Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36457/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 12 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Viterbo il 10 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado, in quanto scritta a mano e con grafia illeggibile, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 3 della sentenza impugnata, avverso la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi; Considerato che la seconda doglianza, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., si fonda su censure riguardanti la ricostruzione del fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità, e ha già trovato risposta nella sentenza impugnata, ove si è rimarcato che il contributo dell'imputato nella consumazione della rapina non poteva essere ritenuto marginale, stante la sua costante presenza in tutte le fasi della azione delittuosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 12 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Viterbo il 10 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado, in quanto scritta a mano e con grafia illeggibile, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 3 della sentenza impugnata, avverso la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi; Considerato che la seconda doglianza, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., si fonda su censure riguardanti la ricostruzione del fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità, e ha già trovato risposta nella sentenza impugnata, ove si è rimarcato che il contributo dell'imputato nella consumazione della rapina non poteva essere ritenuto marginale, stante la sua costante presenza in tutte le fasi della azione delittuosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris