CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 13200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 27 aprile 2022 con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del 29 maggio 2017, con la quale il Tribunale di Catania lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato appropriazione indebita aggravata dall'avere commesso il fatto con abuso delle relazioni di prestazione d'opera professionale; in data 24 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso mentre in data 20 gennaio 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore del «Condominio di via Donietti 51» ha depositato atto di rinuncia alla costituzione di parte civile. Ritenuto che il primo ed il terzo motivo di impugnazione con i quali il ricorrente eccepisce la l'improcedibilità dell'azione penale per carenza di legittimazione ad agire in capo al soggetto che ha sporto querela e la carenza di motivazione sul punto è aspecifico e manifestamente infondato. La doglianza, infatti, è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito che ha evidenziato come il nuovo amministratore di condominio sia stato espressamente incaricato di sporgere denuncia nei confronti del BARBAGALLO con delibera assembleare del 13 marzo 2015 e «non essendo previsto in rilascio di procura speciale per iscritto all'amministratore da parte dei condomini» (pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la presentazione di querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini (Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015, dep. 2016, Vecchio, Rv. 266325 - 01). considerato che l'ulteriore doglianza dedotta con il primo ed il terzo motivo di ricorso (tardività della querela proposta e carenza di motivazione sul punto) è generica in quanto il ricorrente non ha fornito elementi da cui desumere l'erroneità della individuazione della data in cui la persona offesa ha avuto piena contezza della commissione del reato. Deve essere in proposito ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità solo se risulta dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la violazione di legge conseguente alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di insolvenza fraudolenta è aspecifico e non consentito. La doglianza è, infatti, fondata su una diversa ricostruzione della fattispecie concreta non deducibile nel giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che i giudici di appello hanno adeguatamente ritenuto, con corretti argomenti logici e giuridici, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita per avere il Barbagallo trattenuto indebitamente somme di proprietà del condominio di cui era amministratore, operando in tal modo un'interversione del possesso (pag. 5 della motivazione impugnata); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato non essendo decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di appello; in considerazione della data di commissione del reato (30/10/2014), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 30/04/2022 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 27/04/2022. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbrai