CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 33712/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30462/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente- contro (Vik».1_ kyl-ter «Sia- v..,1AgiAle 4e itocktfccli-u."0,. [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRC( rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (GNNMRT40C31E7153), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PNRPLA60L14H5010); -controricorrente- nonché contro ttor the.‘ bPewb om,"4. GIOE' [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1786/2021 depositata il 22/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, tramite MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sua mandataria, assumendosi creditrice a vario titolo della somma di euro 1.098.365,89 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le conveniva, dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, insieme con [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., per far dichiarare la simulazione o, in subordine l'inefficacia ex art. 2901 cod.civ,, degli atti di compravendita aventi ad oggetto un immobile commerciale ed urli immobile adibito a civile abitazione entrambi siti in Viareggio intercorsi tra le debitrici e la società Scamy. [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale;le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia ex art. 2901 cod.civ.; il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2238/16, accoglieva la domanda subordinata e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi, considerando che non si trattkya di atti di adempimento di debiti scaduti, che in un breve lasso di tempo le venditrici, già debitrici per più di un milione di euro, avevano alienato tutti i loro beni, che il pagamento del corrispettivo era successivo agli atti dispositivi, che le venditrici avevano rinunciato all'ipoteca legale, che il conduttore dell'immobile di civile abitazione aveva versato il canone alle venditrici per oltre un anno dopo la vendita, che sui beni venduti erano presenti plurime iscrizioni ipotecarie, che la [OSCURATO:PERSONA] e le venditrici avevano aperto entrambe un conto presso una stessa banca svizzera che aveva gestito l'addebito e l'accredito del corrispettivo; la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1786-2021, depositata il 22 settembre 2021, oggetto dell'odierno ricorso, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede unica di [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la decisione del Tribunale di Lucca; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di Siena NPL 2018, già [OSCURATO:PERSONA] di Paschi di Siena; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; gtwjk í'•41AA . md9-4- orkoitCY 4.•• QAtAk eQUoitian"' edíte(aú J.Aolutigq,,icAs tkemitk 01:gii.wl- Spc2-4_ i Quilit nocceiTC. MIS 9244-vowt- aku& 441.9 Atittivaarao cie:"" A;" TrAft,A- ItAt. 1) con il primo motivo è dedotta «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione all'art. 2901, 2727, 2729 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ. » ;2) con il secondo motivo la società ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 2901 e 1273 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.», 3) entrambe parti hanno chiesto un rinvio a nuovo ruolo in attesa di definire transattivamente la controversia; 4) il Collegio decide di accogliere la richiesta PQM La Corte rinvia a nuovo