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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 34516/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal .[OSCURATO:PERSONA]; lette del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto qualificarsi in appello il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Como, adito ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere in atto applicata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari; rilevato, ancora, che avverso detto provvedimento la difesa dell'imputato ha interposto ricorso per cassazione, adducendo, peraltro, vizi essenzialmente inerenti ad asseriti difetti di motivazione; ritenuto che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure dautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili; ritenuto in coerenza che il ricorso per cassazione interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] va qualificato in tali termini, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale compente ex art 568, comma 5, dello stesso codice P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale appello ex ad 310 cpp, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Milano.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1.d/r- te [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] f---2 i c , PIERLUIGJIIEf [OSCURATO:PERSONA] L t, [OSCURATO:PERSONA] 23 OTT 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal .[OSCURATO:PERSONA]; lette del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto qualificarsi in appello il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Como, adito ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere in atto applicata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari; rilevato, ancora, che avverso detto provvedimento la difesa dell'imputato ha interposto ricorso per cassazione, adducendo, peraltro, vizi essenzialmente inerenti ad asseriti difetti di motivazione; ritenuto che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure dautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili; ritenuto in coerenza che il ricorso per cassazione interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] va qualificato in tali termini, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale compente ex art 568, comma 5, dello stesso codice P.Q.M. Qualificato il ricorso quale appello ex ad 310 cpp, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Milano. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1.d/r- te [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] f---2 i c , PIERLUIGJIIEf [OSCURATO:PERSONA] L t, [OSCURATO:PERSONA] 23 OTT 2025
Sentenza Cassazione n. 34516/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris