CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02 5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2682/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t a e difes a , giusta procura specialein calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente- Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE–Reiterati messaggi di posta elettronica indirizzati da una condomina all’amministratore del condominio - Contenuto ingiurioso – risarcimento del danno. CC17.12.2025 Ric. n. 2682/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 352 /202 2 , pubblicata in data 21 giugno2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con atto di citazione del luglio 2019 [OSCURATO:PERSONA], amministratore del [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Lecco, la condomina [OSCURATO:PERSONA] , asserendo che questa gli aveva inviato , nel corso di due anni , numerosimessaggi di posta elettronica di contenuto ingiurios o , per sentirlacondannare per le offese arrecategli al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale patiti e patiendi nell'importo di Euro 5.000,00, o di quella minor somma che risulterà di giustizia in corso di causa o in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, il tutto entro il limite di competenza per valore di Euro 5.000,00, oltre spese di lite. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando quanto asserito dal ricorrente e chiedendoil rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lecco, con sentenza n. 240/2020 , condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 3 .000,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldoe alle spese del grado. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la decisione di prime cure dinanzi al Tribunale diLecco in funzione di giudice d’appello; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e sosteneva l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Lecco, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame e condannato [OSCURATO:PERSONA] a CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 2682/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rifondere le spese del giudizio d’appello a [OSCURATO:PERSONA] , come da dispositivo. 3.Avverso la decisione del Tribunale di Lecco in funzione di giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. alladata 17 dicembre 2025. Parte ricorrente e parte controricorrente hannodepositato rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. La ricorrent e , dopo aver premesso il contesto complessivo e più articolato in cui si inserisce la vicendaoggetto del presente giudizioe precisato che le e - mail de quibus erano state tutte inviate all’indirizzo di posta elettronica del solo amministratore, lamenta, con il primo motivo di ricorso , la ”Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c. degli articoli 4 del D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 7, 595 c.p., 116 cod. proc. Civ., 1226 c.c. e 2697 c.c.”;in particolare, ritiene che il Giudice d’appellonon avrebbe tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs 15.01.2016 n.7, secondo cui “non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”, in quanto il suo comportamento asseritamente offensivo sarebbe stato determinato dallo stato d’ira provocatole da l mancato tempestivo invio da parte dell’amministratore del la documentazione richiestale dal notaio per il rogito dell’atto di compravendita immobiliare. Lamenta , inoltre , che i giudici di merito non avrebbero ammesso la prova testimoniale che avrebbe consentito di comprendere l’atteggiamento supponente CC17.12.2025 Ric. n. 2682/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi e arrogante tenuto all’epoca dall’odierno resistentee insiste sul fatto che le e-mail in contestazione erano personali e dirette al solo amministratore e quindi non profferite in sede collettiva e che non sarebbe stato allegato alcun elemento di prova dal quale desumere il patimento sofferto dalla controparte, dal quale far discendere la quantificazione del danno liquidato. 1.1. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, laparte ricorren te nell’atto di ricorso al fine di rendere più chiaro il contesto della vicenda esaminatarichiama una serie di proprie risalenti richieste indirizzate all’amministratore controricorrente e volte ad ottenere la trasmissione di documentazione, che dallo stessonon sarebbero state evase, senza indicare, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quando tali richieste fossero state formulate e se allegate agli atti delpresente giudizio(Cass. Sez. U, 18/03/2022 n. 8950). In secondo luogo, la ricorrente,pur enunciando in rubrica la violazione di specifiche norme di diritto, nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); in altri termini, il motiv o in esame attiene , nella sostanza, a profili di fatto e tend e a CC17.12.2025 Ric. n. 2682/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sollecitare da questa Corte un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità. Invero,il Tribunale in funzione di giudice d’appello, lungi dal violare le invocate norme, condividendo quanto già ritenuto dal Giudice di pace in primo grado , ha ritenuto insussisten te l’asserito stato d’ira nonch é la pretesa provocazione suscitata dal comportamento negligente dell’amministratore di condominio, confermando il quantum di risarcimento liquidato per il danno non patrimoniale sofferto dal [OSCURATO:PERSONA] a causa delle espressioni ingiuriose contenute nei numerosi messaggi di posta elettronica inviategli dalla Pessina in un considerevole arco temporale(v. sentenza impugnata pag. 3). 2.Con il secondo motivo, la ricorrente censura l ’ “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c”; in particolare, insiste nel denunciare , per un verso , l’omessa valutazione della dichiarazione resa dal condomino [OSCURATO:PERSONA], secondo cui nessun cond o mino avrebbe mai sentito l’odierna ricorrenteproferire parole ingiuriose e/o diffamatorie nei confronti del Geom. [OSCURATO:PERSONA] e, per l’ altro, la mancata escussione delle prove testimoniali vertenti su tale specifica circostanza e sul fatto che la stessa avesse risieduto all’estero per alcuni anni. 2.1. La censura prospettata dal motivo in esame, anche a voler tralasciare il rilievo di inammissibilità in ragione del principio della c.d. doppia conforme, riconduce al preteso omesso esame un vizio che nulla ha a che vedere con l’individuazione di un fatto storico, attenendo viceversa ad un’evidente contestazione delle valutazioni di merito legittimamente compiute dal Tribunale attraverso il corredo istruttorio, come tale, anch’essa inammissibile. Va pure evidenziato che la mancata ammissione delle prove non CC17.12.2025 Ric. n. 2682/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi costituisce comunque fatto storico in relazione al quale può lamentarsi l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e, peraltro, in ogni caso, dalla motivazione della sentenza impugnata in questa sede (v. pag. 2) si evince chiaramente l’irrilevanza delle prove articolate ritenuta dal Tribunale. 4.Il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte controricorrente. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.700,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricors