CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 dicembre 1965
Cassazione n. 18662/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1965 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, pronunciata in data 4 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del diritto di difesa in relazione alla partecipazione in presenza del difensore, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto la nomina, con contestuale revoca, del difensore di fiducia, avvenuta successivamente alla scadenza del termine perentorio di formulazione dell'istanza di cui all'art. 23-bis d.l. 23 ottobre 2020, n. 137, non costituisce caso fortuito o forza maggiore rilevante ai fini della richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.; né può ritenersi violato e/o illegittimamente compresso il diritto di difesa in caso di rigetto della eventuale richiesta di trattazione orale tardivamente presentata dal nuovo difensore, in quanto il principio del contraddittorio è salvaguardato dalla trattazione cartolare e l'effettività della difesa tecnica, connessa alla cognitio degli atti e dei fatti di causa, è garantita dal diritto a un termine per la difesa ex all'art. 108 cod. proc. pen., come avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta per la mancanza di fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, anche sottolineando come il difensore disponesse di un congruo termine a difesa per presentare le proprie conclusioni scritte); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contestano vizi motivazionali in punto di responsabilità e qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla prova degli elementi costitutivi del reato e sul dolo di estorsione); osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al trattamento sanzionatorio, sono prive dei requisiti di specificità e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4 sulla conferma della pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C