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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12931/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ahmed ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ravenna di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, codice strada (1,86 g/I alla prima misurazione e 1,74 g/I alla seconda, in Cervia, il 26/1/2018); rilevato che le doglianze (mancata prova della omologazione dell'etilorinetro e mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.) non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato sia con riferimento al primo punto (dando atto dell'avvenuta sottoposizione dell'apparecchio utilizzato a regolare omologazione e revisione), che in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. (valorizzando l'elevato tasso alcolemico accertato e la causazione di un incidente), con argomentazioni basate sulle evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], n. 11679 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280937; quanto, invece, all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esiden [OSCURATO:PERSONA] Ema4, I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ahmed ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ravenna di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, codice strada (1,86 g/I alla prima misurazione e 1,74 g/I alla seconda, in Cervia, il 26/1/2018); rilevato che le doglianze (mancata prova della omologazione dell'etilorinetro e mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.) non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato sia con riferimento al primo punto (dando atto dell'avvenuta sottoposizione dell'apparecchio utilizzato a regolare omologazione e revisione), che in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. (valorizzando l'elevato tasso alcolemico accertato e la causazione di un incidente), con argomentazioni basate sulle evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], n. 11679 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280937; quanto, invece, all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esiden [OSCURATO:PERSONA] Ema4, I
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