CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania cui 026RVVO; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Cazzola G. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2023, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del 17.10.2022 del tribunale di Venezia, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce la sussistenza di una motivazione apparente in ordine alla riconosciuta recidiva, non essendosi considerato il ruolo occasionale e di mero corriere di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la diversa tipologia del reati a carico evidenzierebbe una assenza di spiccata professionalità nel crimine. 4. Con il secondo motivo, deduce come, ai fini della determinazione della pena base, sia considerato solo il quantitativo di stupefacente trattato, senza lasciar comprendere se sia stato considerato il peso lordo o il principio attivo. Si sarebbero altresì trascurati gli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen. compromettendo la corretta determinazione della pena base. 5. Con il terzo motivo, si rappresenta la erroneità della decisione di espellere l'imputato, sul presupposto della assenza della ritenuta pericolosità dell'imputato. 6. Il primo motivo è inammissibile, attesa la adeguata motivazione con cui si è riconosciuta la maggior pericolosità espressa con il reato sub iudice, alla luce di una persistente pericolosità espressa da una precedente rapina del 2017 e da plurimi altri reati, dimostrativi della proclività al delitto. Per cui la censura mira solo a rivalutare diversamente i dati disponibili. 7. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, a fronte di una congrua motivazione sul trattamento sanzionatorio che valorizza il quantitativo, considerevole, di sostanza stupefacente. Si rammenta, al riguardo, sia che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - come nel caso di specie -, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), sia che nel caso concreto vi è stata una specifica motivazione, afferente ai dati ritenuti rilevanti, così che resta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo); 8. Quanto al terzo motivo, si osserva come la corte abbia richiamato e condiviso la motivazione del primo giudice, che ha complessivamente evidenziato la sussistenza di plurimi reati dimostrativi di una proclività al delitto e ha conseguentemente e con coerenza desunto anche la pericolosità sociale del medesimo che, come noto, deve essere verificata sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, onde essa può trovare persino implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2 - n. 14704 del 22/04/2020 Rv. 279408 — 05). Rispetto alla motivazione così elaborata la censura si limita ad una mera contrapposizione di valutazioni di merito, e risulta quindi manifestamente infondata. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i