CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25366/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
commissari liquidatori avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marcello [OSCURATO:PERSONA] e dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Risimini che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c.; elettivamente domiciliata inRoma, alla via Arnobio, n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroCOMUNE di ADELFIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4/b, presso loNumero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1526/2020 della Corte d'appello di Bari.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 settembre 2026 del consi-gliere [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con contratto stipulato in data 14.11.2001 il Comune di Adelfia affidavaall'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] ar.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] a r.l. il servizio di “spazzamento, raccolta,trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementarinell'ambito territoriale definito”.Il corrispettivo per l'intera durata del contratto, fissata in nove anni, venivadeterminato in lire 14.907.664.414, oltre i.v.a.La lett. b) dell'art. 24 del capitolato d'appalto prevedeva l'adeguamento delcanone in caso di “aumento o diminuzione di oltre il 5% della popolazione frui-trice del servizio di ritiro dei rifiuti solidi urbani, tenendo conto del valore assuntocome base (abitanti residenti) alla data della stipula del contratto”.2. Con atto notificato il 22.4.2009 la [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in qualità diimpresa capogruppo e mandataria dell'A.T.I., citava il Comune di Adelfia a com-parire dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano.Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026Esponeva che, giusta certificazione del 3.3.2008 dell'ufficio anagrafe del Co-mune di Adelfia, già in data 21.12.2006 doveva reputarsi integrata la previsionedi cui alla lett. b) dell'art. 24 del capitolato d'appalto.Chiedeva accertare e dichiarare avverata la previsione della lett. b) cit. e, perl'effetto, condannare il Comune di Adelfia al pagamento della somma, da accer-tarsi in corso di causa, corrispondente all'adeguamento del canone contrattualea decorrere dal 31.12.2006, oltre i.v.a., interessi – anche anatocistici – e riva-lutazione monetaria.3. Si costituiva il Comune di Adelfia.Chiedeva, peraltro, rigettarsi l'avversa domanda4. Interveniva la [OSCURATO:PERSONA] a r.l.Aderiva alle conclusioni dell'attrice.5. Interveniva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6. Con sentenza n. 3834 del 30.7.2014 il Tribunale, peraltro, così statuiva:- dichiarava improponibile ed improcedibile la domanda dell'attrice;- dichiarava improcedibile la domanda della [OSCURATO:PERSONA];- rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], “poichénon sufficientemente provata” (cfr. ricorso, pag. 5).Il Tribunale, “pur avendo pienamente riconosciuto (…) la fondatezza della do-manda attorea (…), riteneva di non poter accoglier[la] (…) per carenza di inte-resse ad agire in capo alla Coop. Medusa a r.l., per aver la stessa, nella qualitàdi mandataria e capogruppo, concesso in fitto il ramo di azienda alla societàMeridionale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi in data antece-dente la proposizione della domanda giudiziale ed ulteriormente per difetto dilegittimazione processuale, in quanto con la messa in liquidazione coatta ammi-Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026nistrativa si sarebbe risolto il contratto di mandato in virtù del quale la Medusa(…), nella sua qualità di impresa capogruppo, rappresentava la AssociazioneTemporanea di Imprese costituita con la società [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.” (cosìricorso, pag. 7).7. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. inliquidazione coatta amministrativa conveniva innanzi al Tribunale di Bari il Co-mune di Adelfia.Chiedeva, con precipuo riferimento al periodo contrattuale compreso tra il31.12.2006 ed il 20.10.2008 – data, quest'ultima, in cui era stato sottoscritto ilcontratto d'affitto di ramo d'azienda con la [OSCURATO:PERSONA] – eper la quota di sua pertinenza, accertare e dichiarare, “per effetto dell'accerta-mento giudiziale contenuto nella sentenza n. 3834/14 (…) ritualmente passatain giudicato”, il suo diritto alla corresponsione dell'adeguamento del corrispet-tivo contrattuale di cui alla lett. b) dell'art. 24 del capitolato d'appalto nella mi-sura di euro 62.652,35, oltre i.v.a., e, per l'effetto, condannare il Comune diAdelfia al relativo pagamento con gli interessi, anche anatocistici, e la rivaluta-zione monetaria dal dì della richiesta al soddisfo (cfr. ricorso, pagg. 7 - 8).Si costituiva il Comune di Adelfia.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.8. Con ordinanza in data 4.3.2016 il Tribunale di Bari dichiarava inammissibileil ricorso.9. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a. proponeva appello.Resisteva il Comune di Adelfia.10. Con sentenza n. 1526/2020 la Corte d'appello di Bari rigettava il gravamee condannava l'appellante alle spese del grado.Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/202610.1. Reputava la Corte di Bari che la circostanza per cui l'appellante avesselimitato la domanda al periodo compreso tra il 31.12.2006 ed il 20.10.2008,antecedente alla cessione [in affitto] del ramo d'azienda, non ne consentiva lariproposizione ovvero non era atta ad impedire gli “effetti preclusivi conseguentialla irrevocabilità [della sentenza n. 3834/2014 del Tribunale di Bari, sezionedistaccata di Rutigliano]”, relativa “all'intero periodo di vigenza contrattuale” e“nella cui parte motiva si rilevava la carenza di interesse e di legittimazionecorsuale” (così sentenza d'appello, pag. 6).Reputava d'altronde che era fuor di contestazione che la cessione [in affitto]del ramo d'azienda fosse avvenuta antecedentemente all'introduzione, con attonotificato in data 22.4.2009, del giudizio definito con la sentenza, inappellata,n. 3834/2014 (cfr. sentenza d'appello, pag. 6), sicché correttamente il [OSCURATO:PERSONA] [con la sentenza n. 3834/2014] aveva ritenuto insussistente ab originela legittimazione della Medusa, “in quanto, senza alcun riferimento temporale,la domanda era stata introdotta successivamente alla cessione, ovvero allo spo-glio di qualsiasi legittimazione in capo alla richiedente” (così sentenza d'appello,pag. 6).Reputava dunque che la successiva domanda, proposta con il rito sommario,risultava senza dubbio preclusa, siccome “dipendente dalla stessa causa petendie con il medesimo petitum, evincibile dalla c.t.u. espletata nel precedente giu-dizio” (così sentenza d'appello, pag. 6), ovvero che l'una domanda e l'altra do-manda, seppur, la prima, in esplicazione “di un originario mandato, nelle moreestintosi a seguito della sottoposizione alla procedura concorsuale della L.C.A.”,Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026erano “sostanzialmente identiche, a nulla rilevando la dedotta limitazione tem-porale” (così sentenza d'appello, pag. 7).Reputava infine che pur le ulteriori “rationes decidendi”, sulla cui scorta ilTribunale di Bari aveva con la sentenza n. 3834/2014 dichiarato improponibilel'iniziale domanda, avrebbero dovuto, a loro volta, “essere oggetto di uno spe-cifico gravame” (così sentenza d'appello, pag. 7).11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] r.l. in l.c.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogniconseguente statuizione.Il Comune di Adelfia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inam-missibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.12. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE13. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ.Deduce che la Corte di Bari ha statuito in violazione dei limiti soggettivi delgiudicato di cui alla sentenza n. 3834/2014 del Tribunale di Bari, Sezione distac-cata di Rutigliano.Deduce che, sebbene il fenomeno del raggruppamento di imprese non dialuogo ad un'entità giuridica diversa dalle singole imprese che lo compongono,“tuttavia le singole imprese partecipanti non possono considerarsi parte del pro-cesso, eventualmente promosso dall'A.T.I., ai fini degli effetti estensivi di cuiall'art. 2909 c.c.” (così ricorso, pag. 15).Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026Deduce segnatamente che l'A.T.I. costituita dalla Medusa e dalla [OSCURATO:PERSONA],da un canto, e la Medusa, dall'altro, costituiscono “due entità distinte ed auto-nome, ognuna dotata di una propria e indipendente legittimazione processuale”(così ricorso, pag. 16), sicché differenti sono le parti attrici dell'antecedente edel successivo giudizio, sicché il giudicato susseguente alla sentenza n.3834/2014 non può spiegare effetti nei suoi confronti, “che non era parte del[primo] procedimento” (così ricorso, pag. 17).Deduce per giunta che l'unico giudicato sostanziale che nella specie ha dariconoscersi, è quello concernente la fondatezza del credito vantato da essa ri-corrente (cfr. ricorso, pag. 18).Deduce difatti che con la sentenza n. 3834/2014 la Sezione distaccata di Ru-tigliano del Tribunale di Bari non ebbe a negare il diritto dell'A.T.I. al riconosci-mento dell'adeguamento del corrispettivo, bensì ebbe ad affermare che essaricorrente “non aveva la legittimazione processuale a rappresentare l'A.T.I.”,sicché, “trattandosi di una sentenza che definisce in rito la controversia, nonpuò concepirsi l'ipotesi di un giudicato sostanziale esterno” (così ricorso, pag.19).Deduce infine che, contrariamente all'assunto della Corte di Bari, la sentenzan. 3834/2014 “non conteneva ulteriori rationes decidendi di merito, se non l'af-fermazione della sussistenza del diritto” (così ricorso, pag. 22), sicché privo dirilievo è il riferimento – operato dalla Corte barese nella gravata sentenza ‒ allapronuncia n. 7838/2015 di questa Corte (così ricorso, pag. 21).14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza in relazione all'art. 132, 2° co., n.4, cod. proc. civ.Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026Deduce che le premesse motivazionali assunte dalla Corte di Bari “non solonon giustificano il rigetto della domanda e la negazione del diritto vantato maper certi versi ne legittimerebbero il riconoscimento” (così ricorso, pag. 24).Deduce segnatamente che la conclusione cui la Corte d'appello è addivenuta,circa l'identità di causa petendi e di petitum, “è del tutto avulsa rispetto allapremessa” (così ricorso, pag. 25).15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la motivazione gravementeillogica, contraddittoria, incomprensibile e perplessa; ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento.Deduce che la Corte di Bari ha fatto luogo ad affermazioni assolutamentecontraddittorie ed inconciliabili.Ossia, da un lato, ha affermato che “la natura della sentenza del Giudice diRutigliano, definitiva in rito della controversia, preclude la invocata formazionedi un giudicato sostanziale esterno a supporto della fondatezza del pretesocredito, formandosi tale giudicato solamente con riferimento alle pronunce acontenuto decisorio di merito” (così sentenza d'appello, pagg. 6 - 7).Ossia, dall'altro, ha affermato che “vi sarebbero ulteriori rationes decidendi,idonee da sole a sostenere la decisione di integrale improponibilità della do-manda, che dovevano essere oggetto di gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA].”(così ricorso, pag. 29).Deduce invero che la sentenza n. 3834/2014 “è di natura processuale, inquanto definisce in rito la controversia, e non vi sono ulteriori rationes decidendiche attengono al merito della questione, se non l'affermazione per cui la do-manda attorea sarebbe fondata” (così ricorso, pag. 29).Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026Deduce per giunta che la Corte d'appello non ha specificato “quali sarebberole ulteriori rationes decidendi che sosterrebbero la decisione di improponibilitàdella domanda” (così ricorso, pag. 30).Deduce in ogni caso che l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui lasentenza n. 3834/2014 “ha natura processuale (…) è in palese contrasto e con-traddizione con l'ulteriore affermazione per cui vi sarebbe identità di petitum edi causa petendi tra la causa promossa dinanzi al Tribunale di Rutigliano e quellaoggetto del [presente] giudizio” (così ricorso, pag. 31).16. I motivi di ricorso sono inammissibili e la ragione principe che esplicavalenza in tal senso, si ripropone, sostanzialmente, in ordine a ciascuno degliesperiti mezzi di impugnazione; il che ne giustifica la disamina congiunta.17. Senza dubbio all'interpretazione del giudicato “esterno” (il riferimentoevidentemente nella specie è alla sentenza n. 3834/2014 della sezione distac-cata di Rutigliano del Tribunale di Bari), assimilabile agli “elementi normativi”(sicché la sua interpretazione ha da effettuarsi alla stregua dell'esegesi dellenorme non già degli atti e dei negozi giuridici), può attender direttamente purla Corte di cassazione con cognizione piena, ben vero, sulla base di quanto sta-bilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr.Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952).In ogni caso, all'interpretazione del giudicato “esterno” la Corte di cassazionepuò far luogo nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazionein forza del principio di “autosufficienza” di tale mezzo di impugnazione.Cosicché il ricorso deve riportare il testo della sentenza - passata in giudicato- con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solodispositivo non è bastevole alla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass.Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026(ord.) 25.9.2024, n. 25700; Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav.8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass.sez. lav. 13.12.2006, n. 26627).18. Su tale scorta si rimarca quanto segue.Per nulla la ricorrente ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vagliodei propri assunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale della sen-tenza n. 3834/2014 della sezione distaccata di Rutigliano del Tribunale di Bari,che ha dato vita al giudicato “esterno” che la Corte di Bari ha reputato esplicantevalenza nel caso di specie e i cui limiti soggettivi, segnatamente, la ricorrenteha addotto sarebbero stati disattesi.Propriamente la Medusa si è limitata – alle pagine 5, 6, 7 e 32 del ricorso - ariprodurre il dispositivo, singoli brevi stralci della motivazione e talune sinteticheenunciazioni (quella pag. 7 del ricorso dapprima trascritta) del senso – a suodire – del pregresso dictum del Tribunale barese.19. Ovviamente il difetto di “autosufficienza” e, prim'ancora, di “specificità”dei motivi di ricorso rileva pur alla luce dell'elaborazione delle sezioni unite diquesta Corte.Ossia nel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle Sezioni Unite,ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassa-zione, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario delrequisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021), non deve, certo,essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso siaNumero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'internodelle censure.Ossia (ad ipotizzare che la violazione del giudicato “esterno” costituisca “errorin procedendo”) nel segno della pronuncia n. 20181 del 25.7.2019 delle SezioniUnite, ove si è puntualizzato che l' “error in procedendo” non è rilevabile exofficio e che questo Giudice non può ricercare e verificare autonomamente idocumenti interessati dall'accertamento dell' “error”.20. Evidentemente, nei surriferiti termini, non può che esser condiviso e re-cepito il rilievo espressamente formulato in tale senso dal controricorrente (cfr.controricorso, pagg. 8 - 9).Il difetto di “autosufficienza” e di “specificità” viepiù riveste valenza.Difatti, la sezione distaccata di Rugliano con la pronuncia n. 3834/2104 nonsolo ebbe – così come dà conto, riferendo i rilievi del Tribunale, la Corte di Baricon la statuizione qui gravata – ad opinare nel senso che “il diritto di credito,pur astrattamente ritenuto configurabile, venisse negato, in concreto, e per l'in-tero periodo di riferimento, ovvero dal 31/12/06, in virtù del richiamato con-tratto di affitto di ramo d'azienda” (cfr. sentenza d'appello, pag. 5), ma ebbealtresì a ritenere sanato il difetto di legittimazione della Medusa a seguito dellasottoposizione a liquidazione coatta amministrativa in ragione della successivacostituzione della l.c.a. e a rigettare la domanda dell'affittuaria ([OSCURATO:PERSONA]), all'uopo intervenuta nel giudizio, in ragione del mancato assol-vimento (da parte della affittuaria) “della prova circa le somme dovutele dalsubentro, importo non emerso dalla c.t.u.” (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Al contempo, il difetto di “autosufficienza” e, prim'ancora, di “specificità”senz'altro proietta la sua valenza pur in relazione a talune – analoghe – censureNumero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026veicolate dal primo e dal terzo mezzo (la sentenza n. 3834/2014 “non contenevaulteriori rationes decidendi di merito”).21. In ogni caso, del tutto ingiustificate sono le denunce di nullità della sen-tenza – oggetto del ricorso in disamina - ex art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.nonché di motivazione contraddittoria, incomprensibile e perplessa.Alla luce della illustrazione dei passaggi motivazionali in precedenza operataè innegabile che la gravata statuizione è sorretta da motivazione congrua edesaustiva, per nulla perplessa, per nulla contraddittoria.Essenzialmente la Corte di Bari ha reputato che la pregressa domanda, privadi riferimenti temporali ed introdotta successivamente alla cessione in affitto delramo d'azienda, avesse identica causa petendi, avesse identico petitum rispettoalla domanda introdotta ex post in via sommaria.Ogni ulteriore affermazione della Corte barese si sovrappone e non pregiudicatale assunto.22. Infine, talune puntualizzazioni si impongono segnatamente in ordineall'asserita diversità soggettiva, prospettata con il primo mezzo, del pregressoe del successivo giudizio.Invero, questa Corte spiega che la costituzione di un'associazione tempora-nea di imprese non dà luogo ad una entità giuridica nuova, distinta dalle im-prese che la compongono (cfr. Cass. (ord.) 9.12.2015, n. 24883; Cass. (ord.)24.2.2025, n. 4753, secondo cui l'associazione temporanea di imprese (ATI),costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dàluogo alla creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comportal'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto).Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/2026Tant'è che si è ulteriormente puntualizzato che non è configurabile un inte-resse del raggruppamento che non si identifichi con la somma degli interessidelle imprese medesime (cfr. Cass. 17.10.2008, n. 25368, secondo cui, in temadi appalto di opere pubbliche stipulato da una associazione temporanea di im-prese, allorché sia proposta, nei confronti del committente, domanda giudizialeda parte di tutte le imprese costituenti l'A.T.I. - nonostante il dettato di cuiall'art. 23, 9° co., del d.lgs. 19.12.1991, n. 406, il quale stabilisce che l'im-presa capogruppo ha “la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle im-prese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni egli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto” - deve ritenersi che il contrad-dittorio sia ritualmente instaurato, non essendo configurabile un interesse delraggruppamento che non si identifichi con la somma degli interessi delle impresemedesime; pertanto, se il giudice non abbia proceduto - come avrebbe potuto– all'estromissione dal giudizio delle imprese mandanti, riducendo in tal guisa leparti a quelle deputate, laddove si sia verificata successivamente l'interruzionedel giudizio, è legittima la riassunzione della controversia da parte della solaimpresa mandataria).In questi termini non può addursi, tout court, che la Medusa non fosse partedel primo giudizio (tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo – già menzionato -per cui la Corte d'appello ha riferito – cfr. pag. 4 - che il primo giudice aveva asua volta riscontrato la sanatoria, nel giudizio innanzi alla sezione di Rutigliano,del difetto di legittimazione della Medusa a seguito della sottoposizione a liqui-dazione coatta amministrativa in ragione della successiva costituzione dellal.c.a.).Numero registro generale 6836/2021Numero sezionale 3233/2026Numero di raccolta generale 25366/2026Data pubblicazione 15/09/202623. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio dilegittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a., a rimbor-sare al controricorrente, Comune di Adelfia, le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 settembre 2026.Il presidenteGuido Mercolino