CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 27144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ELISABETTACENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, come darequisitoria già depositata.udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso.Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria giàdepositata.Udito il difensorel'avvocato paniccia si riporta ai motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 09/09/2025, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Como hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter,d.lgs. n. 286/1998 per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorioitaliano in violazione dell’ordine impartito dal Questore di Varese del 04/02/2021e del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Varese, notificato in pari data,con il quale gli era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro iltermine di sette giorni, fatto accertato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla penadella multa di euro 8.000,00.2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso denunciandoviolazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per mancanza dellamotivazione.La difesa aveva prodotto nel corso del giudizio di merito documentazionesanitaria e permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche e aveva per questochiesto sentenza di non doversi procedere e in subordine l’assoluzione perparticolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000.[OSCURATO:PERSONA] di pace aveva ritenuto che non potesse essere riconosciuta lacausa di non punibilità, poiché dal 04/02/2021 sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data diri lascio del permesso di soggiorno, doveva considerarsi accertatal’inottemperanza ai provvedimenti di espulsione e di allontanamento.Non aveva invece motivato sulla richiesta di escludere la punibilità per laparticolare tenuità del fatto e non aveva nemmeno considerato adeguatamente,al di là del dato temporale, la rilevanza delle condizioni di salute dell’imputato,disattendo il principio costituzionale previsto dall’art. 32 Cost.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso, depositando memoria scritta; il difensore hadepositato memoria ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.In sede di discussione orale il Procuratore Generale e il difensore si sonoriportati alle proprie rispettive richieste scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il ricorrente lamenta la carenza assoluta di motivazione sulla richiesta diassoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n.274/2000.Deduce di avere prodotto documentazione sanitaria e permesso di soggiornorilasciato per cure mediche, che dimostravano come l’imputato avesse comunqueottenuto il rilascio di un titolo per rimanere in territorio italiano.Deduce altresì di avere espressamente richiesto al giudice di valutare lasussistenza dei presupposti per applicare a suo beneficio l’art. 34 d.lgs. n.274/2000.Orbene il provvedimento impugnato contiene certamente un’adeguatamotivazione sul merito dell’imputazione, che evidenzia come non potesse esserericonosciuta la causa di non punibilità, poiché dal 04/02/2021 sinoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di rilascio del permesso di soggiorno, doveva considerarsiaccertata l’inottemperanza ai provvedimenti di espulsione e di allontanamento.E tuttavia va rilevato che, accedendo agli atti come consentito alla Cortequando viene dedotto vizio processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid,Rv. 255304 – 01), quale è quello qui denunciato di omessa pronuncia, emergeche nelle conclusioni formulate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e alle quali si farichiamo nel verbale del 09/09/2025, il difensore risulta avere richiesto,testualmente, «non doversi procedere per permesso di soggiorno, in subordineminimo della pena con attenuanti generiche».Non risulta quindi formulata alcuna richiesta di applicazione in favoredell’imputato dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000Com’è noto, nel procedimento davanti al giudice di pace, «la causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può esseredichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa,richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizionedell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione noncompatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativaall'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la primavolta in sede di legittimità». (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv.268458 - 01)E la sentenza avrebbe dovuto al contrario considerare viziata ove si fossepronunciata come il ricorrente oggi richiede, poiché «è illegittima la sentenza concui, in assenza di una richiesta dell'imputato e di specifica interlocuzione con lapersona offesa comparsa in udienza e costituitasi parte civile, il giudice di pacedichiari l'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto,poiché, dopo l'esercizio dell'azione penale, tale pronuncia impone l'accertamentodella volontà non ostativa delle parti». (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep.2018, P.c. in proc. Indraccolo, Rv. 272442 - 01)Sicchè del tutto infondata è la doglianza riguardo l’asserita omessamotivazione sulla tenuità del fatto.3. Il ricorso è, quindi, infondato e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]