CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28808/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04FL8A4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 041Y8PB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in concorso tra loro. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità (così [OSCURATO:PERSONA]) e della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (così [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nei ricorsi, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità degli imputati, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]