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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13380/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Udine condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 15.000 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter) d.

Igs. 286 del 1998; - proponeva appello - trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione.

Considerato che il ricorso - tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile: - il ricorso è del tutto privo di autosufficienza con riferimento alla mancanza di risorse economiche dell'imputato che avrebbe reso impossibile il ritorno nel paese di origine; come ammette lo stesso ricorrente, inoltre, la correzione della motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato non ha alcuna incidenza sulla decisione.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Giudice di Pace di Udine condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 15.000 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter) d. Igs. 286 del 1998; - proponeva appello - trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione. Considerato che il ricorso - tale dovendo essere qualificato l'atto di appello - è inammissibile: - il ricorso è del tutto privo di autosufficienza con riferimento alla mancanza di risorse economiche dell'imputato che avrebbe reso impossibile il ritorno nel paese di origine; come ammette lo stesso ricorrente, inoltre, la correzione della motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato non ha alcuna incidenza sulla decisione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13380/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris