Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22269/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso, il quale deduce: violazione di legge; carenza dimotivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena e vizio dimotivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile per esseredel tutto generico;che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena diinammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre lecensure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello diindicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze;che, nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescrittidall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossied esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso, il quale deduce: violazione di legge; carenza dimotivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena e vizio dimotivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile per esseredel tutto generico;che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena diinammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre lecensure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello diindicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze;che, nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescrittidall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossied esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris