CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 24451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento dei reati di calunnia, favoreggiamento e lesioni colpose, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che dà conto sia delle ragioni della piena attendibilità della dinamica del sinistro stradale basata sulle molteplici testimonianze assunte a riscontro della veridicità di quanto riferito dal teste Casangeli e sia della erroneità della ricostruzione operata dal consulente di parte sulla base di dati fattuali smentiti dalle testimonianze, e, conseguentemente, della falsità delle accuse mosse nei confronti del predetto testimone; ritenuto che le memorie difensive depositate per conto degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gabuzzini rivolte a contestare l'inammissibilità dei ricorsi non fanno che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il