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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13050/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29362-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA] PESCARA 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 132/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un diniego di rimborso relativo ad una imposta su canoni e interessi versata da Autoliv Italia in qualità di sostituto d'imposta della [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010 per royalties assoggettate a ritenute d'acconto; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente, affermando che una volta raggiunto l'accordo l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile tanto da parte del contribuente che da parte dell'Ufficio; inoltre manca il requisito probatorio a fondamento della spettanza della restituzione mediante produzione di documentazione adeguata ed è onere del contribuente provare il diritto al rimborso.

La parte contribuente propone ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate non si costituisce. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione della Direttiva 2003/49/CE (art. 1, commi 1, 11, 15, 16) e dell'art. 38, penultimo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973 nonché per falsa ed errata applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell'art. 26-quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1972 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l'intangibilità dell'accertamento definito con adesione effettuato dalla società controllante Autoliv Italia, sostituto d'imposta della [OSCURATO:PERSONA], riverberasse i suoi effetti nei rapporti tra quest'ultima società e l'Amministrazione finanziaria.

Ric. 2020 n. 29362 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la parte contribuente dimostrato di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione dall'imposta; con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti consistente nel fatto di avere pieno diritto a ricevere il rimborso delle ritenute subite e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per aver lamentato che la mancata effettuazione del rimborso si traduce in un arricchimento senza causa e in una doppia tassazione della società e per non aver nulla statuito il giudice sul punto.

Considerato che il presente ricorso risulta connesso a quelli recanti R.G. nn. 29320 del 2020, 29356 del 2020, 29358 del 2020, 29360 del 2020, 29363 del 2020 pendenti tra le stesse parti e aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche; ritenuto di dover rinviare a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta del presente procedimento con i suddetti procedimenti (Cass. nn. 6971 e 6972 del 2022) P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo perché possa addivenirsi ad una trattazione congiunta del presente procedimento con quelli contraddistinti dai numeri di R.G. nn. 29320 del 2020, 29356 del 2020, 29358 del 2020, 29360 del 2020, 29363 del 2020; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29362-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA] PESCARA 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 132/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un diniego di rimborso relativo ad una imposta su canoni e interessi versata da Autoliv Italia in qualità di sostituto d'imposta della [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010 per royalties assoggettate a ritenute d'acconto; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente, affermando che una volta raggiunto l'accordo l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile tanto da parte del contribuente che da parte dell'Ufficio; inoltre manca il requisito probatorio a fondamento della spettanza della restituzione mediante produzione di documentazione adeguata ed è onere del contribuente provare il diritto al rimborso. La parte contribuente propone ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate non si costituisce. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione della Direttiva 2003/49/CE (art. 1, commi 1, 11, 15, 16) e dell'art. 38, penultimo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973 nonché per falsa ed errata applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell'art. 26-quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1972 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l'intangibilità dell'accertamento definito con adesione effettuato dalla società controllante Autoliv Italia, sostituto d'imposta della [OSCURATO:PERSONA], riverberasse i suoi effetti nei rapporti tra quest'ultima società e l'Amministrazione finanziaria. Ric. 2020 n. 29362 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la parte contribuente dimostrato di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione dall'imposta; con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti consistente nel fatto di avere pieno diritto a ricevere il rimborso delle ritenute subite e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per aver lamentato che la mancata effettuazione del rimborso si traduce in un arricchimento senza causa e in una doppia tassazione della società e per non aver nulla statuito il giudice sul punto. Considerato che il presente ricorso risulta connesso a quelli recanti R.G. nn. 29320 del 2020, 29356 del 2020, 29358 del 2020, 29360 del 2020, 29363 del 2020 pendenti tra le stesse parti e aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche; ritenuto di dover rinviare a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta del presente procedimento con i suddetti procedimenti (Cass. nn. 6971 e 6972 del 2022) P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo perché possa addivenirsi ad una trattazione congiunta del presente procedimento con quelli contraddistinti dai numeri di R.G. nn. 29320 del 2020, 29356 del 2020, 29358 del 2020, 29360 del 2020, 29363 del 2020; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del
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