CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne di nuovo procuratore;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pier PaoloZamboni, come da procura allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 805/2020 depositatail 26/02/2020 e notificata il 27/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/20261. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] agiva in via monitoria contro [OSCURATO:PERSONA], erede deldefunto cliente [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il pagamento della somma dieuro 59.298,09 dovuta per prestazioni professionali, sulla base di dodicinote spese relative ad altrettante controversie intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] propri familiari, comprese alcune cause di lavoro.Il Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dalRicci e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo, lo condannava a pagare,in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la minor somma di euro 57.748,72, oltre agliinteressi legali.L’appello proposto dal Ricci veniva rigettato dalla Corte d’appello diBologna.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA],deducendo che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la colf del padre aveva rinvenuto, nellacantina della casa in Ravenna che in precedenza apparteneva al padre edora era di sua proprietà, un documento decisivo rappresentato da unascrittura privata datata 20.9.2000, scritta a mano dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sottoscritta, oltre che da quest’ultimo, dall’Arceri e dal padre, dalla qualesi evinceva che dell’acconto di lire 42.000.000 ricevuto dal dante causa sulprezzo di lire 240.000.000 pattuito con [OSCURATO:PERSONA] e Marina AnnaBilotto per la promessa di vendita della detta casa l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avevatrattenuto lire 40.000.000 “a saldo delle competenze ed onorari perl’attività legale prestata per la suindicata causa di lavoro e per le altrepratiche di [OSCURATO:PERSONA]”.3. La Corte d’appello di Bologna rigettava la domanda, affermando, perquanto qui ancora rileva, che l’attore, nonostante il disconoscimentooperato dall’Arceri sia con riferimento alla conformità della fotocopiarispetto all’originale sia avuto riguardo all’autenticità della scrittura e dellasua sottoscrizione, non aveva prodotto l’originale della scrittura, che lemodalità di ritrovamento della stessa e di sua consegna all’attoredeponevano nel senso della non autenticità del documento, che la firmaasseritamente apposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era totalmente difforme rispetto aNumero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026quella apposta in calce alla procura ad litem, che, nonostante l’immobilenon fosse stato più venduto alle sorelle Bilotto, le medesime, al pari del loropadre (che aveva agito nel loro interesse), non avevano mai stranamentechiesto al Ricci la restituzione dei 42 milioni di lire versati a titolo di accontoal momento della stipula del preliminare e che, in ogni caso, la scrittura erapriva dei connotati di decisività, atteso che alcune cause per le quali erastato richiesto il pagamento erano state iniziate in un periodo successivoalla scrittura predetta (ossia nel 2000 e nel 2003).4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullabase di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo, articolato, motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2719 c.c., nonché la contraddittoria motivazione circaun fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la corteterritoriale considerato che la contestazione del convenuto (quanto allaconformità della fotocopia all’originale e alla propria sottoscrizione) erastata generica e che la controparte non avrebbe potuto contestarecontestualmente sia la conformità della fotocopia all’originale sia la propriasottoscrizione, ma avrebbe dovuto dapprima operare la primacontestazione e poi, una volta prodotto l’originale del documento,eventualmente disconoscere la propria sottoscrizione.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, pur rendendosinecessario, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., correggere lamotivazione.In primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente haomesso di riprodurre, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi,la comparsa di costituzione della controparte, essendosi limitato atrascrivere, a pagina 13 del ricorso, le conclusioni dalla medesimarassegnate, così non ponendo questo Collegio nelle condizioni di scrutinarese il disconoscimento operato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato analitico ogenerico [ciò in base al principio secondo cui la contestazione dellaconformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenireNumero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero"contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", mava operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato,contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27633 del30/10/2018, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 800 del 14/01/2026, Cass., Sez.5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, secondo cui non sono, invece,sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni)], fermorestando che, quanto al disconoscimento della scrittura e dellasottoscrizione, la contestazione, già sulla base delle sole conclusioni, apparespecifica (“… accertare e dichiarare la falsità della apparente scritturaprivata 22 settembre 2000 e della sottoscrizione apposta dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] alla stessa, che si disconoscono formalmente, in quantonon appartenente alla mano dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], così come il testomanoscritto della predetta scrittura”).1.2. La sentenza qui impugnata, pur conforme al diritto quanto aldispositivo, va, invece, corretta, nella parte in cui ha affermato (cfr. pag.5) che la parte nei cui confronti viene prodotta una scrittura privata deveprima disconoscerne la conformità rispetto all’originale e, successivamente,una volta prodotto l’originale, disconoscerne altresì, se del caso, lasottoscrizione e/o la scrittura.Invero, l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento dellaconformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche – èapplicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copiaal suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità discrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagliartt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica nonautenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originalequanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsanon la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nellaNumero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026prima risposta successiva alla sua produzione (Cass., Sez. 2, Sentenza n.19850 del 18/07/2024). Ne consegue che sin da subìto, prodotto undocumento in fotocopia, il potenziale sottoscrizione deve contestarnel’originalità e l’autenticità. In definitiva, il disconoscimento della firma nonè subordinato alla previa produzione in originale della scrittura.Da non confondere con il principio ora enunciato è il rilievo secondo cui laparte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodottain copia fotostatica ha l'onere poi di reiterare il disconoscimento conriferimento all'originale della scrittura medesima, successivamenteacquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia perriconosciuta in causa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015).E che, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata,la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in casodi ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solocon l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza dellapersonalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fedeprivilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondareuna presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo conl'esito favorevole della querela di falso.Da ultimo, anche ammettendo che, come sostenuto a pagina 14 del ricorso,il Ricci abbia, a seguito del disconoscimento operato dalla controparte,chiesto la verificazione della scrittura (la cui istanza, peraltro, sembralimitata al profilo dell’originalità), la verificazione giudiziale della firmasarebbe stata preclusa dalla mancata produzione in giudizio dell’originaledel documento.1.3. Va, inoltre, rilevato che una serie di affermazioni rese nello sviluppodel motivo in esame appaiono apodittiche (come quelle secondo cui a) lascrittura del documento del 20.9.2000 e le firme sullo stesso appostesarebbero riconducibili “senz’ombra di dubbio” – pag. 19 del ricorso -,rispettivamente, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – la prima – e a quest’ultimo, adAntonio Ricci e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – le seconde –, b) l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]“perfettamente sapeva” da una parte che il [OSCURATO:PERSONA] esistevaNumero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026e che era detenuto da Lui, dall’altra parte che la Copia “fotostatica” o“fotocopia” del [OSCURATO:PERSONA] era detenuto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] -pag. 20 - e c) l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] “evidentemente” non consegnava il DocumentoOriginale al Ricci – pag. 20 -) e, come tali, priva di qualsivoglia valenzaistruttoria. Senza tralasciare che giammai l’Arceri avrebbe potutodisconoscere una scrittura o delle sottoscrizioni di terzi.Parimenti, apodittica si rivela l’asserzione secondo cui la “mancataacquisizione dell’originale del Documento non è dipesa da una negligenzadel Sig. [OSCURATO:PERSONA] ma da una impossibilità dovuta a [OSCURATO:PERSONA] e perè opportuno ricordare che, per l'ammissibilità della revocazione previstadall'art. 395 n. 3 c.p.c., la forza maggiore, impeditiva della produzione ingiudizio del documento decisivo, deve aver determinato non l'indisponibilitàdi esso, bensì l'ignoranza dell'esistenza o del luogo di conservazione delmedesimo, non addebitabile a colpa della parte in nessun grado di giudizioe fino al momento in cui è possibile la predetta produzione (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 5229 del 29/05/1999; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 885 del16/01/2018). L'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivoper causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario può essere ravvisatasolo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fattotutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di nonesserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6821 del 20/03/2009). Ne consegue che,nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parteè soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale dagiustificarne la mancata conoscenza, mentre in quella di ignoranza soltantodel luogo di conservazione l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinataalla prova di una diligente ricerca del documento (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 735 del 16/01/2008). In particolare, il fatto dell'avversario sussistequando si dimostri che la controparte ha tenuto, nel corso del giudizio dimerito, un comportamento ostativo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8615 del15/04/2011). E’ necessario, cioè, fornire la prova della specifica iniziativaNumero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativodella controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancatacollaborazione.In ogni caso, l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi dellatempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte chequesta abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a penad'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonchè delgiorno della scoperta o del ritrovamento del documento (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 2287 del 04/02/2005; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9652 del11/05/2016).Priva di fondamento giuridico è la tesi secondo cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],disconoscendo contestualmente in modo generico la conformità dellafotocopia all’originale della scrittura privata e la propria sottoscrizione,avrebbe ammesso implicitamente la detta conformità.Non attinge, invece, la ratio decidendi sottesa alla pronuncia qui impugnatala tesi a mente della quale la corte d’appello avrebbe dovuto, anche inmancanza dell’originale del documento, accertare comunque la conformitàdella copia all’originale, perché non tiene presente la corretta affermazioneresa sul punto dalla medesima corte (cfr. pag. 6 della sentenza), con laquale si è evidenziato che nel caso di specie l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non si era limitatoa contestare la conformità della copia all’originale, ma aveva altresì negatoche la firma in calce alla copia predetta fosse la sua. Tenuto conto che intema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copiefotostatiche o le fotocopie) l'art. 2719 c.c., che ne prescrive l'espressodisconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento dellaconformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scritturao della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214e 215 c.p.c., sicché, se devono ritenersi riconosciute - tanto nellaconformità all'originale quanto nella scrittura o nella sottoscrizione - le copieche non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza onella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece dicontestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all'originale, nullaNumero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramitepresunzioni, è invece preclusa (in difetto della produzione dell’originale)l'utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizionee o della scrittura salva la procedura di verificazione (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 7960 del 21/05/2003).Nel quadro complessivo così delineato, le modalità particolari diritrovamento della scrittura e le modalità di consegna della stessa al Ricciassumono una valenza del tutto secondaria, per quanto siano statevalorizzate dalla corte d’appello (cfr. pag. 6 della sentenza), sebbeneappare opportuno segnalare che è stato lo stesso Ricci ad evidenziare cheil di lui padre, a causa dei dissidi con i suoi familiari, sfociati anche in varicontenziosi giudiziari, aveva abbandonato l’abitazione di via Melandri sindai primi mesi del 1999 (sicchè non censurabile è la considerazioneespressa dalla corte d’appello secondo cui scarsamente credibile era lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse custodito la scrittura privata datata20.9.2000 nella predetta casa).Di contro, è rilevante evidenziare che il ricorrente non ha attintoun’autonoma ratio della decisione qui impugnata che da sola sarebbe ingrado di sostenere l’impianto motivazionale, vale a dire quella (cfr. pag. 7della sentenza) con la quale la corte di merito ha affermato che, in ognicaso, la scrittura era priva dei connotati di decisività, atteso che alcunecause per le quali era stato richiesto il pagamento erano state iniziate in unperiodo successivo alla scrittura predetta (ossia nel 2000 e nel 2003). Delresto, proprio il collegamento operato dal ricorrente tra la scrittura privatadel 20.9.2000 e la lettera del 14.7.1999 (v. pagg. 18-19 del ricorso)deporrebbe nel senso che l’eventuale pagamento di lire 40.000.000 ricevutosi riferirebbe a un’unica causa di lavoro intercorsa tra Antonio e [OSCURATO:PERSONA](per la quale, appunto, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva quantificato le sue spettanzanella misura di lire 38.800.000, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali),a fronte delle dodici cause per le quali l’avvocato ha invocato nella presentesede il riconoscimento del compenso professionale.Numero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026Da ultimo, fermo restando che la motivazione resa dalla corte d’appello sipone ben al di sopra del cd. minimo costituzionale, nel vigore del nuovotesto dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134,non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza,fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti,non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazionesopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) delmedesimo art. 360 c.p.c.. A tacer del fatto che il ricorrente non deduceneppure in che cosa si sostanzierebbe la denunciata contraddittorietà.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 396 (recte, 395), comma 1, n. 3), c.p.c. e lacontraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio,per non aver la corte di merito considerato tre documenti (una ricevuta del25.11.1996, una lettera del 14.7.1999 e una quietanza del 4.6.2002, tuttericonducibili all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) dai quali si desumeva che il suo dante causaaveva versato al professionista in due volte l’importo di lire 3.000.000 e chel’avvocato aveva riconosciuto di aver ricevuto degli acconti.2.1. Il motivo è inammissibile.Invero, nel giudizio presupposto, il tribunale, prima, e la corte d’appello,poi, hanno debitamente scrutinato le indicate produzioni documentali,evidenziando che la ricevuta del 25.11.1996 di lire 3.000.000 non erasua firma, che la lettera del 14.7.1999 faceva riferimento ad acconti diimporto imprecisato senza indicare date e modalità di pagamento e che laquietanza del 4.6.2002 avente ad oggetto lire 3.000.000 si riferiva, inrealtà, a due pratiche stragiudiziali e a tre procedimenti penali che nonavevano nulla a che vedere con le cause per le quali il professionista invocai compensi (circostanza, quest’ultima, avvalorata dalla deposizionetestimoniale resa dall’allora segretaria dell’avvocato, [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda direvocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo,mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizionediversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbeadottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza.Ne consegue che una siffatta decisività va negata non soltanto quando l'attoritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrarequei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati, ma anche quando diala prova diretta di un fatto che non sia stato ritenuto determinante per ladefinizione della contesa, e che potrebbe palesarsi risolutivo solo in esito aduna revisione dell'apprezzamento della sua irrilevanza (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 13650 del 22/07/2004; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11056del 12/05/2006 e Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28389 del 11/10/2023).Del resto, il Ricci, qualora non avesse condiviso le conclusioni cui eranopervenuti i giudici di merito, ben avrebbe potuto proporre ricorso percassazione.Avuto riguardo alle altre censure, sostanzialmente reiterative di quelleformulate con il primo motivo, si rinvia a quanto detto nell’analisi diquest’ultimo, ivi compreso per quanto concerne l’inammissibilità dellacensura avente ad oggetto l’asserita contraddittorietà della motivazionedella sentenza di secondo grado.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 c.p.c. e 13, comma 1-quater del dPR n.115/2002, nonché della contraddittoria motivazione per contraddittorietàtra motivazione e dispositivo della sentenza, per averlo la corte territorialecondannato al pagamento delle spese di lite nonostante avesse rigettato larichiesta di cancellazione di espressioni offensive formulata dal convenuto.3.1. Il motivo è infondato.E’ vero che l'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti odoffensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento deldanno ex art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispettoall'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione delNumero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamenteformulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, inmancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 10964 del 26/04/2025). Ma è altrettanto vero che, intema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza vainteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spesestesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Cortedi cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato ilprincipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico dellaparte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientranel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazionedell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tantonell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso conaltri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccederei limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, CONF. Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025).4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Non ricorrono i presupposti per una condanna del ricorrente per litetemeraria, se solo si considera che la responsabilità ex art. 96, comma 3,c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza dimalafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizioper far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anchese questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattereeccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso delprocesso, giacché una sua interpretazione lata o addiritturaautomaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe acontrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.19948 del 12/07/2023).Numero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 4.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe TedescoNumero registro generale 18766/2020Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 19524/2026Data pubblicazione 12/06/2026