CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 29726/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di CivitavecchiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] BenedettiIN FATTO e DIRITTO1. Con sentenza del 14 maggio 2026, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen., il Tribunale di Civitavecchia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiestadelle parti, la pena concordata in relazione al reato di cui all'art.73 comma 1, d.P.R.309/90.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce con motivo unico, vizio attinenteall’espressione di volontà dell’imputato, in relazione agli artt. 444 e 448, comma2-bis cod. proc. pen., per non avere il tribunale adeguatamente verificato che ilconsenso dell'imputato fosse stato prestato in modo libero consapevole attuale eriferibile con certezza al contenuto dell'accordo processuale.3. Il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., è manifestamente infondato, perché, pur essendo possibile, ex art.448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso in cassazione con riferimento a vizioformazione del consenso al patteggiamento, il motivo presentato risulta del tuttogenerico e aspecifico, limitandosi a ripetere che l'imputato non è stato messo nellacondizione di esprimere una volontà adeguatamente informata e che la richiestasia stata presentata senza una chiara ed esplicita attestazione della piena adesionepersonale dell'imputato.4. Dagli atti del ricorso risulta, invece, che [OSCURATO:PERSONA] era presenteall'udienza in camera di consiglio tenutasi il 14 maggio 2026 e che l'accordo dipatteggiamento alle quali le parti si sono riportate, è stato letto alla presenzadell'imputato e del suo difensore di fiducia, non potendosi quindi inferire unasituazione di consenso prestato in modo non libero e pienamente consapevole.5. E’ pervenuta rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], con cui si dichiara di‘rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per cassazione’.6. Nel caso in esame, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso percassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue comunque la condanna alpagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassadelle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazionedi detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo allapronuncia di inammissibilità, né la rinuncia all'impugnazione depositata èderivante da causa non imputabile al ricorrente, dedotta o deducibile.6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed aversare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruodeterminare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]