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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38538/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. CATANOIU [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tri- bunale di Pescara che lo aveva riconosciuto responsabile della contravven- zione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. per avere proceduto alla guida in stato di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Lannenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in re- lazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico.

Il motivo di ricorso risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione rilevante condizione di eb- brezza alcolica, superiore ai limiti di soglia e,icoinvolgimento del ricorrente in un sinistro stradale che ha coinvolto tre autovetture con conseguente ri- levante e concreta messa in pericolo della sicurezza della circolazione stra- dale e della incolumità personale delle persone coinvolte.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. CATANOIU [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tri- bunale di Pescara che lo aveva riconosciuto responsabile della contravven- zione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. per avere proceduto alla guida in stato di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Lannenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in re- lazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. Il motivo di ricorso risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione rilevante condizione di eb- brezza alcolica, superiore ai limiti di soglia e,icoinvolgimento del ricorrente in un sinistro stradale che ha coinvolto tre autovetture con conseguente ri- levante e concreta messa in pericolo della sicurezza della circolazione stra- dale e della incolumità personale delle persone coinvolte. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]