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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26495/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché del tutto generico; Rilevato che, infatti, il ricorso è privo delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di annullamento della sentenza impugnata limitandosi a dedurre in termini assertivi un vizio di motivazione ed è pacifico che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico.

Rilevato in particolare che la sentenza impugnata, nel ritenere sussistente nella condotta del ricorrente l'elemento costitutivo della fattispecie del delitto di resistenza, rappresentato dalla minaccia, ha fatto buon governo del principio secondo cui «integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia che manifestino la volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio e risultino idonee ad incutere timore e coartare la volontà del destinatario» (Sez. 6, n. 17919 del 12/04/2013, P.g. in proc.

Celentano, Rv. 256475 - 01).

Idoneità nella specie evidente alla luce del tenore delle espressioni rivolte dall'imputato al personale della Polizia penitenziaria, nelle quali questi faceva riferimento alla circostanza che dopo una discussione con la direttrice di altro istituto penitenziario erano state incendiate delle vetture del personale dello stesso e "pensano che sia stato io" e alludeva al fatto che sarebbe andato in giro con "le lamette in tasca".

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché del tutto generico; Rilevato che, infatti, il ricorso è privo delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di annullamento della sentenza impugnata limitandosi a dedurre in termini assertivi un vizio di motivazione ed è pacifico che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico. Rilevato in particolare che la sentenza impugnata, nel ritenere sussistente nella condotta del ricorrente l'elemento costitutivo della fattispecie del delitto di resistenza, rappresentato dalla minaccia, ha fatto buon governo del principio secondo cui «integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia che manifestino la volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio e risultino idonee ad incutere timore e coartare la volontà del destinatario» (Sez. 6, n. 17919 del 12/04/2013, P.g. in proc. Celentano, Rv. 256475 - 01). Idoneità nella specie evidente alla luce del tenore delle espressioni rivolte dall'imputato al personale della Polizia penitenziaria, nelle quali questi faceva riferimento alla circostanza che dopo una discussione con la direttrice di altro istituto penitenziario erano state incendiate delle vetture del personale dello stesso e "pensano che sia stato io" e alludeva al fatto che sarebbe andato in giro con "le lamette in tasca". Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 26495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris