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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 01247/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere in concorso ceduto e detenuto illegalmente sostanza stupefacente di tipo marjuana

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato senza un'adeguata valutazione delle risultanze probatorie e delle emergenze fattuali che avrebbero dovuto indurre ad escludere il concorso dell'imputata nel reato contestato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rispetto ad una motivazione non manifestamente illogica in cui la Corte ha spiegato perché sia configurabile la compartecipazione criminosa della ricorrente, l'imputata si è limitata a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, e, in ultima analisi, a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, preclusa in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere in concorso ceduto e detenuto illegalmente sostanza stupefacente di tipo marjuana 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato senza un'adeguata valutazione delle risultanze probatorie e delle emergenze fattuali che avrebbero dovuto indurre ad escludere il concorso dell'imputata nel reato contestato. 3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una motivazione non manifestamente illogica in cui la Corte ha spiegato perché sia configurabile la compartecipazione criminosa della ricorrente, l'imputata si è limitata a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, e, in ultima analisi, a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, preclusa in questa sede. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 01247/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris