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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 20955/2026

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lvio Baldi, che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14/01/2026, la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio aseguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 2 ottobre 2025,confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di cui agli articoli 81 e 609-bis cod. pen., indanno di XXXXXXXXXXXXXXXXX.2.

Avverso tale provvedimento il XXXXXXXXricorre per il tramite del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazioneall’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen..All’udienza del 14 gennaio 2026, la difesa aveva eccepito il mancato rispetto deltermine a comparire, che la c.d.

«riforma Cartabia» ha fissato in 40 giorni.La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione ritenendo applicabile la pronuncia delleSezioni Unite n. 42125 del 2024, la quale ha precisato che il termine di 40 giorni si applica atutte le impugnazioni proposte dopo il 1° luglio 2024.Nel caso in esame, tuttavia, l’impugnazione originariamente proposta era statadepositata prima di tale data, ma il processo in fase rescissoria è stato celebrato a seguito diannullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, per cui la nuova citazione agiudizio, essendo stata disposta dopo lo spartiacque indicato delle Sezioni Unite, dovevaessere notificata almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione.2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc.pen..Il ricorrente sottolinea l’assoluta contraddizione tra il narrato della persona offesa e ilreferto ospedaliero in atti, soprattutto in riferimento alle dedotte violenze anali.2.3.

Con il terzo motivo, deduce violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen.,per travisamento della prova, in relazione alla circostanza che la persona offesa, pur avendoincontrato diverse persone mentre l’imputato la riportava indietro, non si sarebbe loro rivoltaper chiedere aiuto, anche mentre l’imputato stava facendo rifornimento di carburante.3.

In data 11/05/2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile ammessa algratuito patrocinio, depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsiil ricorso, e depositava altresì nota spese.4.

In data 13 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositavamotivi aggiunti, in cui approfondiva le ragioni a sostegno delle tre doglianze contenute nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.In via preliminare il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenzadi una «doppia conforme» di merito.

Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critichedei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto altribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesimaconclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez.4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01),ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocomplesso argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare uncorpo unico.Ne consegue l’onere per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità - inmaniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v.

Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), onere cui ilricorrente, come si vedrà, non si è attenuto.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Ciò che, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, è la data di proposizionedell’atto di appello, non anche quella del decreto di fissazione dell’udienza (Sez.

U, n. 42125del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01, citata dal ricorrente, sottolinea che il termine diquaranta giorni per comparire nei giudizi di appello – il corsivo è del Collegio - «è applicabileai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024»).Pertanto, la circostanza che il giudizio di appello, conclusosi con la sentenza gravata,sia stato attivato a seguito di sentenza rescindente da parte di questa Corte, è circostanzairrilevante in ordine all’individuazione del tempus regit actum, posto che il momento sullabase del quale determinare la disciplina processuale applicabile è l’atto impulso, ossia diimpugnazione, e quindi la data di deposito della dichiarazione di appello, pacificamentepresentata prima del 1° luglio 2024.3.

Il secondo e il terzo motivo sono del pari inammissibili, in quanto si risolvono nellapedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello, motivatamente disattesedalla Corte territoriale.Come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvononella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).Nel caso in esame, alle pagine 5-6, la Corte campana evidenzia le ragioni del dissensorispetto alle censure proposte dalla difesa, mettendo a sistema i vari segmenti probatori(referto di P.S., dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni della p.o., deposizione deglioperanti, messaggistica whatsapp, confessione resa dall’imputato) in modo certamente nonirragionevole (lo stesso ricorrente si limita a parare di “errore” in cui sarebbe incorsa lasentenza, non di manifesta illogicità).Tale percorso motivazionale si salda con quello della sentenza di primo grado (pagg. 3-10 sulle prove raccolte, pag. 10-12 sull’attendibilità della p.o.), formando un iter logico saldoe privo di aporie logiche.A ciò consegue l’inammissibilità delle censure, posto che il giudice di legittimità non puòrivalutare le fonti di prova, compito rimesso esclusivamente alla competenza dei giudici dimerito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.4.

Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.5.

L’inammissibilità del ricorso si estende ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod.proc. pen.), posto che la genericità del motivo di ricorso non può essere ripianata da scrittidifensivi presentati in sede di discussione, come non potrebbe esserlo finanche da motiviaggiunti presentati nel termine di legge, giacché nessuna fonte di integrazione successivadelle carenze dell'impugnativa principale è idonea a porre rimedio alla non corretta, inizialeimpostazione della doglianza (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo e altri, Rv. 260851- 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri, Rv. 242129 - 01; Sez. 6, n. 8596 del21/12/2000, dep. 2001, Rappo e altro, Rv. 219087 - 01).6.

Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla Corte di appello di Napolicon separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.. 115/2002, disponendoil pagamento in favore dello Stato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nellamisura che sara' liquidata dalla corte di appello di napoli con separato decreto di pagamentoai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lvio Baldi, che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14/01/2026, la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio aseguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 2 ottobre 2025,confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di cui agli articoli 81 e 609-bis cod. pen., indanno di XXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso tale provvedimento il XXXXXXXXricorre per il tramite del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazioneall’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen..All’udienza del 14 gennaio 2026, la difesa aveva eccepito il mancato rispetto deltermine a comparire, che la c.d. «riforma Cartabia» ha fissato in 40 giorni.La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione ritenendo applicabile la pronuncia delleSezioni Unite n. 42125 del 2024, la quale ha precisato che il termine di 40 giorni si applica atutte le impugnazioni proposte dopo il 1° luglio 2024.Nel caso in esame, tuttavia, l’impugnazione originariamente proposta era statadepositata prima di tale data, ma il processo in fase rescissoria è stato celebrato a seguito diannullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, per cui la nuova citazione agiudizio, essendo stata disposta dopo lo spartiacque indicato delle Sezioni Unite, dovevaessere notificata almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc.pen..Il ricorrente sottolinea l’assoluta contraddizione tra il narrato della persona offesa e ilreferto ospedaliero in atti, soprattutto in riferimento alle dedotte violenze anali.2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen.,per travisamento della prova, in relazione alla circostanza che la persona offesa, pur avendoincontrato diverse persone mentre l’imputato la riportava indietro, non si sarebbe loro rivoltaper chiedere aiuto, anche mentre l’imputato stava facendo rifornimento di carburante.3. In data 11/05/2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile ammessa algratuito patrocinio, depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsiil ricorso, e depositava altresì nota spese.4. In data 13 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositavamotivi aggiunti, in cui approfondiva le ragioni a sostegno delle tre doglianze contenute nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.In via preliminare il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenzadi una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critichedei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto altribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesimaconclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez.4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01),ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocomplesso argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare uncorpo unico.Ne consegue l’onere per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità - inmaniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), onere cui ilricorrente, come si vedrà, non si è attenuto.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Ciò che, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, è la data di proposizionedell’atto di appello, non anche quella del decreto di fissazione dell’udienza (Sez. U, n. 42125del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01, citata dal ricorrente, sottolinea che il termine diquaranta giorni per comparire nei giudizi di appello – il corsivo è del Collegio - «è applicabileai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024»).Pertanto, la circostanza che il giudizio di appello, conclusosi con la sentenza gravata,sia stato attivato a seguito di sentenza rescindente da parte di questa Corte, è circostanzairrilevante in ordine all’individuazione del tempus regit actum, posto che il momento sullabase del quale determinare la disciplina processuale applicabile è l’atto impulso, ossia diimpugnazione, e quindi la data di deposito della dichiarazione di appello, pacificamentepresentata prima del 1° luglio 2024.3. Il secondo e il terzo motivo sono del pari inammissibili, in quanto si risolvono nellapedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello, motivatamente disattesedalla Corte territoriale.Come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvononella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).Nel caso in esame, alle pagine 5-6, la Corte campana evidenzia le ragioni del dissensorispetto alle censure proposte dalla difesa, mettendo a sistema i vari segmenti probatori(referto di P.S., dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni della p.o., deposizione deglioperanti, messaggistica whatsapp, confessione resa dall’imputato) in modo certamente nonirragionevole (lo stesso ricorrente si limita a parare di “errore” in cui sarebbe incorsa lasentenza, non di manifesta illogicità).Tale percorso motivazionale si salda con quello della sentenza di primo grado (pagg. 3-10 sulle prove raccolte, pag. 10-12 sull’attendibilità della p.o.), formando un iter logico saldoe privo di aporie logiche.A ciò consegue l’inammissibilità delle censure, posto che il giudice di legittimità non puòrivalutare le fonti di prova, compito rimesso esclusivamente alla competenza dei giudici dimerito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.4. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.5. L’inammissibilità del ricorso si estende ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod.proc. pen.), posto che la genericità del motivo di ricorso non può essere ripianata da scrittidifensivi presentati in sede di discussione, come non potrebbe esserlo finanche da motiviaggiunti presentati nel termine di legge, giacché nessuna fonte di integrazione successivadelle carenze dell'impugnativa principale è idonea a porre rimedio alla non corretta, inizialeimpostazione della doglianza (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo e altri, Rv. 260851- 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri, Rv. 242129 - 01; Sez. 6, n. 8596 del21/12/2000, dep. 2001, Rappo e altro, Rv. 219087 - 01).6. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla Corte di appello di Napolicon separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.. 115/2002, disponendoil pagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nellamisura che sara' liquidata dalla corte di appello di napoli con separato decreto di pagamentoai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.