Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20920/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CATANZARO Ldato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Alterio avverso l'atto di contestazione disciplinare notificato in data 6 ottobre 2021, concernente l'infrazione disciplinare commessa in data 27 settembre 2021, assumendo che unico atto suscettibile di reclamo è la sanzione disciplinare, non anche l'atto di contestazione ad essa prodromico. 2.

Avverso il descritto decreto ricorre il condannato, personalmente, depositando anche motivi a sostegno. 3.Rilevato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1.Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enzo iàni c=--&- n/ D E(.._,p0"::131,A,,c,Tegi:2_Ni.171c.E_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZARO Ldato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Alterio avverso l'atto di contestazione disciplinare notificato in data 6 ottobre 2021, concernente l'infrazione disciplinare commessa in data 27 settembre 2021, assumendo che unico atto suscettibile di reclamo è la sanzione disciplinare, non anche l'atto di contestazione ad essa prodromico. 2. Avverso il descritto decreto ricorre il condannato, personalmente, depositando anche motivi a sostegno. 3.Rilevato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1.Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enzo iàni c=--&- n/ D E(.._,p0"::131,A,,c,Tegi:2_Ni.171c.E_