CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4494ite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, ha applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di un anno e con l'imposizione del versamento di una somma a titolo di cauzione. Il provvedimento impositivo della misura si fonda sulla sussistenza di numerose condotte illecite, costanti e reiterate nel tempo, sia pure sino al 2017. L'attualità della pericolosità è poi desunta dalle frequentazioni con soggetti pregiudicati o comunque gravitanti in ambiente malavitoso. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di attualità della pericolosità sociale. I precedenti costituiti dall'avviso orale e dalla pendenza di un procedimento penale sono ormai lontani nel tempo e non possono in alcun modo giustificare l'applicazione della misura di prevenzione. Allo stesso modo è a dirsi per pochi e sporadici incontri con soggetti pregiudicati, dovuti a meri rapporti di conoscenza sin dall'infanzia. Il giudizio di pericolosità attuale non è dunque assistito dalla presenza di elementi sintomatici della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Occorre rammentare che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" - Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -. Con questa premessa si coglie agevolmente l'inammissibilità dell'unica doglianza di cui si compone il ricorso, afferente alla asserita mancanza di adeguata motivazione sulla attualità della pericolosità sociale. La Corte di appello ha evidenziato come il giudizio di pericolosità sociale trovi solido fondamento nella rilevazione di numerose condotte illecite, reiterate nel tempo, e l'attualità della stessa si desuma da recenti condotte che, anche se non costituenti ex se reato, sono univocamente sintomatiche della persistenza di quella condizione. Ha così dato correttamente rilevanza alle recenti frequentazioni con soggetti pregiudicati o comunque gravitanti in ambienti malavitosi. 3. Il ricorso, di fronte a questa compiuta motivazione, ha opposto la considerazione di inconsistenza probatoria dei dati oggettivi evocati dal provvedimento impugnato. In tal modo ha prospettato un mero difetto di motivazione, sostenuto peraltro da premesse di rivalutazione del materiale probatorio, e ciò, come è noto, è operazione non proponibile nel giudizio di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen