i predetti elementi - pure ritenuti dal giudice della cognizione come di valenza indiziaria ma non sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità - nella loro mera consistenza oggettiva ma senza provvedere a calarli nel necessario esame della loro riconducibilità a una condotta colposa in riferimento al necessario giudizio sinergico imposto dai principi sopra richiamati. In altri termini, non sono state esplicitate le ragioni per cui la condotta descritta può essere qualificata colposa e, più in particolare, gravemente colposa. Dovendosi ribadire che compito del giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod.proc.pen. non è quello di rivalutare gli elementi emersi nel corso del giudizio di cognizione ai fini di delineare la loro astratta idoneità a fondare un giudizio di penale responsabilità ma se la condotta tenuta da parte dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale La motivazione dell'ordinanza impugnata appare quindi omissiva - e, pertanto, non in linea con la giurisprudenza di questa Corte prima riassunta - non avendo provveduto a coordinare i predetti elementi di fatto in ordine alla connotazione della condotta del ricorrente come gravemente colposa. 5. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che - colmata la lacuna sopra evidenziata - dovrà, eventualmente, anche dare adeguatamente conto dell'incidenza causale delle condotte ritenute dolose ovvero gravemente colpose sull'applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo. Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per
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