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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1990

Cassazione n. 22202/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1990 avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la questione oggetto dell'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rateizzazione della somma oggetto della pena pecuniaria, non risulta essere stato dedotto nel precedente ricorso per cassazione, come emerge dalla sentenza di annullamento con rinvio n. 38095 del 01/07/2022; considerato che, pertanto, tale questione esula dal giudizio di rinvio; che la stessa questione potrà comunque formare oggetto di scrutinio in sede di esecuzione, nella quale il ricorrente potrà avanzare istanza per la suddetta rateizzazione (art. 660, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1990 avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la questione oggetto dell'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rateizzazione della somma oggetto della pena pecuniaria, non risulta essere stato dedotto nel precedente ricorso per cassazione, come emerge dalla sentenza di annullamento con rinvio n. 38095 del 01/07/2022; considerato che, pertanto, tale questione esula dal giudizio di rinvio; che la stessa questione potrà comunque formare oggetto di scrutinio in sede di esecuzione, nella quale il ricorrente potrà avanzare istanza per la suddetta rateizzazione (art. 660, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024
Sentenza Cassazione n. 22202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris