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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00079/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 14.7.2020 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 589 bis e 589 ter cod. pen. condannandolo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, ha rideterminato la pena ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed ha revocato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Il fatto contestato all'imputato, commesso in Thiene il 30.6.2018, come ricostruito dalle sentenze di merito, si concreta nell'aver effettuato alla guida di un autocarro Mercedes una manovra di svolta a sinistra senza accertarsi di non creare pericolo o intralcio ad altri utenti della strada e così andando a collidere con la Honda condotta da [OSCURATO:PERSONA] che in quel momento era in fase di sorpasso dell'autocarro.

Ne seguiva un urto tra la parte anteriore sinistra del mezzo guidato dall'imputato con la moto del Fontana che deviava la propria traiettoria ed andava a collidere contro un platano.

Il motociclista decedeva dopo poco. 2.

Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. ed agli artt. 163 e 175 cod.pen. per avere il giudice dell'appello revocato i benefici concessi dal giudice di primo grado.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è inammissibile.

Per ciò che concerne la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, va osservato che correttamente i giudici del gravame hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato che il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen., con il quale viene disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 7199 del 23/1/2007, Mango, Rv. 23611301; Sez. 3, n. 40824 del 6/10/2005, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23289501).

Non vi è stata, conseguentemente, alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus.

La revoca dei benefici, pertanto, risulta correttamente disposta.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso ' 1 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 14.7.2020 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 589 bis e 589 ter cod. pen. condannandolo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, ha rideterminato la pena ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed ha revocato la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il fatto contestato all'imputato, commesso in Thiene il 30.6.2018, come ricostruito dalle sentenze di merito, si concreta nell'aver effettuato alla guida di un autocarro Mercedes una manovra di svolta a sinistra senza accertarsi di non creare pericolo o intralcio ad altri utenti della strada e così andando a collidere con la Honda condotta da [OSCURATO:PERSONA] che in quel momento era in fase di sorpasso dell'autocarro. Ne seguiva un urto tra la parte anteriore sinistra del mezzo guidato dall'imputato con la moto del Fontana che deviava la propria traiettoria ed andava a collidere contro un platano. Il motociclista decedeva dopo poco. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. ed agli artt. 163 e 175 cod.pen. per avere il giudice dell'appello revocato i benefici concessi dal giudice di primo grado. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è inammissibile. Per ciò che concerne la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, va osservato che correttamente i giudici del gravame hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato che il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen., con il quale viene disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 7199 del 23/1/2007, Mango, Rv. 23611301; Sez. 3, n. 40824 del 6/10/2005, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23289501). Non vi è stata, conseguentemente, alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus. La revoca dei benefici, pertanto, risulta correttamente disposta. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ' 1 ottob
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