CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18/09/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 5) perché il fatto non sussiste e, ritenuto il fatto di cui al capo 9) assorbito nel reato contestato sub capo 8), riduceva la pena per il D'[OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sette di reclusione quale aumento in continuazione sulla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Milano del 23/05/2023, irrevocabile il 08/09/2023, rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato sub capo 1), essendo lo stesso estinto per prescrizione e per l'effetto riduceva la pena nella misura di mesi quattro di reclusione, quale aumento in continuazione sulla pena inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano n. 556 del 19/02/2021, rideterminando così la pena finale complessiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione; disponeva quindi la revoca della confisca degli immobili siti in Desio, via Bainsizza n. 4 e la loro restituzione all'avente diritto. La sentenza appellata trovava invece conferma nel resto e l'appellante [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/06/2025, propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 6 cod. pen., nonché mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in parte qua. Al riguardo, rileva il ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità, l'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel ritenere radicata la giurisdizione sulla base della iniziale consegna di somme da parte degli autori del reato presupposto e delle successive restituzioni agli stessi: invero, secondo il ricorrente, la iniziale consegna di danaro, che si assume di provenienza illecita, da parte degli autori del reato presupposto, non potrebbe radicare la giurisdizione italiana, essendo precedente alla introduzione del reato di autoriciclaggio; inoltre, anche la riconsegna del denaro ripulito agli autori del reato presupposto non potrebbe radicare la giurisdizione, trattandosi di tsegmento della condotta che esula da quella tipica di riciclaggio e costituisce post factum non punibile. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Al riguardo, rileva come il giudice di primo grado abbia ritenuto la propria competenza territoriale sul presupposto che i reati di riciclaggio fossero teleologicamente connessi con il delitto presupposto di bancarotta aggravata, consumato in Milano. Rileva, altresì, come la questione fosse stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo di impugnazione, disatteso dalla Corte territoriale con motivazione, a parere del ricorrente, illogica, nonché contraria alla lettera della norma di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per come modificata dalla legge 63/2001. In particolare, deduce il ricorrente come la finalità di occultamento potesse ravvisarsi esclusivamente tra il reato di distrazione e quello di falsa fatturazione, mentre il delitto di riciclaggio avrebbe consentito di occultare la provenienza delittuosa dei proventi di distrazione e, quindi, di far conseguire il profitto dei reati presupposti ai suoi autori, finalità, questa, esclusa, per espressa volontà legislativa, dalla previsione di cui all'art. 12 lett. c), cod. proc. pen. A tal fine evidenzia come, a pag. 44, la stessa motivazione della sentenza esponga una contraddizione intrinseca, portando alle logiche conseguenze la dinamica esposta. Lamenta vieppiù il ricorrente come la Corte di appello abbia operato una interpretazione di fatto abrogatrice della norma citata e, censurando in parte qua la decisione sulla competenza, indica quale autorità competente quella di Trani, luogo di commissione del riciclaggio di cui al capo 7). 2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in parte qua. Al riguardo, lamenta il ricorrente come la affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 2) sia stata fondata su un documento depositato dal Pubblico ministero dopo l'ammissione al giudizio abbreviato non condizionato, in sede di requisitoria alla udienza del 29 giugno 2023. Contrariamente a quanto poi ritenuto dalla Corte di appello, non si tratterebbe di un mero elenco di atti già depositati, bensì di indicazione di movimenti bancari neppure contenuti in imputazione (fatta eccezione che per quelli relativi al sottoconto in euro di cui al punto 1), né rinvenibili al fascicolo, 3che non contiene estratto conto di alcuna delle società coinvolte nello schema riciclatorio. Deduce inoltre il ricorrente la decisività degli elementi portati in detto documento atteso che, secondo lo stesso impianto motivazionale, le movimentazioni così introdotte dal Pubblico ministero costituirebbero le restituzioni del danaro riciclato, compatibili temporalmente con la consumazione dei reati presupposto (a differenza delle contestazioni di cui ai capi 4 e 8, per cui è intervenuta assoluzione, trattandosi di condotte antecedenti alle prime condotte distrattive). 2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 516, 521 e 441 cod. proc. pen. In particolare, lamenta il ricorrente come la acquisizione dell'elenco prodotto da parte del Pubblico ministero abbia comportato una modifica della imputazione di cui al capo 2), non consentita in sede di abbreviato non condizionato: difatti, l'ultima restituzione indicata nell"elenco' sarebbe quella del 27 giugno 2016, mentre nel capo di imputazione l'ultima restituzione ascritta al [OSCURATO:PERSONA] è quella del 26 aprile 2016. Avrebbe, peraltro, errato la Corte nel ritenere che le movimentazioni indicate nell' elenco non costituissero modifica del capo di imputazione perché già presenti al capo 1). Secondo il ricorrente, i giudici di appello avrebbero, poi, travisato la rilevanza e posizione, nello schema riciclatorio, di soggetti, fasi e rapporti bancari riferibili a società diverse: invero, le movimentazioni ritenute dalla Corte territoriale come già indicate nel capo di imputazione riguarderebbero i bonifici provenienti dalla società Blendon FZE verso il conto corrente intestato alla AH [OSCURATO:PERSONA] SA ed atterrebbero ad un momento antecedente e strumentale alla successiva restituzione; i giudici di appello, quindi, nel ritenerle operazioni di restituzione agli autori del reato presupposto, avrebbero 'aggiunto' ulteriori segmenti, inizialmente non contestati, alla condotta di riciclaggio, così spostando in avanti la data dell'ultima restituzione ed il momento consumativo del reato, dal 26 aprile al 27 giugno 2016. Si tratterebbe, dunque, di un errore logico evidente e decisivo con cui si confondono i flussi in entrata alla AH [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) coi flussi in uscita (capo 2), sui quali soltanto si fonda la contestazione di riciclaggio a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Richiamando la memoria difensiva depositata alla udienza preliminare, nonché la consulenza tecnica a firma del Prof. Danovi, il ricorrente evidenzia quindi come la difesa si sia sviluppata sul profilo della anteriorità delle condotte di riciclaggio contestate rispetto alla realizzazione dei reati individuati come t,delitto presupposto e come l'alterazione del dato temporale, mediante l'introduzione, in sede di discussione, di nuove movimentazioni bancarie, abbia inciso sull'oggetto della imputazione e sul conseguente perimetro difensivo, con effettiva e concreta lesione del diritto di difesa. 2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648-bis cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000, 216 e 223 I. fall. Al riguardo, il ricorrente lamenta come la sentenza impugnata abbia trasfigurato il reato presupposto di bancarotta fraudolenta per distrazione in appropriazione indebita, nel tentativo di anticiparne il momento consumativo in risposta alla deduzione difensiva per cui non sarebbe stato possibile predicare un riciclaggio da bancarotta prima della sua consumazione con la dichiarazione di fallimento. La Corte territoriale avrebbe così operato una doppia forzatura logico-giuridica, trasformando la bancarotta in frode fiscale e qualificando il pagamento delle false fatture come appropriazione indebita, finendo per innestare quest'ultima all'interno del reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000, come se la prima fosse assorbita nella seconda. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe così finito per configurare un reato impossibile, mancando in radice l'oggetto materiale del reato di riciclaggio, non potendo il pagamento di una falsa fattura costituire il provento del reato di bancarotta. La sentenza impugnata avrebbe quindi introdotto un diverso reato presupposto, mai contestato né accertato, violando altresì il principio di diritto secondo cui il delitto presupposto deve essere individuato nella sua tipologia e nei suoi elementi costitutivi; la sentenza si porrebbe, altresì, in contrasto sia con la sentenza definitiva che ha accertato la bancarotta, sia con la sentenza definitiva che ha escluso che la vicenda riciciatoria potesse trarre origine nei fatti di bancarotta in esame (all. 10 e 11). 2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648-bis cod. pen. e 238-bis cod. proc. pen., nonché omessa motivazione in relazione ai motivi aggiunti depositati in data 23 dicembre 2024. Rileva il ricorrente come coi motivi aggiunti la difesa avesse rappresentato che il Tribunale di Milano, con sentenza irrevocabile (all. 11), aveva assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub capo 6), accertando il momento consumativo dei reati presupposto del riciclaggio al 16 aprile 2017, quanto alla indebita 5compensazione, ed al 10 agosto 2017, 12 aprile 2018 e 19 aprile 2018, per i reati di bancarotta. A parere del ricorrente, inoltre, la questione non potrebbe ritenersi implicitamente scrutinata e disattesa, poiché si tratta di pronuncia definitiva che si pone in insanabile contrasto con la motivazione della sentenza impugnata ed è vieppiù decisiva, perché attinente al momento consumativo del reato presupposto, con portata dirompente sull'intero impianto motivazionale, in quanto non potrebbe configurarsi il riciclaggio in relazione a reati presupposto consumati solo diversi anni dopo le operazioni oggetto di contestazione. 2.7. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648-bis cod. pen., nonché motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in relazione alla riferibilità delle somme movimentate ai reati presupposto. Ripercorrendo gli elementi fattuali salienti, il ricorrente rileva come la fonte generatrice della provvista, nella specie la emissione delle false fatture, si collochi nell'anno 2016, quando, secondo la stessa impostazione accolta in sentenza, giunge a conclusione il complesso schema riciclatorio; inoltre, le restituzioni del danaro ripulito iniziavano prima della esistenza stessa delle cooperative: la contraddittorietà della motivazione si manifesterebbe, dunque, nel non considerare che tutte le movimentazioni, ritenute espressione di 'ripulitura', e le restituzioni del denaro sono anteriori alla stessa costituzione ed all'inizio della attività delle cooperative. Deduce, poi, illogicità della motivazione nella parte in cui l'apparato argomentativo si fonda sulla mera coincidenza temporale (dicembre 2015-giugno 2016) delle prime distrazioni con le ultime restituzioni, dato assurto a prova della riconducibilità delle movimentazioni ai reati presupposto. In verità, rileva il ricorrente, ciò rappresenta la più evidente smentita del percorso logico seguito: tutte le movimentazioni e le restituzioni della provvista riciclata non potrebbero essere il provento ripulito dei reati di bancarotta perché le cooperative all'epoca ancora non esistevano; né diversa valutazione potrebbe essere attribuita alla consegna di danaro che si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] in favore di moglie e figlio, avvenuta nel 2019 poiché, cadendo la premessa logica circa la provenienza delle somme, verrebbe meno anche il collegamento con la successiva consegna di danaro. Censura ancora il ricorrente come sia assente la motivazione anche in relazione alle prospettazioni, dedotte in appello, di alternativa provenienza lecita delle somme, derivanti dalle assoluzioni di cui ai capi 4) e 6) della rubrica, tra i medesimi soggetti e nello stesso periodo indicati dal capo 2).A tal fine, rileva il ricorrente come la sentenza richiami solo parzialmente le dichiarazioni rese dal Catania (che aveva chiarito che le somme restituite nel 2019 erano provento di evasione fiscale). 2.8. Con ottavo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione apparente, illogica e contradittoria in ordine alla esistenza di un contributo causale ed alla ascrivibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle movimentazioni successive alle sue dimissioni da AH [OSCURATO:PERSONA] S.A. La motivazione viene censurata, siccome apodittica e congetturale, nella parte in cui non risulta spiegata, se non con un ragionamento circolare, la affermazione di responsabilità dell'imputato per operazioni compiute dopo le dimissioni nell'ottobre del 2015, senza che sia indicato un qualche elemento che dimostri una sua successiva gestione, anche solo di fatto, della AH [OSCURATO:PERSONA], né un qualche coinvolgimento nelle vicende riciclatorie successive a tale data. Nel fondare la responsabilità delle movimentazioni del 2016 sul contributo causale derivante dalle operazioni poste in essere nel periodo 2013-2015, per cui è stata pronunciata assoluzione, la motivazione cadrebbe, dunque, a parere del ricorrente, in intrinseca ed insanabile contraddizione. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/06/2025, propongono ricorso per cassazione anche i difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 3.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, nonché vizio di mancanza di motivazione. Al riguardo, rileva il ricorrente come, in atto di appello, con riferimento al capo 14), fossero state formulate plurime censure e come la Corte territoriale abbia dedicato in risposta ad esse solo poche righe, con una motivazione apparente, mediante rinvio a quella esposta con riferimento al concorrente Catania. In particolare, rileva come manchi del tutto, nella sentenza impugnata, la motivazione in ordine alle deduzioni di omessa individuazione delle fatture soggettivamente inesistenti utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; alla circostanza che il curatore fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. abbia richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle fatture con l'approvazione della sezione fallimentare del Tribunale di Milano; alla circostanza che nulla è emerso dalla annotazione redatadal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA]Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese del 13 ottobre 2020 in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Inoltre, deduce il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto del D'[OSCURATO:PERSONA] delle società indicate in imputazione, descritte nella stessa sentenza impugnata, a pag. 42, come le "cooperative di Catania". Assume, poi, che la Corte territoriale avrebbe anche travisato il contenuto dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] (in cui il coimputato attribuiva personalmente a sé tutte le strategie decisionali delle società) ed omesso di considerare le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 26 luglio 2017. Deduce, quindi, la intervenuta prescrizione, già prima della pronuncia della sentenza di appello, in relazione alle condotte ascritte in qualità di amministratore di fatto del consorzio [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2014 e, in mancanza di individuazione delle singole fatture, anche a quelle emesse nell'anno 2015, nonché in relazione alle condotte ascritte in qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2015. 3.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648-ter cod. pen., nonché vizio di motivazione. Al riguardo, rileva il ricorrente come la descrizione della condotta di cui al capo 8) della rubrica richiami il capo 7), in cui è contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 81, 648-bis e 648-ter cod. pen., reati da cui i predetti venivano mandati assolti con la formula perché il fatto non sussiste con sentenza n. 4532/2024 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, prodotta dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] unitamente ai motivi aggiunti, per come rappresentato in sede di discussione orale dalla difesa del ricorrente odierno. Al riguardo, lamenta il ricorrente come difetti del tutto la motivazione sul punto, benché tale sentenza fosse pienamente utilizzabile ex art 238-bis cod. proc. pen. e rilevante il giudizio in fatto contenuto nei passaggi argomentativi e nella risoluzione di questioni che costituiscono antecedenti logico-giuridici dei fatti per cui è qui giudizio. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/06/2025, propone ricorso infine per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 4.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 8 d.lgs. 74/2000, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico. 8Al riguardo, in particolare, la motivazione viene censurata nella parte in cui, riconoscendo l'esistenza di 'altre finalità', senza specificare quali, non indica poi alcun elemento da cui desumere, con riferimento al reato di cui al capo 14), che il fine di far evadere VIVA a [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unica causa determinante della condotta e non piuttosto un mero 'effetto collaterale'. 4.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 512-bis cod. pen. e 578 -bis cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato presupposto ai fini della confisca dell'immobile sito in Marbella. Al riguardo, deduce il ricorrente come la Corte territoriale, pur dichiarando prescritto il reato di cui al capo 1), abbia mantenuto la confisca dell'immobile ex art. 578 -bis cod. proc. pen., ritenendo accertata la sussistenza del delitto di trasferimento fraudolento di valori: censura quindi sul punto la motivazione, sia nella parte in cui ha ritenuto la anteriorità del reato presupposto rispetto all'acquisto dell'immobile, siccome meramente assertiva e illogica a fronte delle specifiche deduzioni portate in appello, sia nella parte della individuazione del flusso finanziario confluito nel pagamento del prezzo dell'immobile, siccome carente. Censura vieppiù la motivazione nella parte in cui sconta un palese salto logico e rivela una violazione dell'art. 512-bis cod. pen., nel ritenere fittizia una operazione formalmente e sostanzialmente posta in essere dal legale rappresentante della società, in nome e per conto della stessa. 4.3. Con terzo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 578 -bis cod. proc. pen., con riferimento alla confisca dell'immobile sito in Desio ed in relazione al reato di cui al capo 3), dichiarato estinto per prescrizione. Al riguardo, lamenta il ricorrente come la Corte di appello, non pronunciandosi sul relativo motivo di doglianza, abbia confermato la confisca, senza che vi sia stato alcun accertamento della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della 9mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01). 1.1. La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01). Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, enucleare in modo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente. A oContenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 1.2. Inoltre, di fronte ad una 'doppia conforme' affermazione di responsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01;; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al primo motivo e relativamente al capo 14). 2.1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è contestato, al capo 14) della rubrica, quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce, con riferimento a detto capo, i vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, rilevando come la Corte territoriale abbia omesso di esaminare e dare risposta agli specifici motivi di appello, con cui si censurava, tra l'altro, la asserita qualità di amministratore di fatto del D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, altresì, la omessa individuazione delle fatture soggettivamente inesistenti utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. 2.1.1. Alcune considerazioni debbono essere preliminarmente svolte con riguardo alla qualità di amministratore di fatto, in riferimento alla quale vengono imputate al D'[OSCURATO:PERSONA] le condotte di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, descritte al capo 14) della rubrica. La nozione di amministratore di fatto, enucleata dall'art. 2639 cod. civ. quale figura equiparabile all'amministratore di diritto, presuppone l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione. Per come emergente, poi, sia dalla disciplina legislativa riguardante specificamente i reati societari, che dall'interpretazione giurisprudenziale in tema di reati fallimentari e tributari, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto è necessario lo svolgimento, in maniera non meramente episodica od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o 4Aalla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi. In particolare, sono stati ritenuti elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, utili alla qualificazione dell'amministratore di fatto di una società, quelli risultanti dall'organico inserimento del soggetto, che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi, nei rapporti di lavoro con i dipendenti, nei rapporti con i finanziatori, fornitori e clienti, ed in qualsiasi settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254 - 01; Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145 - 01). Anche con specifico riferimento alla categoria dei reati tributari, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continuativa attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 41891 del 17/09/2024, Gentile, Rv. 287125 - 01, che ha precisato come la qualifica di amministratore di fatto di una società non possa invece trarsi dal mero conferimento di una procura speciale ad negotia e dalle risposte fornite agli accertatori nel corso della verifica fiscale, trattandosi di elementi non dimostrativi, ex se, di una stabile ingerenza, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività imprenditoriale dell'ente; conforme, Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 - 01). Va, dunque, rilevato che l'accertamento del profilo di amministratore di fatto è da condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 - 01), bensì sulla base delle concrete attività dispiegate, in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili - secondo validate massime di esperienza - ad indici sintomatici. Inoltre, il relativo accertamento «non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo» (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01). La prova della posizione di amministratore di fatto, esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggettocon funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, spettando ai giudici del merito valutarne in tal caso la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01). Solo in ipotesi di società priva di reale autonomia ed operatività, e costituita esclusivamente per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento, la posizione di amministratore di fatto potrà finire per sovrapporsi e coincidere con quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento (Sez. 3, n. 20052 del 14/04/2022, Palmieri, Rv. 283202 - 01). Si tratta, dunque, in ogni caso, di apprezzamento che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione. 2.1.2. Orbene, nell'atto di appello (motivo n. 4, pagg. 12 e 13), proposto nell'interesse del D'[OSCURATO:PERSONA], venivano operate censure specifiche con riferimento alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 14): l'allora appellante lamentava, invero, come nella sentenza appellata non vi fosse motivazione in ordine alle condotte di emissione di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, a fronte di contestazione che coinvolgeva plurime società e plurimi periodi di imposta; difettava motivazione riferita all'imputato e alle condotte a lui contestate sub capo 14) della rubrica, benché già con le note di udienza, depositate davanti al giudice per l'udienza preliminare, si fosse contestata la qualifica di amministratore di fatto del D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle varie società di cui alla imputazione, alcune delle quali, peraltro, non risultavano neppure avere emesso fattura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. 2.1.3. A fronte delle plurime e specifiche deduzioni portate in appello, la Corte territoriale ha risposto rinviando alla motivazione esposta con riguardo al concorrente Catania, in cui si legge un ulteriore rinvio a quella del primo giudice (vds. pagg. 50 e 41 della sentenza impugnata). Il rinvio alla motivazione del primo giudice, che è stata attinta da specifiche ed argomentate censure, lascia i motivi di appello senza risposta. Invero, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta non enucleato, né svolto il ragionamento probatorio circa il ruolo di amministratore di fatto del D'[OSCURATO:PERSONA], sul punto potendosi leggere solo il contenuto delle dichiarazioni del Catania (da cui emerge anche, in modo peraltro contraddittorio rispetto all'assunto ruolo di amministratore di fatto, che il D'[OSCURATO:PERSONA] "si è arrabbiato non volendo più pagare questa tangente": pag. 31 della sentenza di primo grado).La motivazione risulta meramente apparente anche laddove argomenta circa l'esistenza di un sistema fraudolento caratterizzato dall'utilizzo distorto di enti a vita breve, che "dissimulavano somministrazioni irregolari a favore di committenti più o meno conniventi", dunque neppure individuando, in relazione ai singoli enti, quali fossero gli elementi fattuali e logici a sostegno della affermazione del coinvolgimento del D'[OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo di amministratore di fatto resta non esplicato in relazione a società che vengono anche indicate, nella stessa sentenza, come le "cooperative di Catania" (vds. pag. 42 della sentenza impugnata). 2.1.4. Tanto premesso, la Corte territoriale non ha dunque operato un confronto con le deduzioni della difesa, su cui la motivazione risulta assente. I superiori rilievi risultano assorbenti anche rispetto alle ulteriori deduzioni, compresa quella di difetto di motivazione in ordine alle fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, riferibili a plurimi periodi di imposta ed a diverse società, rispetto alle quali, invero, risulta dirimente l'accertamento della qualità di amministratore di fatto del D'[OSCURATO:PERSONA]. Vertendosi in ipotesi di annullamento con rinvio che investe la sussistenza del reato, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura relativi alla decorrenza della prescrizione. La sentenza va pertanto annullata limitatamente al capo 14, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano affinché, con pieni poteri di cognizione e con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, rivaluti il compendio probatorio, al fine di dare risposta al motivo inerente la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, dando rilievo, a tal fine, all'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, ovvero, in relazione alle singole società, se ritenute totalmente prive di operatività, al ruolo di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento. 2.2. Il secondo motivo risulta non consentito, in parte aspecifico e comunque manifestamente infondato. Invero, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648-ter cod. pen., nonché vizio di motivazione, rilevando, con riferimento al capo 8) della rubrica, come la descrizione della condotta ivi contenuta richiami il capo 7), in cui è contestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 81, 648-bis e 648-ter cod. pen., reati da cui i predetti sono stati assolti, con la formula perché il fatto non sussiste, con sentenza irrevocabile n. 4532/2024 del Tribunale di Milano, prodotta dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, lamenta il ricorrente come difetti del tutto la motivazione, benché tale sentenza sia pienamente utilizzabile ex art 238-bis cod proc. pen. e rilevi il giudizio in fatto in essa contenuto. Orbene, sul punto in ricorso si rappresenta che, solo in sede di discussione orale innanzi alla Corte di appello, la difesa del D'[OSCURATO:PERSONA] deduceva essere intervenuta sentenza n 4632/2024, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati sub capo 7, sentenza invece allegata ai motivi aggiunti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], depositati nel dicembre 2024 (pag. 9 del ricorso). Rispetto a detto profilo di censura, dunque, prima ancora che difettare la allegazione di una previa, tempestiva devoluzione della questione al giudice di appello, rileva la assoluta aspecificità del motivo, dalla formulazione del quale neppure risulta che il documento sia stato acquisito dalla Corte di appello. Il motivo risulta vieppiù generico nella misura in cui si limita ad invocare, con riferimento alla sentenza intervenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al capo 7, la "efficacia probatoria [che] risiede nei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione e nella risoluzione delle questioni che costituiscono gli antecedenti logico-giuridici della pronuncia assolutoria" (pag. 11 del ricorso). Inoltre, il motivo presenta poi un ulteriore profilo di aspecificità nella parte in cui meramente e genericamente reitera la doglianza, portata in appello, in punto di mancanza di prova circa la riferibilità al ricorrente delle somme contestate (pag. 9 del ricorso), senza confrontarsi con la motivazione, compiuta, coerente e priva di aporie logiche evidenti, resa sul punto dalla Corte territoriale (pagg. 48-50 della sentenza impugnata). D'altro canto, dalla stessa lettura del capo di imputazione si rileva come il richiamo, contenuto nel capo 8, al precedente capo 7, sia solo descrittivo e funzionale alla individuazione delle operazioni poste a base delle imputazioni di indebita compensazione (per cui nei confronti del ricorrente è finanche intervenuta condanna definitiva) e bancarotta fraudolenta, contestate a D'[OSCURATO:PERSONA] quali reati presupposto dell'autoriciclaggio. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico e meramente reiterativo della doglianza avanzata con l'atto di appello; il motivo risulta, inoltre, anche manifestamente infondato. Con riferimento al capo 14, l'odierno ricorrente contestava, con specifico motivo di appello, la sussistenza del dolo specifico e, in particolare, che la finalità di evasione della iva fosse l'unica causa determinante della condotta, potendosi A 5piuttosto configurare come un mero 'effetto collaterale' (vds. secondo motivo di appello, in particolare pagg. 11 e 12). Sul punto la Corte di appello ha reso motivazione compiuta e logica, in aderenza alle risultanze processuali, facendo rinvio alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, da cui emergeva come il Catania perseguisse vantaggi economici e fiscali, nella consapevolezza di agevolare l'evasione altrui (vds. pagg. 41 e 42 della sentenza impugnata). La decisione risulta vieppiù avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati in materia. Invero, in generale, si rammenta come non sia richiesto che ogni concorrente in un reato a dolo specifico sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, essendo sufficiente che sia consapevole della intenzione con cui altri agisce. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte, specificamente in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha ripetutamente affermato non essere necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi, attraverso l'utilizzo delle fatture emesse, sia esclusivo, ben potendo essere integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire un concorrente profitto personale (Sez. 3, n. 42819 del 01/10/2024, Giardino, Rv. 287093 - 01; Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162 - 01; Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442 - 01). 3.2. Il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo della censura portata nell'atto di appello, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. Con il suindicato motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 512-bis cod. pen. e 578-bis cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato presupposto, ai fini della confisca dell'immobile sito in Marbella. Al riguardo, ha censurato la motivazione, sia nella parte in cui ha ritenuto la anteriorità del reato presupposto rispetto all'acquisto dell'immobile, siccome meramente assertiva e illogica, a fronte delle specifiche deduzioni portate in appello, sia nella parte della individuazione del flusso finanziario confluito nel pagamento del prezzo dell'immobile, siccome carente. Ha censurato vieppiù la motivazione, nella parte in cui sconta un palese salto logico, e rivelato una violazione dell'art. 512-bis cod. pen., laddove è stata qualificata come fittizia una operazione formalmente e sostanzialmente posta in essere dal legale rappresentante della società, in nome e per conto della stessa. g3.2.1. Al riguardo, giova rammentare che l'art. 512-bis cod. pen., che ha raccolto il contenuto della incriminazione già edita nel testo dell'art. 12- quinquies, comma 1, del d.l. 306/1992, così dispone: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.648, 648-bis e 648- ter del codice penale è punito con la reclusione da due a sei anni». Questa Corte, nella sua massima espressione collegiale (Sez. U, n. 25191, del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590 - 01), ha affermato che il reato di cui all'art. 12 -quinquies, comma 1, del d.l. 306/1992 costituisce una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge, il cui ambito di applicabilità «non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene e, inoltre, [...] prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a schemi negoziali tipici, quanto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua la fittizia attribuzione» (Sez. U, Iavarazzo, cit.). Il disvalore della condotta è dunque ancorato a, e si esaurisce con, il ricorso a "meccanismi di interposizione soggettiva", capaci di realizzare l'attribuzione del bene (denaro o altre utilità) al terzo e determinare, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli art. 648, 648- bis e 648- ter cod. pen. 3.2.2. Nella specie, il reato sub capo 1 (art. 512-bis cod. pen.) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello. La Corte di appello, ai fini del mantenimento della confisca, per come prescritto dalla norma di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen., ha preso in esame il motivo sul punto e lo ha disatteso, operando una valutazione nel merito delle doglianze relative (yds. pagg. 33 e 38- 40 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, in particolare, ha condiviso il ragionamento e la ricostruzione del giudice per la udienza preliminare, rilevando come l'acquisito dell'immobile di Marbella fosse stato realizzato al fine di commettere il delitto di riciclaggio (contestato a [OSCURATO:PERSONA]) e come i reati presupposti del riciclaggio - individuati nelle condotte distrattive legate ai delitti di bancarotta - fossero staticollocati temporalmente dal dicembre 2015 sino a giugno 2016 (vds. pag. 39 della sentenza impugnata e pagg. 34-35 della sentenza di primo grado). Quanto alla fittizietà della intestazione, la Corte di appello ha rilevato, poi, come l'intestazione dell'immobile ad un soggetto diverso (ovvero alla Ljus s.a., anziché al diretto interessato Catania) costituisse oggettivamente una operazione tesa ad ostacolare la diretta riferibilità del bene all'imputato, restando irrilevante che il Catania fosse all'epoca amministratore della società, essendo evidente lo scopo di mantenere il controllo/disponibilità di un bene acquistato con somme di danaro di provenienza illecita senza apparirne l'intestatario, interponendo una società schermo (pag. 40 della sentenza impugnata). La motivazione della sentenza impugnata dà sul punto rilievo anche al fatto che fosse stato lo stesso Catania a descrivere l'utilizzo della società come strumento di 'interposizione' e come la ricostruzione operata nel doppio grado abbia dato effettiva evidenza di società utilizzate come schermo, con lo scopo di frapporre ostacoli alla ricostruzione della provenienza delle somme. 3.2.3. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante che le movimentazioni di danaro fossero riconducibili, più o meno agevolmente, al Catania. A tal fine la Corte di appello ha fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di autoriciclaggio, a mente della quale «l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità ex ante della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa» (Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419 - 01). Si tratta di pronuncia che si inserisce nel solco consolidato dell'orientamento secondo cui deve considerarsi irrilevante la tracciabilità dell'operazione, atteso che il trasferimento a terzi costituisce, comunque, condotta idonea ad ostacolare l'individuazione del provento delittuoso, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non rappresentano l'evento del reato, posto che la norma considera sufficiente all'integrazione del reato la sola realizzazione di un ostacolo, e non già un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Rv. Arrichiello 263531 - 01). La soluzione della Corte territoriale risulta pertanto corretta in punto di diritto, seppur al riguardo debbano soccorrere i principi affermati specificamente con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen., sopra esposti. AInvero, come visto, in tema di trasferimento fraudolento di valori l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia, che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613 - 01). La condotta vietata consiste, dunque, nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione: correttamente, dunque, è stata ritenuta integrare il reato la condotta di attribuzione della proprietà dell'immobile sito in Marbella, di cui al capo 1, alla società Ljus s.a., bene su cui il Catania continuava a trovarsi in un rapporto di signoria; nessun rilievo, al fine di escludere il carattere fittizio della attribuzione, poteva rivestire la circostanza che l'imputato fosse all'epoca amministratore di tale società, poiché ciò non incideva sulla creazione e sul mantenimento di una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale dominus, per come risultante dalla ricostruzione in fatto operata nel doppio grado del merito, con motivazione coerente, compiuta e logica. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione. D'altro canto, il motivo in oggetto, pur formalmente formulato anche per violazione di legge in riferimento all'art. 578 -bis cod. proc. pen., non argomenta in ordine a diversi profili: invero, il ricorrente sviluppa l'argomentazione esclusivamente in punto di motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria, dolendosi del mancato accertamento di responsabilità richiesto per il mantenimento della confisca a seguito di dichiarazione di prescrizione del reato, e per il resto deduce ed argomenta circa la erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., in punto di anteriorità del reato presupposto e natura fittizia della attribuzione. 3.3. Il terzo ed ultimo motivo risulta aspecifico, non confrontandosi con le statuizioni della decisione impugnata. Invero, il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 578 -bis cod. proc. pen., con riferimento alla confisca dell'immobile sito in Desio ed in relazione al reato di cui al capo 3), dichiarato estinto per prescrizione. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta tuttavia essere stata disposta la revoca della confisca degli immobili di cui al capo 3), siti in Desio, via Bainsizza n. 4, intestati al Ljus S.A. (vds. dispositivo della sentenza; vds. anche pagg. 33 e 42 della sentenza impugnata).4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è privo della necessaria specificità, in quanto reitera doglianze alle quali la Corte di appello ha già opposto fondate argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta compiutamente, ed è, comunque, manifestamente infondato. 4.1.1. Il ricorrente deduce un presunto difetto di giurisdizione, erroneamente radicata sulla base della iniziale consegna di somme da parte degli autori del reato presupposto e delle successive restituzioni agli stessi, in quanto tale condotta, precedente rispetto alla introduzione del reato di autoriciclaggio, non potrebbe essere valorizzata; inoltre, anche la riconsegna del denaro ripulito agli autori del reato presupposto non potrebbe radicare la giurisdizione italiana, trattandosi di segmento della condotta che esula da quella tipica di riciclaggio e costituirebbe post factum non punibile. 4.1.2. Il ricorrente non considera che, a prescindere dalla rilevanza o meno delle condotte di autoriciclaggio ascrivibili ai coimputati, il segmento di condotta valorizzato onde radicare la giurisdizione italiana inerisce al reato di riciclaggio ascritta al terzo [OSCURATO:PERSONA], la cui rilevanza penale non è mai stata in discussione. 4.1.3. Invero, la giurisprudenza (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652 - 01), nel chiarire che, in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell'intraneus, non ha mancato di evidenziare, in motivazione, che "prima dell'introduzione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. (...), nessun dubbio era mai stato nutrito con riferimento alla configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 648-bis cod. pen. in casi nei quali l'autore del delitto-presupposto, pur non punibile, avesse fornito un contributo rilevante alla condotta tipica del riciclatore extraneus; ed, invero, il concorso nell'attività riciclatoria del soggetto responsabile del reato presupposto è, secondo l'id quod plerumque accidit, ordinario (essendo naturale che la predetta attività illecita venga generalmente ordita su impulso e nell'interesse di quest'ultimo). La novità consiste unicamente nel fatto che, prima dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, egli era un concorrente non punibile, mentre oggi è punibile". 4.1.4. Quanto all'ulteriore censura, la Corte di appello (f. 43 della sentenza impugnata) ha bene osservato che la condotta in contestazione costituiva l'ultimo segmento del reato contestato, valorizzando sia le caratteristiche astratte del delitto di riciclaggio come 'reato a forma libera e a consumazione potenzialmente prolungata', sia la specifica contestazione e ricostruzione della fattispecie20 /A,concreta: "dalle lettura delle annotazioni della GdF e dalle stesse dichiarazioni di CATANIA (ed in parte di [OSCURATO:PERSONA]), il disegno complessivo parte da una consegna di somme - provento dei delitti presupposto - da parte di CATANIA a [OSCURATO:PERSONA] attraverso società appositamente costituite o già esistenti con trasferimento estero su estero, fino a "rientrare" - in contanti - in Italia, disegno che per le sue specifiche caratteristiche coincide perfettamente con lo schema del delitto di riciclaggio, che viene consumato anche in Italia". 4.1.5. D'altro canto, è senz'altro pacifico in giurisprudenza che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in tema di riciclaggio, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta (cfr. Sez. 2, n. 14175 del 01/04/2025, Rv. 287804 - 01, in tema di riciclaggio realizzato mediante "trasferimento" transfrontaliero di denaro di delittuosa provenienza che, per la sua natura di reato a forma libera e a consumazione potenzialmente prolungata, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si realizza un qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi, successivo a precedenti versamenti, da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito: fattispecie relativa al trasferimento elettronico di danaro da conto estero a conto acceso da un diverso soggetto presso un istituto di credito italiano in cui la Corte ha ritenuto che fosse stata realizzata in Italia una frazione della complessiva condotta costituente l'azione dissimulatoria, integrante il delitto di riciclaggio). 4.2. Il secondo motivo è privo della necessaria specificità, in quanto reitera doglianze alle quali la Corte di appello ha già opposto fondate argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta compiutamente, ed è, comunque, manifestamente infondato. 4.2.1. Il ricorrente eccepisce l'incompetenza dell'adito Tribunale, che sarebbe stato malamente individuato come competente per ragioni di connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: la competenza territoriale sarebbe stata determinata sull'erroneo presupposto che i reati di riciclaggio fossero teleologicamente connessi con il delitto presupposto di bancarotta aggravata, consumato in Milano, laddove, in realtà, il rapporto mezzo-fine, relativo alla finalità di occultamento tra reati, sussisteva esclusivamente tra la distrazione e la falsa fatturazione, mentre il riciclaggio avrebbe unicamente consentito di occultare la provenienza delittuosa dei proventi di distrazione e, quindi, di far conseguire il profitto dei reati presupposti ai suoi autori, finalità esclusa, per espressa volontà legislativa, dalla previsione di cui all'art. 12 lett. c), cod. proc. pen. Sarebbe stata, pertanto, competente l'A.G. di Trani, luogo di commissione del riciclaggio di cui al capo 7). 214.2.2. In realtà la Corte di appello (f. 43 s. della sentenza impugnata) ha correttamente ritenuto configurabile tra i reati in oggetto il nesso di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - «se, dei reati per cui si procede, gli uni sono stato commessi per eseguire od occultare gli altri» -, valorizzando il "complessivo disegno che lega le specifiche condotte oggetto dei reati presupposto ed il riciclaggio, disegno originario e certamente oggetto di rappresentazione di tutti i soggetti coinvolti nella creazione dei meccanismi fraudolenti ab origine, dovendo essere individuato lo scopo originario delle condotte illecite nella finalità di creare provviste mascherando le uscite finanziarie con false cause di pagamento (le fatture per operazioni inesistenti emesse da altre cooperative, previ accordi), già sapendo che detti flussi finanziari sarebbero 'ritornati' dopo la ripulitura avvenuta tramite il riciclaggio". Il disegno originario, precedente anche rispetto al pagamento delle fatture, era quello di esportare all'estero, trasformare e far rientrare il denaro; la finalità perseguita era dunque quella di "occultare il reato (drenare denaro delle cooperative mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), ed il mezzo era il riciclaggio, che consentiva proprio di occultare la fraudolenza delle operazioni: il pagamento di false fatture consente, quindi, di fare 'uscire' risorse (reato fine) che il riciclaggio (reato mezzo) consente di recuperare attraverso complessi passaggi finanziari all'estero, fino al rientro in Italia". Il rapporto di strumentalità viene, quindi, analizzato alla luce del complessivo disegno che lega le specifiche condotte oggetto dei reati presupposti ed il riciclaggio (ff. 43 s. della sentenza impugnata). 4.2.3. In tal modo, peraltro, la Corte di appello ha inoltre fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G, Rv. 271223 - 01, secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (conforme anche Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv. 288847 - 01). 4.2.4. D'altro canto, il nesso incensurabilmente enucleato dalla Corte di appello, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461 - 03), può assumere rilievo a prescindere dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen., ovvero indipendentemente da essa.22 p4.3. Il terzo motivo difetta della necessaria specificità, in quanto reitera doglianze alle quali la Corte di appello ha già opposto fondate argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta compiutamente, ed è, comunque, manifestamente infondato. 4.3.1. Il ricorrente lamenta che l'affermazione di penale responsabilità in ordine al capo 2) sia stata fondata su un documento tardivamente prodotto dal P.M. ed inutilizzabile, contenente elementi risultati decisivi ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità. 4.3.2. Tuttavia, come già chiarito dalla Corte di appello (f. 46 della sentenza impugnata) il documento in oggetto è un "mero elenco di atti già depositati, che il P.M. produce per una più immediata consultazione con riferimento ai singoli capi d'imputazione (si rinvia all'elenco delle annotazioni contenute sia nella richiesta che nel decreto che dispone il giudizio ed alle annotazioni indicate nella memoria al capo 2)". 4.3.3. Deve, peraltro, ricordarsi che l'acquisizione di ufficio (pur se su sollecitazione della parte interessata) di documenti, anche contenenti elementi probatori decisivi, non è in assoluto preclusa al GUP (v. art. 441, comma 5, cod. proc. pen.). Ed infatti la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può essere esercitato in qualsiasi momento, anche in sede di udienza fissata per eventuali repliche, stante l'assenza di disposizioni ostative, a condizione che sia garantito il diritto al contraddittorio (cfr. Sez. 5, n. 12352 del 20/11/2025, dep. 2026, Rv. 289829 - 02). Ciò premesso, se - come afferma la sentenza impugnata - quanto contenuto nel documento non ha condizionato l'affermazione di responsabilità, il ricorrente non ha interesse a dolersi dell'acquisizione del documento predetto; se, al contrario, la ha condizionata, ben sussistevano le condizioni in presenza delle quali il documento sarebbe stato acquisibile di ufficio. 4.3.4. Il rilievo che precede è assorbente. Per completezza, deve, peraltro, rilevarsi che sarebbe stato onere del ricorrente evidenziare compiutamente la decisività degli elementi, asseritamente non già desumibili ex actis, in ipotesi illegittimamente veicolati tra quelli utilizzabili ai fini della decisione ai sensi della disposizione processuale che si assume violata. In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Rv. 289838 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303 - 01; vedi anche, in precedenza, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01) è ferma nel ritenere che grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena23 kd'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a base degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata. A tale onere il ricorrente in concreto non adempie poiché, a fronte di elementi di prova ampi ed estremamente compositi, si è limitato ad evocare genericamente la decisività di quanto risultante dal documento de quo. 4.4. Il quarto motivo è privo della necessaria specificità, in quanto reitera doglianze alle quali la Corte di appello ha già opposto fondate argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta compiutamente, ed è, comunque, manifestamente infondato. 4.4.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, la produzione del predetto elenco da parte del P.M. avrebbe comportato una modifica dell'imputazione sub 2), non consentita in sede di giudizio abbreviato non condizionato (l'ultima restituzione indicata nell'elenco prodotto sarebbe quella del 27/06/2016, mentre nel capo di imputazione l'ultima restituzione ascritta al [OSCURATO:PERSONA] è quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che le movimentazioni indicate nell'elenco non costituissero modifica del capo di imputazione, travisando, inoltre, la rilevanza e la posizione, nell'ambito dello schema riciclatorio che aveva ritenuto di enucleare, di soggetti, fasi e rapporti bancari riferibili a società diverse. 4.4.1. Il motivo difetta della necessaria specificità, reiterando censure già compiutamente esaminate ed incensurabilmente disattese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. 4.4.2. Invero, la Corte di appello (f. 45 s. della sentenza impugnata), dopo avere puntualmente riepilogato le vicende dell'originaria imputazione, ed, in particolare, la sua originaria consistenza e l'incidenza su di essa delle memorie prodotte dal P.M. in data 9 novembre 2022 e 15 settembre 2023 (con copiosi ed articolati rilievi che - certamente noti alle parti perché presenti nella motivazione della sentenza impugnata - ben possono in questa sede essere richiamati senza necessità di riportarli pedissequamente), ha legittimamente concluso che "la contestazione del P.M. è stata modificata - con riferimento alla data di consumazione del reato - già dal 2022, con indicazione del 2019; per quanto24 p-riguarda invece le indicazioni degli accrediti del giugno del 2016, essi non costituiscono né "nuova" contestazione né - tantomeno - modifica del capo di imputazione o contestazione suppletiva, trattandosi di riferimenti di dettaglio di elementi già originariamente contenuti sin dalla richiesta di rinvio a giudizio; questi dati di dettaglio risultano estrapolati da atti da sempre presenti, tanto da essere, appunto, riportati nel capo 1 d'imputazione (si ripete, movimenti di dettaglio degli accrediti da BLEDON)". 4.5. Il quinto motivo è, ad un tempo, privo della necessaria specificità, in quanto reitera doglianze alle quali la Corte di appello ha già opposto fondate argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta compiutamente, e manifestamente infondato. 4.5.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata ha individuato come reato presupposto non più la contestata bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì una appropriazione indebita, nel tentativo di anticiparne il momento consumativo in risposta alla deduzione difensiva per cui non sarebbe stato possibile predicare un riciclaggio da bancarotta prima della sua consumazione con la dichiarazione di fallimento: in tal modo sarebbe stata operata una doppia forzatura logico-giuridica, trasformando la bancarotta in frode fiscale e qualificando il pagamento delle false fatture come appropriazione indebita, in tal modo finendo per innestare quest'ultima all'interno del reato ex art. 8 d. Igs. 74/2000, come se la prima fosse assorbita nella seconda. La sentenza impugnata avrebbe quindi valorizzato un diverso reato presupposto, mai contestato né accertato, violando altresì il principio di diritto secondo cui il delitto presupposto deve essere individuato nella sua tipologia e nei suoi elementi costitutivi; essa si porrebbe, inoltre, in contrasto sia con la sentenza definitiva che ha accertato la bancarotta, sia con la sentenza definitiva che ha escluso che la vicenda riciclatoria in esame potesse trarre origine nei fatti di bancarotta in esame. In concreto, la Corte di appello avrebbe finito per configurare un reato impossibile, mancando in radice l'oggetto materiale del reato di riciclaggio, non potendo il pagamento di una falsa fattura costituire il provento del reato di bancarotta. 4.5.2. Deve premettersi che, secondo l'orientamento assolutamente dominante in giurisprudenza, ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale t essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, non essendo necessari l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi ff 25autori, ovvero la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522 - 01; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282629 - 01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433 - 02; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334 - 01). 4.5.3. Ciò premesso, la Corte di appello (f. 44 della sentenza impugnata), dopo aver richiamato "gli argomenti già svolti con riferimento alla posizione del CATANIA per quanto riguardava le date di consumazione delle fattispecie distrattive", ed aver precisato "che - nel caso della contestazione sub 2 a carico del [OSCURATO:PERSONA] - il delitto in esame viene contestato siccome consumato (...) fino al 2019; se infatti la contestazione sub capo 1 nei confronti di CATANIA deve necessariamente, 'fermarsi' al 23.5.16 - ossia alla data di intestazione fittizia dell'immobile di Marbella alla Ljius finalizzata al riciclaggio - ed è quindi da tale data che deve essere valutata l'anteriorità dei delitti presupposto", ha incensurabilmente concluso che, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], "la condotta contestata si protrae fino al 2019, e dunque tutte le condotte legate sia alla bancarotta che alle indebite compensazioni sono ad essa certamente anteriori". Si è aggiunto che "non possono trovare dunque accoglimento le censure relative all'individuazione delle date di commissione dei reati presupposto in epoca successiva alle condotte di riciclaggio, che la difesa fa terminare al giugno 2016 (...): e ciò sia con riferimento a quanto supra indicato sia circa la consumazione del delitto ex art. 648-bis c.p. al 2019, sia con riferimento alle date di emissione delle fatture, posta - comunque - l'esistenza di fatture anteriori anche al giugno del 2016". 4.5.4. Merita di essere posto in rilievo che anche il corrispondente motivo di appello si profilava generico nella parte in cui non si confrontava con la specifica motivazione addotta sul punto dal primo giudice. Invero, circa la anteriorità dei delitti-presupposto rispetto alle condotte di riciclaggio (ff. 21 s. della sentenza di primo grado), il primo giudice aveva rilevato come le dichiarazioni di fallimento delle società cooperative interessate dall'indagine fossero tutte intervenute tra il 2017 e il 2018, ovvero in data successiva al periodo di reimpiego del danaro, ma che le condotte penalmente rilevanti che avevano determinato i singoli fallimenti erano precedenti ed, almeno in parte, intervenute entro il giugno 2016. Si evidenziava, inoltre, sulla base delle risultanze processuali, che, in sede di perquisizione dell'immobile di via Zanella 90 in Desio, fosse stato rinvenuto un appunto contenente la registrazione delle uscite di cassa in contanti, riferibili ai mesi di aprile e luglio 2016; tra le fatture per operazioni inesistenti i cui importi erano stati restituiti (e quindi distratti), emergevano come giudizialmente accertate anche fatture del 2015 (per Fedel coop 26del 31 dicembre 2015 per 50.000 euro) e dell'aprile/maggio 2016 per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. (f. 22 della sentenza di primo grado). D'altro canto, anche dalla analisi degli estratti conto della AH [OSCURATO:PERSONA] erano emersi trasferimenti di danaro, non altrimenti giustificati, avvenuti in periodi compatibili, anche se "piuttosto contestuali" alla ricezione del danaro distratto attraverso il meccanismo di restituzione del danaro indebitamente fatturato (f. 22 della sentenza di primo grado). Il Tribunale aveva poi valorizzato le stesse dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] e del CATANIA, che illustravano plasticamente il meccanismo di drenaggio di danaro dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuato soprattutto attraverso il meccanismo delle false fatture di [OSCURATO:PERSONA] (solo per la società [OSCURATO:PERSONA]), ovvero attraverso i prelievi con carte prepagate, danaro che veniva successivamente consegnato in contanti al [OSCURATO:PERSONA] che lo "riciclava" facendo ritornare il denaro sul conto corrente della AH [OSCURATO:PERSONA] (f. 23 s. della sentenza di primo grado); ciò premesso, si era correttamente rilevato che i reati-presupposto del riciclaggio erano stati individuati nel capo di imputazione nelle indebite compensazioni e nelle bancarotte delle cooperative oggetto di indagine (f. 21 della sentenza di primo grado). Peraltro, come ammesso dai coimputati CATANIA e D'[OSCURATO:PERSONA] ed accertato nel procedimento conclusosi con sentenza del 23/02/2018, divenuta irrevocabile, le fatture per operazioni inesistenti erano state utilizzate per le indebite compensazioni per cui è intervenuta condanna (f. 21 ss. della sentenza di primo grado): il CATANIA aveva, in particolare, confermato che la provvista derivava dal drenaggio di danaro attuato con il meccanismo delle false fatture, riferendo altresì di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] circa 400/500 mila euro in contanti nel periodo dal 2014 al 2016, e che il [OSCURATO:PERSONA], che percepiva un compenso in percentuale per questa attività, li aveva 'riciclati' facendo confluire il danaro sul conto corrente della AH [OSCURATO:PERSONA]. Mutuando tali considerazioni, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha, a sua volta, incensurabilmente evidenziato che il tempus commissi delicti dei delitti-presupposto del contestato riciclaggio è stato individuato nelle specifiche distrazioni di somme collegate ai pagamenti di esse per operazioni inesistenti (f. 36 s. della sentenza impugnata): gli importi distratti attraverso il meccanismo dell'utilizzo-ritorno delle somme indicate nelle fatture per operazioni inesistenti avevano, quindi, consentito, a parere dei giudici del doppio grado, di creare una provvista necessaria sia per le operazioni di intestazione fittizia che per quella di riciclaggio di cui al capo 2). 4.5.5. Ma vi è di più. 274.5.5.1. Superato l'isolato orientamento (Sez. 2, n. 23052 del 23/04/2015, Rv. 264040 - 01) per il quale i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili solo se le condotte previste dalle disposizioni incriminatrici ad essi relative siano state poste in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento, poiché non è ammissibile ipotizzare che gli stessi siano consumati prima del perfezionamento del reato presupposto, la giurisprudenza (Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277854 - 02; Sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 268600 - 01; Sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, Rv. 267497 - 01) appare ormai univocamente, e condivisibilmente, orientata nel senso che i predetti delitti riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte erano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando il soggetto, a danno del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito. 4.5.5.2. L'orientamento da ultimo esposto merita certamente condivisione, in considerazione del rapporto in cui si trovano il delitto di appropriazione indebita ed il delitto di bancarotta patrimoniale, in ragione del quale il secondo assorbe il primo ai sensi dell'art. 84 cod. pen., divenendo l'appropriazione un elemento costitutivo della bancarotta quando la società, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa (che diviene distrattiva), venga dichiarata fallita (così Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015, Rv. 266018). 4.5.5.3. Non sarebbe di ostacolo alla configurabilità di un riciclaggio presupponente una appropriazione indebita il difetto di querela in ordine a quest'ultima (cfr. artt. 648-bis, ult. comma, e 648, ult. comma, cod. pen.). 4.5.5.4. La possibilità, in diritto, di configurare il delitto di riciclaggio valorizzando condotte poste in essere anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto è stata successivamente riconosciuta, pur in relazione a diversa fattispecie, anche da Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Rv. 286052 - 01. 4.5.5.5. Ciò ulteriormente premesso, e contrariamente a quanto asseritamente ritenuto dal ricorrente, deve ritenersi che non vi sarebbe nulla di illegittimo se la Corte di appello avesse valorizzato, quale delitto presupposto del contestato riciclaggio, un reato, quello di cui all'art. 646 cod. pen., costituente elemento componente della bancarotta fallimentare evocata nel capo /fr 28d'imputazione, essendo quest'ultima assimilabile in toto alla prima, rispetto alla quale richiede un mero quid pluris consistente nella dichiarazione di fallimento. In tal caso, infatti, non potrebbe dirsi intervenuta una illegittima mutatio libelli, poiché ci si sarebbe limitati unicamente a valorizzare un segmento del più ampio reato presupposto menzionato nel capo d'imputazione. 4.6. Il sesto ed il settimo motivo non sono consentiti, perché dedotti per la prima volta in sede di legittimità; il sesto motivo è anche, in parte, privo della necessaria specificità e manifestamente infondato. 4.6.1. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la mancata considerazione delle doglianze oggetto dei motivi aggiunti tempestivamente presentati. 4.6.2. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la non configurabilità del reato di riciclaggio ascrittogli, in particolare per la non riferibilità delle somme movimentate ai reati presupposto, poiché la fonte generatrice della provvista (ovvero la emissione delle false fatture) risalirebbe all'anno 2016, quando, secondo la stessa impostazione accolta in sentenza, il complesso schema riciclatorio che si è preteso di individuare giungerebbe a conclusione; inoltre, le restituzioni di danaro ripulito inizierebbero prima dell'esistenza stessa delle cooperative. La sentenza impugnata valorizzerebbe illogicamente la mera coincidenza temporale (dicembre 2015-giugno 2016) delle prime distrazioni con le ultime restituzioni, facendola assurgere a prova della riconducibilità delle movimentazioni ai reati presupposto. Il ricorrente lamenta, infine, carenza di motivazione in relazione alla doglianza mossa in appello circa gli scenari alternativi, di provenienza non illecita delle somme derivante dalle assoluzioni di cui ai capi 4) e 6) della rubrica, tra i medesimi soggetti e nello stesso periodo indicati dal capo 2), essendo a tal proposito state richiamate solo parzialmente le dichiarazioni rese dal Catania (che aveva chiarito che le somme restituite nel 2019 erano provento di evasione fiscale). 4.6.3. Ciò premesso, osserva il collegio che, nell'atto di appello presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], erano stati dedotti solo 4 motivi, puntualmente riepilogati dalla Corte di appello nella sentenza impugnata (f. 29 s.), che lamentavano: 1. - difetto di giurisdizione (ff. 2 - 7 dell'atto di appello) ed, in subordine, incompetenza per territorio (ff. 7 - 10 dell'atto di appello); 2. - erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., per essere i reati-presupposto, fonte dei presunti proventi illeciti, successivi alla contestata condotta di ripulitura (ff. 10 - 32 dell'atto di appello). A riprova del chiaro (e limitato) tenore del petitum, il motivo si conclude con la seguente proposizione, letteralmente trascritta: "Si è forzato il dato temporale incontestabile e travisati i pacifici insegnamenti della giurisprudenza per radicare a tutti i costi la fonte della 29provvista oggetto di riciclaggio ai reati di indebita compensazione e bancarotta, nonostante le diverse sentenze hanno accertato (anche con forza di giudicato) che i delitti presupposto del riciclaggio sono stati commessi solo in epoca successiva alla condotta di ripulitura contestata [; ciò] dimostra in modo inconfutabile, già sul piano logico, l'insussistenza del fatto di cui al capo 2" (f. 32 dell'atto di appello); 3. "difetto di correlazione tra accusa e difesa" (rectius, tra accusa e sentenza), poiché il fatto accertato in sentenza sarebbe diverso da quello contestato (ff. 32 - 37 dell'atto di appello); 4. (in subordine) eccessività del trattamento sanzionatorio. 4.6.4. Come si vede, le doglianze di cui agli odierni sesto e settimo motivo non erano state proposte, pur essendo possibile formularle. 4.6.5. Né, d'altro canto, l'odierno ricorso contesta la lacunosità del riepilogo dei motivi di appello operato dalla Corte nella sentenza impugnata. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui è dedotta, con unico motivo, una violazione di legge e/o un vizio motivazionale verificatisi nel precedente giudizio impugnatorio, nel caso in cui non si contesti il riepilogo delle doglianze contenuto nella decisione impugnata, che non menzioni la questione nel novero delle doglianze precedentemente dedotte, posto che, in carenza di tale contestazione, l'articolato motivo, se non rilevabile d'ufficio, deve intendersi proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità e ritenersi, pertanto, tardivo (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Rv. 288117 - 01, riguardante il subprocedimento cautelare; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01, in tema di violazione di leggi; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066 - 01, in tema di violazione di leggi). 4.6.6. Il ricorrente lamenta che le doglianze di cui al sesto motivo avrebbero costituito, almeno in parte, oggetto di motivi nuovi ritualmente depositati. La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, tradizionalmente ferma nel ritenere che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01; nel medesimo senso, più recentemente, Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dei). 2023, Rv. 284036 - 01, con la precisazione che la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi costituisce principio generale delle impugnazioni; Sez. 6, n. 3036206 del 30/09/2020, Rv. 280294 - 01, per la quale, in particolare, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259740 - 01, per la quale, inoltre, l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare). Nel caso in esame, risulta evidente che le ulteriori doglianze asseritamente formulate nei menzionati "motivi nuovi" avevano ad oggetto il capo 2, ma non i punti della decisione impugnata che erano stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Essi non erano, pertanto, consentiti. 4.6.7. Discorso diverso va fatto unicamente con riguardo alla mancata considerazione della sopravvenuta (e quindi veicolabile in giudizio soltanto attraverso motivi nuovi) assoluzione dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 6. Con riguardo a tale elemento, invero, ove si consideri che il [OSCURATO:PERSONA] risulta già assolto dal reato di cui al capo 6), contestato in concorso tra l'altro con il [OSCURATO:PERSONA], non risultano adeguatamente illustrate le possibili ragioni della invocata decisività delle sopravvenuta sentenza di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo capo 6 anche in riferimento al percorso argomentativo che ha condotto alla conferma della condanna del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al diverso reato di cui al capo 2. 4.6.8. Merita, infine, di essere ulteriormente evidenziato che, nello stesso atto di appello, si dà atto di come non sia contestata la materialità dei fatti di indebita compensazione e bancarotta ma unicamente la "loro riconducibilità all'imputazione di cui al capo 2) quali reati presupposto del riciclaggio" (così letteralmente f. 14 dell'atto di appello). Peraltro, nonostante tale premessa, le argomentazioni svolte dal ricorrente fondano su una diversa lettura del compendio probatorio che non passa tuttavia attraverso la formulazione di formali, specifiche censure di travisamento della prova: in tal senso, le doglianze in esame, pur stigmatizzando la mancanza di logicità e coerenza interna del percorso motivazionale, finiscono, da un lato, per lamentare un travisamento di elementi processuali (così, ad esempio, in 31riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato CATANIA o alla consulenza del prof. DANOVI: f. 34 e 37 del ricorso), senza tuttavia offrire la c.d. "prova di resistenza" (in presenza di ampie, ulteriori risultanze pure valorizzate dai giudici del merito a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità), e, dall'altro, per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio basata su mere ed indimostrate congetture, come tale non consentita in questa sede. 4.6.9. I motivi risultano, pertanto, non solo non consentiti in quanto non previamente devoluti, ma anche affetti da aspecificità. 4.7. L'ottavo motivo è privo della necessaria specificità, in quanto reitera doglianze alle quali la Corte di appello ha già opposto fondate argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta compiutamente, ed è, comunque, manifestamente infondato. 4.7.1. Il ricorrente sostiene che l'affermazione di responsabilità sarebbe viziata dal fatto che sarebbe stata ritenuta la persistenza del proprio contributo causale (per la ritenuta ascrivibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle movimentazioni successive alle sue dimissioni da AH [OSCURATO:PERSONA] SA.), senza chiarire adeguatamente quali elementi dimostrerebbero che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conservato nella predetta società attribuzioni gestorie di fatto anche dopo essersene formalmente dimesso nell'ottobre del 2015; in particolare, fondare l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso per le movimentazioni del 2016 sul contributo causale fornito alle operazioni compiute nel triennio 2013-2015, relativamente alle quali è stata, peraltro, pronunciata assoluzione, renderebbe la censurata motivazione all'evidenza contraddittoria. 4.7.2. Al contrario, la Corte di appello (f. 45 s. della sentenza impugnata) ha bene argomentato nel senso che al ricorrente "viene attribuita la responsabilità (...) in relazione a tutta l'attività posta in essere per creare la struttura estera utilizzata per il riciclaggio delle somme di provenienza illecita, attività dallo stesso ammessa e descritta, sia in relazione alla creazione della AH [OSCURATO:PERSONA], sia delle altre e connesse strutture utilizzate a tal fine; tutta l'articolata attività di riciclaggio svolta all'estero fa capo alle iniziative ed ai contatti di cui [OSCURATO:PERSONA] dispone, attività che prescinde da ruoli formali, ed è continuativamente posta a servizio delle attività di ripulitura delle somme conferitegli da CATANIA e D'[OSCURATO:PERSONA], come espressamente ammesso da detti soggetti, fino alla consegna finale delle somme in Italia". 4.7.3. Questo è, dunque, il contributo causale (non venuto meno per effetto della formale dimissione dai quadri dirigenziali della società interessata) fornito dall'imputato al reato in esame, che ha conservato la rilevanza riconosciutagli, essendo l'imputato consapevole del protrarsi delle movimentazioni di ripulitura promosse dal CATANIA e dal D'[OSCURATO:PERSONA]. ,rv 325. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi di Catania e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima di determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M