Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16008/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto ascrittogli nei termini del delitto di minaccia semplice, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], all'uopo rideterminando la pena inflitta all'imputato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con i motivi aggiunti, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte in data 23 febbraio 2022, è stato dedotto che la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione del procuratore speciale di questi, [OSCURATO:PERSONA], come da verbale in data 19 maggio 2021 redatto dagli Ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] della Sezione della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Firenze; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto ascrittogli nei termini del delitto di minaccia semplice, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], all'uopo rideterminando la pena inflitta all'imputato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con i motivi aggiunti, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte in data 23 febbraio 2022, è stato dedotto che la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione del procuratore speciale di questi, [OSCURATO:PERSONA], come da verbale in data 19 maggio 2021 redatto dagli Ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] della Sezione della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Firenze; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 16008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris