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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40209/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, che contestano il primo la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., il secondo ed il terzo il vizio motivazionale e la violazione di legge avuto riguardo agli artt. 49 e 712 cod. pen. ed il quarto il mancato riconoscimento in prevalenza dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. con la contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquiennale, sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (in sede di decisione di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al termine prescrizionale non ancora maturato; ancora pag. 2 sulla comprovata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sulla conseguente reiezione della richiesta di derubricazione nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.; pag. 3 sulle motivate ragioni della ritenuta equivalenza della contestata recidiva con l'attenuante dell'art. 648 quarto comma cod. pen.); considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., non risulta essere state previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dall'atto di appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11/07/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, che contestano il primo la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., il secondo ed il terzo il vizio motivazionale e la violazione di legge avuto riguardo agli artt. 49 e 712 cod. pen. ed il quarto il mancato riconoscimento in prevalenza dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. con la contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquiennale, sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (in sede di decisione di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in merito al termine prescrizionale non ancora maturato; ancora pag. 2 sulla comprovata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sulla conseguente reiezione della richiesta di derubricazione nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.; pag. 3 sulle motivate ragioni della ritenuta equivalenza della contestata recidiva con l'attenuante dell'art. 648 quarto comma cod. pen.); considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., non risulta essere state previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dall'atto di appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/07/2023 I
Sentenza Cassazione n. 40209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris