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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46063/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 ove la Corte ha evidenziato come il correo avesse mostrato l'arma all'imputato fuori dal locale, rendendo evidente l'intenzione di porre in essere la successiva condotta violenta e predatoria); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 53

I. n. 689/1981, previa esclusione della rapina contestata, è manifestamente infondato,a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici in ordine alla sussistenza del concorso dell'imputato nel delitto di rapina contestato; che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva avendo il giudice di appello espressamente motivato in ordine all'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dal legislatore ai fini della applicazione delle pene sostitutive ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 ove la Corte ha evidenziato come il correo avesse mostrato l'arma all'imputato fuori dal locale, rendendo evidente l'intenzione di porre in essere la successiva condotta violenta e predatoria); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 53 I. n. 689/1981, previa esclusione della rapina contestata, è manifestamente infondato,a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici in ordine alla sussistenza del concorso dell'imputato nel delitto di rapina contestato; che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva avendo il giudice di appello espressamente motivato in ordine all'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dal legislatore ai fini della applicazione delle pene sostitutive ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46063/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris