CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che lerappresenta e difende, essendo subentrato all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rattazzi- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamentedomiciliate all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e Procura generale presso la Corted’Appello di Torino- intimati -Numero registro generale 15845/2023Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8532/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza n. 557/2023 della Corte d’Appello di Torino,depositata il 7.6.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Asti dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., su istanza del creditore BobanStefanoski, all’esito del procedimento attivato e svoltosi ai sensidell’art. 40 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza(c.c.i.i.: d.lgs. n. 14 del 2019).[OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rappresentante CristinaPulvino, propose reclamo contro la sentenza del tribunale,contestando la sussistenza di debiti scaduti superiori all’importodi € 30.000 (art. 49, comma 5, c.c.i.i.) e anche il presuppostooggettivo dello stato di insolvenza della società.La Corte d’Appello di Torino rigettò il reclamo e condannòin solido [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle speselegali in favore del creditore [OSCURATO:PERSONA] e della proceduraconcorsuale.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. eCristina Pulvino hanno presentato ricorso per cassazionearticolato in quattro motivi.La liquidazione giudiziale, in persona della curatrice, si èdifesa con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15845/2023Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8532/2026Data pubblicazione 06/04/20261. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione degli artt. 2700 c.c., 115 c.p.c., 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 266/2002, 1, comma 1175, legge n. 296/2006, art.4 D.m. 24 ottobre 2007, 49, comma 5, c.c.i.i., a mente dell’art.360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, alfine di accertare il presunto superamento del limite di debitiscaduti e non pagati per € 30.000 ex art. 49, comma 5, c.c.i.i.al momento della dichiarazione dell’apertura della liquidazionein data 24.2.2023, desume tale superamento dall’esistenza dipresunti debiti previdenziali, errando nel non tenere conto dellapresenza di un Durc positivo datato 27.12.2022 e con scadenzaal 26.4.2023».2. Il secondo motivo censura «omessa valutazione di unfatto decisivo a mente dell’art. 360, n. 5, c.p.c., consistentenella mancata valutazione della circostanza che il Durc positivodi [OSCURATO:SOCIETA]. è stato emesso in data successiva allacomunicazione dell’Inps nell’ambito dell’istruttoria ex art. 49c.c.i.i., con tale fatto storico che è risultato decisivo ai finidell’erronea esclusione del requisito ex art. 49, comma 5,c.c.i.i.».3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,perché entrambi sono volti a prospettare la violazione delladisposizione di legge in forza della quale «Non si fa luogoall’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare deidebiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria ècomplessivamente inferiore a euro trentamila» (art. 49, comma5, c.c.i.i.). In particolare, poiché la corte d’appello, perescludere tale impedimento all’apertura della liquidazionegiudiziale, ha valorizzato la presenza di debiti fiscali eprevidenziali, le ricorrenti ribadiscono che per i debiti fiscaliNumero registro generale 15845/2023Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8532/2026Data pubblicazione 06/04/2026erano state presentate domande di rateazione e di definizioneagevolata, mentre la sussistenza dei debiti previdenzialisarebbe stata negata dal rilascio del DURC (Documento unico diregolarità contributiva) depositato in sede di reclamo.Il primo motivo di ricorso evidenzia il valore probatorio delDURC, al quale ritiene debba essere attribuita fede legale fino aquerela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c. Il secondo motivocontesta al giudice del merito di non avere esaminato il fattoche il DURC aveva data successiva a quella delle comunicazionidegli enti previdenziali acquisite dalla cancelleria ai sensidell’art. 42 c.c.i.i. e sulla scorta delle quali la corte territorialeha ritenuto sussistenti debiti previdenziali non rateizzati per €34.787,16.4. I due motivi sono inammissibili, perché non sono idoneiad inficiare l’accertamento della sussistenza di debiti scaduti diimporto complessivamente ben superiore a € 30.000.Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, la presenza, almomento dell’apertura della liquidazione giudiziale, di debitifiscali per oltre € 170.000, che è confermata nello stessoricorso, salvo precisare che per quei debiti erano «statepresentate delle domande di rateazione e di definizioneagevolata».Ebbene, deve essere qui ribadito il condivisibile principio– espresso con riferimento alla corrispondente disposizionedell’art. 15, comma 9, legge fall. – secondo cui «la sussistenzadel presupposto in esame [id est: ammontare dei debiti scadutialla data di apertura della procedura] non è esclusadall’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debitotributario da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, laNumero registro generale 15845/2023Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8532/2026Data pubblicazione 06/04/2026quale, come si evince dal principio generale previsto dall’art.1231 c.c., si limita, in realtà, a concedere al debitore, senzaalcuna novazione né del titolo né dell’oggetto dell’obbligazione,la mera possibilità, attraverso l’apposizione di nuovi termini diadempimento della stessa, di eseguire il pagamento dellasomma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico(con gli interessi ulteriori maturati per la durata del piano): ciò,pertanto, non esclude che detta somma, nella misuraoriginariamente iscritta a ruolo, si configuri, ai fini previstidall’art. 15, comma 9, cit., quale debito “scaduto e non pagato”(come confermato anche dal potere, che l’Agenzia conserva, diagire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al pianodi rateazione concesso, per l’immediato recupero dell’interoimporto residuo» (Cass. n. 4201/2025, che cita, a sua volta,quale precedente conforme, Cass. n. 28341/2023).Pertanto, è addirittura superfluo osservare che, nelricorso, si fa riferimento ad una mera domanda di rateizzazionee di definizione agevolata, perché nemmeno l’accoglimento diquella domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione comporterebbe l’esclusione dei debiti erariali dalcomputo dei debiti scaduti ai fini dell’art. 49, comma 5, c.c.i.i.5. Il terzo motivo di ricorso prospetta «violazione e falsaapplicazione degli artt. 2700 c.c., 115 c.p.c., 2, commi 1 e 1-bis d.l. n. 266/2002, 1, comma 1175, legge n. 296/2006, art. 4D.m. 24 ottobre 2007, art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, 2, comma1, lett. b), c.c.i.i., a mente dell'art. 360, n. 3, c.p.c. nella partein cui non viene data rilevanza alla [riduzione] dei debiti neiconfronti dei debitori privati ed ai pagamenti da parte dell’Aci alfine di dimostrare l’insussistenza dello stato di insolvenza».Numero registro generale 15845/2023Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8532/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il motivo è volto a contestare l’accertamento dello statodi insolvenza, mettendo in evidenza, in particolare, la notevoleriduzione dei debiti verso creditori privati nel corso dell’ultimoanno e, ancora una volta, la rilevanza probatoria del DURC, alfine di dimostrare l’assenza di debiti verso gli enti previdenziali.6. Anche questo motivo è inammissibile, perché non siconfronta con gli aspetti più significativi della motivazione dellasentenza in punto accertamento dello stato di insolvenza.Per quanto riguarda i dati di bilancio, nella sentenzaimpugnata, oltre a sminuire l’importanza della riduzione deidebiti verso i creditori privati, si osserva che, comunque,l’indebitamento complessivo nell’ultimo anno era aumentato e,soprattutto, si valorizzano alcuni tra i più classici e appropriatiindici di insolvenza: «- la società è stata destinataria dinumerosi decreti ingiuntivi richiesti da fornitori nel periodo trail 2017 (prima dello scoppio della pandemia da Covid 19) e il2022 …; - sono stati tentati senza esito utile pignoramentipresso quelle che apparivano essere, dal registro delle imprese,le sedi legale e operativa; … i crediti dilazionati sono di importocontenuto, così come i crediti in sofferenza, diversi da quelliverso l’Erario …; [OSCURATO:PERSONA] (così come almeno un altroex dipendente, da quanto emerge dalle insinuazioni al passivo),ha dovuto ricorrere all’Autorità giudiziaria per ottenere ilpagamento delle retribuzioni e, pur essendo il suo credito … diimporto non significativamente elevato, la società datrice dilavoro nulla ha pagato …».Su questo elenco pregnante di «inadempimenti» e «altrifatti esteriori» con cui tipicamente si manifesta lo stato diinsolvenza (art. 2, lett. b, c.c.i.i.) nulla si contesta nel ricorso,Numero registro generale 15845/2023Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8532/2026Data pubblicazione 06/04/2026che prende in considerazione soltanto alcuni aspetti marginalidella motivazione della sentenza impugnata.7. Il quarto motivo di ricorso è presentato da CristinaPulvino nel proprio personale interesse, in quanto censura lacondanna alle spese laddove pronunciata anche nei suoiconfronti, ed è così rubricato: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 51, comma 15, c.c.i.i., 88, 94 e 96, comma 2, c.p.c.,art 12 prel. c.c., a mente dell’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo lasentenza condannato l’amministratore per asserita colpa grave,benché l’art. 51, comma 15, c.c.i.i. preveda la condanna delpredetto solo in caso di mala fede».8. Il motivo è fondato.Per motivare la condanna alla rifusione delle spese di litepronunciata anche nei confronti della legale rappresentante diP3 S.r.l.s., la Corte d’Appello di Torino ha innanzitutto ritenutoinsussistente il presupposto della «mala fede» richiesto perl’applicazione l’art. 51, comma 15, c.c.i.i.; ha quindi tuttaviaapplicato la previsione dell’art. 94 c.p.c., attribuendo alla legalerappresentante un profilo di «colpa», per avere « operato senzala normale prudenza nella proposizione del reclamomanifestamente infondato».L’errore in diritto denunciato dalla ricorrente, e in cui èeffettivamente incorsa la corte territoriale, consiste nell’avereritenuto applicabile la norma generale dell’art. 94 c.p.c.nonostante la possibilità di estendere la condanna alle spese neiconfronti del legale rappresentante della società sia disciplinatain modo speciale, per quanto riguarda le impugnazioni control’apertura della liquidazione giudiziale, dall’art. 51, comma 15,c.c.i.i. Questa disposizione (sia nel testo originario, quiNumero registro generale 15845/2023Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8532/2026Data pubblicazione 06/04/2026applicabile ratione temporis, sia in quello novellato dal d.lgs. n.136 del 2024) fa esplicitamente salva la disciplina della«responsabilità aggravata», di cui all’art. 96 c.p.c., ma deveintendersi invece sostitutiva di quella contenuta nell’art. 94c.p.c. («Condanna di rappresentanti o curatori»), in forza delconsueto criterio interpretativo secondo cui lex specialis derogatgenerali.Pertanto, a prescindere dalla condivisione o meno dellainterpretazione data nella sentenza impugnata alla disposizionecontenuta nell’art. 94 c.p.c. (la quale indica, quale presuppostoper la condanna del rappresentante, la sussistenza di «gravimotivi», intesi dalla corte piemontese anche quale semplice«colpa», priva di particolari requisiti di gravità), rimane decisivol’errore nella individuazione della norma applicabile allafattispecie. Inoltre, poiché la stessa corte d’appello ha esclusola sussistenza della «mala fede», non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito inparte qua, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con lacassazione del solo capo della sentenza in cui si è estesa allalegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. la condanna alla rifusionedelle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dellaLiquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]9. La decisione a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. sul quarto motivo è dunque assunta in base al seguenteprincipio di diritto: «Nelle impugnazioni disciplinate dall’art. 51del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la condanna insolido del legale rappresentante della società che ha conferitola procura alle liti al pagamento delle spese legali in favore delleparti vittoriose deve essere disposta dal giudice in caso diriscontrata “mala fede”, ai sensi della speciale disposizioneNumero registro generale 15845/2023Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 8532/2026Data pubblicazione 06/04/2026contenuta nel comma 15 del predetto art. 51, restandoconseguentemente esclusa l’applicabilità della diversadisposizione generale contenuta nell’art. 94 c.p.c., incentratasulla riscontrata sussistenza di “gravi motivi”».10. La reciproca parziale soccombenza giustifica lacompensazione delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso e, inaccoglimento del quarto motivo, cassa la sentenza impugnatalimitatamente al capo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:SOCIETA].;dichiara compensate le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del24.2.2026.Il Presidente