CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lità di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, dopo avere rigettato la richiesta di concordato della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato la sentenza di condanna dell'imputato per il reato di detenzione di diversi quantitativi di hashish e marjuana. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo rileva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34 e 36, in relazione agli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in quanto /) la Corte distrettuale, dopo avere rigettato la richiesta di concordato della pena, non si era astenuta dal pronunciare la sentenza, trasmettendo gli atti al Presidente della Corte di appello ai fini dell'assegnazione ad altro collegio; in via subordinata, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 36, 37 e 599-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non è prevista l'incompatibilità a proseguire il dibattimento dei giudici che hanno rigettato la proposta di concordato sui motivi di appello afferenti esclusivamente alla dosimetria della pena. Infatti, ad avviso del ricorrente, quando il motivo di gravame riguarda solo il trattamento sanzionatorio, il rigetto del concordato costituisce anticipazione di giudizio rilevante ai fini dell'incompatibilità del giudice, tale da imporre la medesima modalità prevista nel caso di rigetto del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (art. 3 Cost.) stante la violazione anche del principio di imparzialità (art. 111 Cost.). 2.2. Con il secondo motivo rileva violazione di legge ex art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato aveva erroneamente applicato la recidiva tenendo conto, come dies a quo, non la data del commesso reato, 17 giugno 2016, ma quello della emissione della sentenza, 14 marzo 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione, con orientamento che questo Collegio condivide, ritenendo che i giudici dell'impugnazione, nell'esaminare una richiesta di concordato di pena, a sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e nell'indicare le ragioni del rigetto - tra l'altro, nel caso in esame, con motivazione assai sintetica - non per questo anticipano indebitamente il convincimento sul merito dell'impugnazione e sulla fondatezza dei motivi da esaminare in quanto dovranno comunque dare conto, nella motivazione della sentenza di appello, delle ragioni dell'adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 12061 del 19/02/2020, Guzzardi, Rv. 278769 e Sez. 4, n. 26904 del 15/05/2019, Savioli, Rv.276271). Peraltro, diversamente da quanto avviene nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nel caso di rigetto della richiesta di pena concordata in appello non è prevista alcuna causa di incompatibilità del giudice. Da ciò consegue l'infondatezza della censura, oltre che la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 36, 37 e 599-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non è prevista, anche per il rigetto della proposta di concordato sui motivi di appello, l'incompatibilità del giudice pronunciante. Infatti, già nel sistema previgente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 448 del 1995 aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost. nella parte in cui non era prevista l'incompatibilità a partecipare alla successiva decisione di merito dell'impugnazione del giudice che aveva disatteso la richiesta delle parti in ordine alla pena da applicare ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. La citata motivazione del giudice delle leggi vale anche per l'attuale art. 599- bis cod. proc. pen. e copre anche la censura di costituzionalità che il ricorrente propone in relazione all'art. 111 Cost. nella parte in cui motiva che: "Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruità della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non è idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilità per il giudizio di merito, giacchè il "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attività nello stesso procedimento. L'adesione o meno alla richiesta concorde di accoglimento di motivi di appello, con determinazione della pena in conformità alle indicazioni delle parti, costituisce sempre una valutazione propria espressa dal giudice, già investito del merito del giudizio di impugnazione e che deve pronunciarsi sulla stessa al termine del dibattimento o, se in conformità della richiesta delle parti, anticipatamente.". Nel solco di detta pronuncia si è consolidata anche la giurisprudenza di questa Corte escludendo l'incompatibilità del giudice di appello che rigetta la richiesta di pena patteggiata formulata congiuntamente dalle parti (Sez. 1, n. 40320 del 10/10/2003, Mazzuca, Rv. 225992). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ai fini dell'applicazione dell'aumento ex art. 99 cod. pen. ha tenuto conto del pacifico orientamento della Corte di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, come richiesto nel ricorso, bensì quella del passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Rv. 281860) in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio status di recidivo reiterato (Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. 274692). Nel caso di specie risulta che la pronuncia impugnata ha fatto correttamente riferimento all'ultima condanna, intervenuta il 4 marzo 2018, ossia due anni prima dei fatti oggetto del presente processo, tanto da avere ritenuto legittimo il più severo trattamento sanzionatorio. 3. Alla inammissibilità dei motivi di ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa