CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 17399/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18848/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] ammesso al patrocinio davanti alle [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 31; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 520/2022 d ella Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata il 17 dicembre 2021, depositata il 13 gennaio 2022 e non notificata. IRPEF r.g. n.18848/2022est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione– affidato ad un unico motivo - contro l’Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello proposto dallo stessocontribuente. Nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accolto l’appello proposto dal contribuente ritenendolo generico e ha confermato la decisione del giudice di prime cure, il quale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 giugno 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360 primo comma, nn. 1 – 5 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata in quanto priva di motivazione e di un qualsiasi iterlogico e argomentativo e perché il giudice di secondo grado ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente. Ad avviso del ricorrente, il giudice di seconde cure ha considerato legittimol’avviso di accertamento, senza compiere alcuna valutazione rispetto alle prove dedotte dal contribuente. 2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha più volte chiarito che, nel processotributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove r.g. n.18848/2022est. [OSCURATO:PERSONA] 3 l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (v. Cass. n. 25191/2024). Si è anche precisato che l a sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma inrelazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate inprimo grado , sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe lesentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia diprimo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame ( v., tra le tante, Cass. n. 20883/2019e Cass. n. 28139/2018). Nella specie, la sentenza impugnata presenta graficamente pocherighe di motivazione, in cui si dice che l’appello è generico e ripropone questioni già rigettate in primo grado, con una decisione condivisibile che merita di essere confermata. Si tratta all’evidenza di aff ermazioni del tutto apodittiche, che non tengono conto dei principi ormai consolidati di questa Cortein tema di apparenza della motivazione delle pronunce del giudice di merito e di mera adesione acritica alla sentenza impugnata. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione r.g. n.18848/2022est. [OSCURATO:PERSONA] 4 staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere