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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 07596/2023

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 34644-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Jesi, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 19/10/2018; Ric. 2018 n. 34644 sez.

S2 -ud. 06-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente ricorso è stato proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Macerata che ha rigettato l'opposizione proposta controil decreto di rigetto d ell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso T ribunale in un procedimento penale, motivato per la mancata produzione della certificazione consolare ai sensi dell’art. 79 comma 2 d.P.R. 115/2002; ritenuto che: - secondo Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, è attribuita alla Sezioni civili soltanto la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti conclusivi dei procediment i di opposizione,ex art. 170 dello stesso d.P.R.115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati con patrocinio a carico dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione impugnato sia stato pronunciato in un giudizio penale; -il ricorso in esame, invece, concerne un’opposizione non a d un decreto di liquidazione, ma ad un rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel procedimento penale; -conseguentemente, la cognizione è riservata alla competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 10136 del2021); P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Ric. 2018 n. 34644 sez.

S2 -ud. 06-02-2023 -3- Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 34644-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Jesi, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 19/10/2018; Ric. 2018 n. 34644 sez. S2 -ud. 06-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente ricorso è stato proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Macerata che ha rigettato l'opposizione proposta controil decreto di rigetto d ell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso T ribunale in un procedimento penale, motivato per la mancata produzione della certificazione consolare ai sensi dell’art. 79 comma 2 d.P.R. 115/2002; ritenuto che: - secondo Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, è attribuita alla Sezioni civili soltanto la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti conclusivi dei procediment i di opposizione,ex art. 170 dello stesso d.P.R.115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati con patrocinio a carico dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione impugnato sia stato pronunciato in un giudizio penale; -il ricorso in esame, invece, concerne un’opposizione non a d un decreto di liquidazione, ma ad un rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel procedimento penale; -conseguentemente, la cognizione è riservata alla competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 10136 del2021); P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Ric. 2018 n. 34644 sez. S2 -ud. 06-02-2023 -3- Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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