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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 28259/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e alla nota depositata sulla questione di legittimità costituzionale.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12 dicembre 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'imputato, dopo avere riferito di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], alla rinnovata richiesta degli agenti, aveva declinato le proprie generalità.

Si osserva che tale condotta non ha comportato alcun danno effettivo né un potenziale pericolo per la pubblica fede.

D'altra parte, se l'imputato avesse omesso di comunicare le proprie generalità, sarebbe stato punito con la sanzione prevista dall'art. 651 cod. pen.

Per queste ragioni, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. pen., in riferimento agli artt. 3,, 24 e 27 Cost. e anche in relazione alla mancata previsione di una causa di esclusione della punibilità analoga a quella di cui all'art. 376 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ritenendo che sia ormai maturata la prescrizione del reato, posto che la recidiva, in quanto dichiarata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, deve ritenersi esclusa.

2.4. Con il quarto motivo si invoca l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria trasmessa in data 9 maggio 2023 viene illustrata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

4. All'udienza del 10 maggio 2023 si è svolta la trattazione orale del processo.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Innanzi tutto, l'impugnazione muove da una ricostruzione fattuale dell'episodio difforme da quanto accertato dai giudici di merito, senza articolare alcuno specifico motivo di doglianza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale il Rotundo, controllato da agenti della Polizia di Stato, declinò false generalità che vennero da lui stesso riportate su un modulo prestampato.

Soltanto venti minuti dopo, quando gli fu detto che sarebbe stato portato in Questura per ulteriori accertamenti, il Rotundo ebbe a dichiarare le sue reali generalità.

Il cenno del ricorso alla sintesi iniziale della sentenza impugnata trascura del tutto, come detto, i successivi approfondimenti argomentativi dedicati all'esame dei motivi di appello.

La condotta appena descritta è certamente lesiva dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, riconducibile, in senso ampio e per quanto qui rileva, all'esatto accertamento dell'identità delle persone.

Tanto, del resto, trova conferma sistematica nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il delitto de quo si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01).

In questa prospettiva, la comparazione che il ricorrente pretende di istituire con la diversa risposta sanzionatoria approntata dall'art. 651 cod, pen., al fine di trarne la conclusione dell'irragionevolezza della pena individuata dall'art. 495 cod. pen. è priva di qualunque fondamento, dal momento che l'art. 651 cod. pen. punisce condotte di mero intralcio all'attività di accertamento, laddove l'art.495 cod. pen. sanziona più insidiosi comportamenti di fraudolento sviamento della funzione.

Solo per completezza, si osserva che i restanti parametri costituzionali invocati dal ricorrente (art. 24 e 27 Cost.), in sé considerati sono privi di qualunque ulteriore specificazione che consenta persino di intendere sotto quali profili si denuncia l'illegittimità dell'art. 495 cod. pen.; se, invece, si correlano alla denuncia di irragionevolezza fondata sul raffronto con l'art. 651 cod. pen. ricadono nelle conclusioni sopra riportate.

Del tutto priva di fondamento è poi la censurata assenza di una causa di non punibilità analoga a quella prevista dall'art. 376 cod. pen., alla luce della diversità dei beni giuridici protetti e della diversità di condotte che vengono in rilievo.

D'altra parte, il ricorso è del tutto generico sul punto e non argomenta in ordine al preliminare rilievo (ribadito a più riprese dalla Corte cost. - v., ad es., sent. n. 140 del 2009) per il quale l'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: «un giudizio che è da riconoscersi, ed è stato riconosciuto da questa Corte, appartenere primariamente al legislatore» (Corte cost., sent. n. 140 del 2009).2.

Il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, trova applicazione l'art. 495 cod. pen. - e non l'art. 496 cod. pen„ che è norma di carattere residuale rispetto alla prima, come letteralmente previsto dallo stesso art. 495 - quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'art.495 cod. pen. (di recente, v., in motivazione, Sez. 5, n. 49444 del 03/11/2022, Marino, Rv. 283868 - 0, sulla scia di Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 - 0; per un caso nel quale il capotreno aveva chiesto le generalità, in sede di controllo dei biglietti, v. anche Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 0).

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Premesso che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva, ancorché subvalente (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione; esplicitamente, v. anche di recente Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 0), si osserva che le critiche del ricorrente, quanto all'assenza di motivazione della sentenza impugnata, sono manifestamente infondate, posto che la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che l'atto di appello non aveva formulato alcuna richiesta di esclusione della recidiva.

E ciò a tacere del fatto che, per completezza, la sentenza impugnata ha pure affrontato il tema della gravità dei precedenti penali e della personalità del Rotundo, destinatario di un provvedimento di revoca della detenzione domiciliare che gli era stata concessa.

Ne discende che, venendo in rilievo la recidiva infraquinquennale di cui al secondo comma dell'art. 99, al termine di sei anni, costituente il massimo edittale previsto dall'ad 495, primo comma, cod. pen., deve essere aggiunto l'aumento della metà (tre anni, rispondente, per quanto emerge dal certificato dal casellario, al criterio di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen.).

I nove anni calcolati ex art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. devono quindi essere aumentati della metà, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., in tal modo giungendosi a tredici anni e sei mesi.

Tenuto conto che il tempus commissi delicti risale al 27 maggio 2013, il termine di prescrizione spirerà solo il 27 novembre 2026.

4. Deve, invece, essere accolto l'ultimo motivo dal momento che le circostanze dedotte in ricorso (e le valutazioni operate, in particolare, dalla sentenza di primo grado) rendono specifica la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, preclusa all'epoca della sentenza di secondo grado ma oggi astrattamente possibile alla luce della riformulazione della norma realizzata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e alla nota depositata sulla questione di legittimità costituzionale. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 dicembre 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'imputato, dopo avere riferito di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], alla rinnovata richiesta degli agenti, aveva declinato le proprie generalità. Si osserva che tale condotta non ha comportato alcun danno effettivo né un potenziale pericolo per la pubblica fede. D'altra parte, se l'imputato avesse omesso di comunicare le proprie generalità, sarebbe stato punito con la sanzione prevista dall'art. 651 cod. pen. Per queste ragioni, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. pen., in riferimento agli artt. 3,, 24 e 27 Cost. e anche in relazione alla mancata previsione di una causa di esclusione della punibilità analoga a quella di cui all'art. 376 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ritenendo che sia ormai maturata la prescrizione del reato, posto che la recidiva, in quanto dichiarata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, deve ritenersi esclusa. 2.4. Con il quarto motivo si invoca l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria trasmessa in data 9 maggio 2023 viene illustrata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. 4. All'udienza del 10 maggio 2023 si è svolta la trattazione orale del processo. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Innanzi tutto, l'impugnazione muove da una ricostruzione fattuale dell'episodio difforme da quanto accertato dai giudici di merito, senza articolare alcuno specifico motivo di doglianza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale il Rotundo, controllato da agenti della Polizia di Stato, declinò false generalità che vennero da lui stesso riportate su un modulo prestampato. Soltanto venti minuti dopo, quando gli fu detto che sarebbe stato portato in Questura per ulteriori accertamenti, il Rotundo ebbe a dichiarare le sue reali generalità. Il cenno del ricorso alla sintesi iniziale della sentenza impugnata trascura del tutto, come detto, i successivi approfondimenti argomentativi dedicati all'esame dei motivi di appello. La condotta appena descritta è certamente lesiva dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, riconducibile, in senso ampio e per quanto qui rileva, all'esatto accertamento dell'identità delle persone. Tanto, del resto, trova conferma sistematica nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il delitto de quo si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01). In questa prospettiva, la comparazione che il ricorrente pretende di istituire con la diversa risposta sanzionatoria approntata dall'art. 651 cod, pen., al fine di trarne la conclusione dell'irragionevolezza della pena individuata dall'art. 495 cod. pen. è priva di qualunque fondamento, dal momento che l'art. 651 cod. pen. punisce condotte di mero intralcio all'attività di accertamento, laddove l'art.495 cod. pen. sanziona più insidiosi comportamenti di fraudolento sviamento della funzione. Solo per completezza, si osserva che i restanti parametri costituzionali invocati dal ricorrente (art. 24 e 27 Cost.), in sé considerati sono privi di qualunque ulteriore specificazione che consenta persino di intendere sotto quali profili si denuncia l'illegittimità dell'art. 495 cod. pen.; se, invece, si correlano alla denuncia di irragionevolezza fondata sul raffronto con l'art. 651 cod. pen. ricadono nelle conclusioni sopra riportate. Del tutto priva di fondamento è poi la censurata assenza di una causa di non punibilità analoga a quella prevista dall'art. 376 cod. pen., alla luce della diversità dei beni giuridici protetti e della diversità di condotte che vengono in rilievo. D'altra parte, il ricorso è del tutto generico sul punto e non argomenta in ordine al preliminare rilievo (ribadito a più riprese dalla Corte cost. - v., ad es., sent. n. 140 del 2009) per il quale l'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: «un giudizio che è da riconoscersi, ed è stato riconosciuto da questa Corte, appartenere primariamente al legislatore» (Corte cost., sent. n. 140 del 2009).2. Il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, trova applicazione l'art. 495 cod. pen. - e non l'art. 496 cod. pen„ che è norma di carattere residuale rispetto alla prima, come letteralmente previsto dallo stesso art. 495 - quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'art.495 cod. pen. (di recente, v., in motivazione, Sez. 5, n. 49444 del 03/11/2022, Marino, Rv. 283868 - 0, sulla scia di Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 - 0; per un caso nel quale il capotreno aveva chiesto le generalità, in sede di controllo dei biglietti, v. anche Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 0). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva, ancorché subvalente (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione; esplicitamente, v. anche di recente Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 0), si osserva che le critiche del ricorrente, quanto all'assenza di motivazione della sentenza impugnata, sono manifestamente infondate, posto che la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che l'atto di appello non aveva formulato alcuna richiesta di esclusione della recidiva. E ciò a tacere del fatto che, per completezza, la sentenza impugnata ha pure affrontato il tema della gravità dei precedenti penali e della personalità del Rotundo, destinatario di un provvedimento di revoca della detenzione domiciliare che gli era stata concessa. Ne discende che, venendo in rilievo la recidiva infraquinquennale di cui al secondo comma dell'art. 99, al termine di sei anni, costituente il massimo edittale previsto dall'ad 495, primo comma, cod. pen., deve essere aggiunto l'aumento della metà (tre anni, rispondente, per quanto emerge dal certificato dal casellario, al criterio di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen.). I nove anni calcolati ex art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. devono quindi essere aumentati della metà, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., in tal modo giungendosi a tredici anni e sei mesi. Tenuto conto che il tempus commissi delicti risale al 27 maggio 2013, il termine di prescrizione spirerà solo il 27 novembre 2026. 4. Deve, invece, essere accolto l'ultimo motivo dal momento che le circostanze dedotte in ricorso (e le valutazioni operate, in particolare, dalla sentenza di primo grado) rendono specifica la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, preclusa all'epoca della sentenza di secondo grado ma oggi astrattamente possibile alla luce della riformulazione della norma realizzata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della
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