CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1962
Cassazione n. 24989/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1962 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Gorizia in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex artt. 216 comma 1 n. 2 e 222 R.D. n.267/1942. Lette le conclusioni pervenute nell'interesse del ricorrente in data 22 maggio 2024, con le quali il difensore di fiducia ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale per aver fatto rientrare nella condotta della sottrazione o distruzione la mancata conservazione di scritture contabili - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse come indicato nell'imputazione, poiché tali fattispecie si equivalgono. (Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Rv. 271847). Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta in subordine l'erronea applicazione della legge penale per mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'art. 217 L. fall. - è ripetitivo e generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 12: integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, delle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo. L'elemento psicologico del dolo specifico, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori, nella specie è logicamente desumibile da un lato dal mancato rinvenimento della scritture, della cui tenuta è stato sollevato lo studio commercialista dopo l'anno 2005, proprio in concomitanza dell'inizio della crisi dell'attività imprenditoriale, dall'altro dal fatto che la documentazione consegnata dall'imputato non è stata di alcuna utilità per la ricostruzione del patrimonio e dell'attività della fallita.) Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il ci- liere