CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 10507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28965/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 284/2019,depositata il 24/04/2019 , R.G.N. 617/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 24 aprile 2019, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, in parziale accoglimento della sua opposizione all’ordinanza dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Arezzo (di ingiunzione del pagamento della somma di € 184.654,32 per sanzioni amministrative relative all’irregolare impiego delle lavoratrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l’aveva revocata condannando il primo al pagamento della somma di € 143.683,32, al medesimo titolo per un minore periodo di occupazione, in difetto di prova di quello (maggiore) contestato; 2. in via preliminare, essa ha disatteso la censura di ultrapetizione, per avere il Tribunale, a fronte della domanda del ricorrente in opposizione di annullamento integrale dell’ordinanza e dell’istanza di controparte del suo rigetto, accolto parzialmente l’opposizione e condannato il primo al pagamento delle residue sanzioni amministrative. La Corte medicea ha, infatti, ritenuto insita, nell’istanza (e di conferma delle sanzioni comminate) dell’amministrazione di rigetto, la sua domanda di accertamento della pretesa sanzionatoria sia nell’an che nel quantum : configurandosi invece un vizio di ultrapetizione nel rilievo di vizi ad esso estranei a tale giudizio; 3. nel merito, essa ha ritenuto provato, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale delle due lavoratrici, entrambe con mansioni di segretaria e assistente dello studio medico del dottor Pallottini (l’una al mattino e l’altra al pomeriggio) per i rispettivi periodi dal 1° marzo 2009 al 12 gennaio 2012 ([OSCURATO:PERSONA]) e dal 27 gennaio 2011 al 12 gennaio 2012 ([OSCURATO:PERSONA]), ravvisandone gli indici tipicamente propri della subordinazione, tenuto conto della natura delle mansioni svolte; 4. con atto notificato il 30 settembre (3 ottobre) 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Arezzo non ha invece svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.nonostante la nullità della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della P.A. effettuata presso l'Avvocatura distrettuale di Firenze anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, comportante la rinnovazione presso quest'ultima (Cass. s.u. 15 gennaio 2015, n. 608, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo; Cass. 26 luglio 2018, n. 19826), l’inammissibilità del ricorso (o comunque l’esito del giudizio prima facie non favorevole al ric orrente: Cass. 6 febbraio 2023, n. 3526), induce questa Corte a non disporre detta rinnovazione, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. 11marzo 2020, n. 6924); 2. tanto premesso, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, per erronea esclusione, da parte della Corte territoriale, della ricorrenza di un tale vizio, in difetto di una propria domanda di condanna, invece pronunciata per un importo inferiore rispetto a quello oggetto dell’ingiunzione, non compresa nell’istanza dell’amministrazione di rigetto della opposizione ad essa(primo motivo); 3. esso è infondato; 4. è noto che il giudice di merito incorra nel vizio di ultrapetizione quando attribuisca alla parte un bene non richiesto, perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, ma non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrano alla valutazione del giudice d'appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio(Cass. 7 maggio 2019, n. 12014). Il giudice ha, infatti, il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione, incontrando il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , che si sostanzia nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso; sicché, il vizio di ultrao extra petizione ricorre qualora il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048); 4.1. nel giudizio diopposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 legge n. 689/1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio stabilito dall'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 14 giugno 2006, n. 13751; Cass. 5 agosto 2010, n. 18288; Cass. 30 ottobre 2020, n. 24037); 4.2. tuttavia, non è ravvisabile il vizio di ultrao extra petizione nella sentenza che, in sede diopposizione a ordinanza ingiunzione, condanni il ricorrente al pagamento di una somma diversa (e minore) rispetto a quella riportata nell'ordinanzaingiunzione opposta, giacché il suddetto vizio è ravvisabile soltanto quando venga alterato uno degli elementi obiettivi dell'azione, attribuendo o negando alla parte un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno implicitamente nella domanda, ovvero sostituendo l'azione proposta con un'altra fondata su fatti differenti o su una diversa causa petendi (Cass. 4 novembre 2000, n. 14424; richiamata, quale espressione del generale principio, secondo cui nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, da: Cass. 20 settembre 2022, n. 27479): ciò che è appunto avvenuto nel caso di specie; 5. il ricorrente ha dedotto inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 115, 116, 414 c.p.c., per la mancanza di prova della prestazione, da parte delle due lavoratrici e in particolare di [OSCURATO:PERSONA], di un’attività lavorativa subordinata, in assenza degli indici tipicamente connotanti il rapporto di subordinazione, e specialmente quello di eterodirezione: non potendosi esso ricavare dalle risultanze istruttorie scrutinate dalla Corte territoriale, essenzialmente fondate sulle dichiarazioni rese dalle due lavoratrici interessate, in particolare avendo la prima un contenzioso ancora pendente con il preteso datore di lavoro (secondo motivo); 6. essoè inammissibile ; 7. giova ribadire che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo –assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso – siano il vincolo di soggezione personale del lavoratore (esigente la prova, incombente allo stesso, di idonei indici rivelatori) al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, limitante la sua autonomia e l’inserimento nell'organizzazione aziendale; sicché, gli altri elementi (quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione ed eventuali altri), pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, evidenzianti nel caso concreto l'essenza del rapporto, ossia la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali; essendo poi rimessa algiudice del merito la valutazione di fatto di tali elementi, insindacabile – se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata –in sede di legittimità, in cui è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 21 luglio 2022, n. 22846); 7.1. pertanto, il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c., qualora non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, è ricostruibile in via presuntiva sulla base di criteri complementari esussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo (Cass. 19 novembre 2018, n. 29764), quali appunto: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamentoa cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo allavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256). Ed esso è desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito (Cass. 26 agosto 2013, n. 19568; Cass. 31 maggio 2017, n. 13816), alla stregua di accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 luglio 2015, n. 14434); 7.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato gli indici tipicamente propri della subordinazione, tenuto conto – in riferimento a quello principale di eterodire zione – della natura esecutiva delle mansioni svolte, con un accertamento in fatto congruamente argomentato (dal secondo capoverso di pg. 4 all’ultimo di pg. 6 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità; 7.3. la censura si risolve allora, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operate dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n.5987): di esclusiva spettanza del giudice delmerito, autore – come detto –di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (come appunto nel caso di specie, per le ragioni esposte dal terz’ultimo capoverso di pg. 3 al penultimo di pg. 5 della sentenza); 8. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo svolto difese la parte vittoriosa e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore