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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17088/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in favore dell'odierna ricorrente, in relazione al reato di cu agli artt. 633-639- bis cod. pen., oltre che reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte di appello, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui si sono congruamente indicate le ragioni a sostegno della ritenuta assenza dei presupposti applicativi richiesti per l'operatività della suddetta causa di non punibilità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove si è sottolineata la gravità della condotta, la non esiguità del danno subito dalla persona offesa, la particolare intensità del dolo); che a tal proposito — premesso (come correttamente evidenziato anche dalla Corte territoriale) che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), e che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647) — giova ribadire che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione,vcome nel caso di specie, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in favore dell'odierna ricorrente, in relazione al reato di cu agli artt. 633-639- bis cod. pen., oltre che reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte di appello, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui si sono congruamente indicate le ragioni a sostegno della ritenuta assenza dei presupposti applicativi richiesti per l'operatività della suddetta causa di non punibilità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove si è sottolineata la gravità della condotta, la non esiguità del danno subito dalla persona offesa, la particolare intensità del dolo); che a tal proposito — premesso (come correttamente evidenziato anche dalla Corte territoriale) che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), e che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647) — giova ribadire che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione,vcome nel caso di specie, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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